ROTTAMAZIONE DEI RUOLI. Disponibile la procedura per la presentazione della domanda

di Vincenzo Pollastrini

Art.1, commi 82 – 101, Legge 30 dicembre 2025, n.199

La definizione agevolata (c.d. rottamazione quinquies) riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

La nuova definizione agevolata presenta alcune significative differenze rispetto alle precedenti versioni (es. esclusione dei carichi derivanti da accertamenti; dilazione massima in 54 rate bimestrali; decadenza con il mancato pagamento dell’unica rata, o di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata; abolita la tolleranza di 5 giorni; per tutte le altre differenze si consiglia la lettura integrale della presente analisi)

I debiti potranno essere estinti senza corrispondere sanzioni, interessi, aggio 

Restano dovute le somme dovute a titolo di capitale (imposte, contributi), e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento

Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione comunica il piano di pagamento sulla base delle informazioni contenute nella domanda

Il primo versamento (intera somma o prima rata) deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026 

Si tratta dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

A differenza delle precedenti rottamazionila sanatoria esclude le somme generate da avvisi di accertamento, derivanti pertanto generalmente dall’emersione di redditi o contributi occultati (es. accertamenti IVA, imposte dirette, imposta di registro, di successione, avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti di imposta, atti di contestazione sanzioni). Sono definibili pertanto soltanto:

a) gli omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (somme dichiarate e non pagate);

b) gli omessi versamenti di imposte risultanti dai controlli cartolari/formali (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600/1973, per le imposte dirette, e articoli 54-bis e 54-ter, per l’IVA). Si tratta, in estrema sintesi, degli errori materiali/di calcolo e delle rettifiche che vengono ordinariamente notificate mediante cartella di pagamento (dunque senza un vero e proprio accertamento a monte).

c) gli omessi versamenti di contributi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La data di affidamento del carico coincide con quella di consegna del ruolo (o di trasmissione del flusso di carico per l’Inps), non necessariamente coincide con la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ed è normalmente indicata in un’apposita sezione della cartella di pagamento, e ovviamente precede la data di notifica della cartella. Pertanto se una cartella di pagamento è stata notificata, poniamo, a gennaio 2024, ma reca impressa come data di consegna del ruolo il 31 dicembre 2023 (o precedente, fino al 1° gennaio 2000), la sanatoria è ammessa. 

La definizione riguarda prevalentemente sanzioni e interessi relativi ad imposte (a titolo esemplificativo e non esaustivo, IRPEF, IRES. IRAP, IVA, imposte sostitutive, addizionali, contributo di solidarietà) e contributi INPS.

Sono al momento esclusi i tributi locali (es. IMU, TASI, TARI) e regionali (es. bollo auto), così come sono esclusi i debiti previdenziali dei professionisti iscritti alle casse di categoria, che regolano in autonomia le proprie entrate (ed eventuali disposizioni a sostegno dei soggetti indebitati). E’ tuttavia concesso a Regioni ed enti locali di stabilire simili forme di rottamazione.  

La rottamazione è invece consentita per quanto è stato affidato all’agente della riscossione nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore (indicate nel comma 96), pagando il debito (anche falcidiato) secondo tempi e modalità previsti nel decreto di omologazione. 

Sono ammessi al beneficio della nuova rottamazione anche i ruoli oggetto di precedenti rottamazioni (espressamente indicate nel comma 99), pur se decadute per il mancato o tardivo pagamento di una o più rate. Ma attenzione: non è detto che tale riammissione sia integrale: la nuova rottamazione non consentirà in particolare di ammettere carichi diversi da quelli ora definibili (si pensi ai debiti fiscali derivanti da un accertamento, rottamabili secondo le precedenti versioni, ma non secondo la rottamazione ora in vigore).

Naturalmente in caso di riammissione gli importi già pagati, nei termini che diremo, non andranno persi, e saranno detratti nell’ambito del nuovo conteggio. Il transito dalla vecchia alla nuova rottamazione non è automatico, ma prevede comunque la presentazione della domanda.

Sono state però poste due significative eccezioni alla possibilità di rientro. Se si tratta infatti della rottamazione quater(articolo 1, comma 235, Legge n.197/2022 e, per i c.d. ripescati, articolo 3-bis, comma 1, D.L. n.202/2024): 

a) il rientro nella rottamazione quinquies è precluso se la decadenza dalla rottamazione quater è avvenuta dopo il 30 settembre 2025;

b) l’ingresso nella rottamazione quinquies è precluso se al 30 settembre 2025 tutte le rate della rottamazione quaterscadute alla medesima data sono state regolarmente pagate.

Per le sanzioni amministrative relative al Codice della strada, irrogate da amministrazioni statali (es. prefettura – non polizia locale), la sanatoria riguarda soltanto gli interessi (comunque denominati, compresi gli interessi di mora) e l’aggiospettante all’esattore. 

E’ concesso, per ogni singolo carico definibile, lo sgravio delle sanzioni (comprese le somme aggiuntive dovute all’Inps), degli interessi (sia quelli inclusi nel carico iniziale affidato all’esattore, sia quelli di mora maturati successivamente), e dell’aggio spettante all’esattore. 

Restano dovuti i debiti (somme dovute a titolo di capitale), che nella maggior parte dei casi riguarderanno imposte e contributi Inps, e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

Per individuare i carichi definibili è possibile accedere all’area riservata del sito istituzionale dell’Agente della riscossione. 

Può capitare che siano state già versate somme imputabili ai carichi che si andranno a definire (es. per effetto di precedenti pagamenti, rottamazioni o rateizzazioni). In tal caso non tutte queste somme verranno scomputate dal totale dovuto per la nuova rottamazione, ma soltanto la parte che è stata versata a titolo di capitale (es. imposta, o tributo o contributo), a titolo di rimborso per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non verrà scomputata la parte versata a titolo di sanzioni, interessi, aggio. 

Se dal conteggio emerge che nulla è dovuto per la nuova rottamazione (perché quanto già versato è sufficiente a coprire l’importo dovuto per la nuova rottamazione), è comunque necessario presentare la domanda, pena la perdita dei benefici. Una eventuale eccedenza a favore del contribuente non verrà rimborsata. 

Possono verificarsi altri casi in cui è necessario presentare domanda anche in assenza di somme dovute (es. carichi relativi a sole sanzioni da tardivo versamento).

Deve essere effettuata entro il 30 aprile 2026, utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate – Riscossione. Ribadiamo che anche chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni, ed intende ricomprendere il residuo dovuto nella nuova rottamazione (con le relative regole), è tenuto a presentare domanda, in quanto non è previsto un transito automatico. 

E’ possibile accedere anche senza transitare per l’area riservata. Occorre in ogni caso seguire le relative istruzioni. La presenza di appositi campi lascia spazio alla possibilità di farsi assistere da un professionista. Gli intermediari abilitatipotranno presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” mediante Entratel. L’accesso in area riservata (es. con SPID) consente di verificare immediatamente i carichi rottamabili. Se invece si utilizza l’area pubblica il contribuente deve richiedere il prospetto (che verrà trasmesso via mail). 

Se una cartella di pagamento contiene più ruoli, è possibile optare per la definizione di uno o più ruoli contenuti nella stessa cartella, indicando i relativi numeri. In tal caso sarà possibile successivamente contattare gli uffici per rimodulare eventuali piani di rateazione in essere (in ragione dei carichi che escono dal piano di rateazione in quanto rottamati).  

Occorre specificare anche il numero di rate (massimo 54 bimestrali).

E’ possibile integrare una domanda già presentata (es. aggiungendo altri carichi), o sostituirla (sempre entro il termine del 30 aprile 2026). 

Si raccomanda la massima attenzione (fermo restando che è sempre consigliabile farsi assistere dal proprio Studio professionale), per le eccezioni e criticità nascoste tra le pieghe della normativa. Si pensi alla domanda contenente due o più ruoli, che verrà liquidata in modo unitario (rateizzazione unica) dall’Agenzia delle entrate – riscossione, con la conseguenza che il mancato pagamento di una sola rata potrebbe far decadere la rottamazione per entrambi (o tutti) i ruoli. Potrebbe essere in vari casi consigliabile presentare una domanda per ciascun ruolo, cosicché eventuali difficoltà economiche nel corso del piano di pagamento potranno essere meglio gestibili. Si pensi al contribuente che ha presentato tre distinte domande per tre ruoli. Se non riesce a portare avanti il piano di pagamento, potrà interrompere uno dei tre piani di pagamento e continuare a rispettare le scadenze degli altri due (perdendo tutti i benefici di quel singolo piano, però mantenendo i benefici degli altri due piani). Lo stesso contribuente, a fronte di una domanda unica per i tre ruoli, non potrà agire allo stesso modo (il mancato pagamento di due rate farà decadere la rottamazione e perdere tutti i benefici per tutti e tre i ruoli). 

Nella domanda è necessario indicare l’eventuale pendenza di giudizi (es. ricorsi tributari) aventi ad oggetto i carichi che in essa sono ricompresi, ed assumere l’impegno a rinunciarvi. Tali contenziosi, nelle more del pagamento della prima o unica rata dovuta, sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione. L’estinzione del giudizio avverrà soltanto con l’integrale e tempestivo versamento della prima o unica rata. La relativa documentazione (domanda, comunicazione dell’Agenzia delle entrate – riscossione, pagamento effettuato) dovrà essere documentata nel giudizio. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.  

La regolare e tempestiva presentazione della domanda produce alcuni effetti immediati sui carichi definibili oggetto della domanda:

  • Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Naturalmente la sospensione ha termine con la scadenza della prima o unica rata dovuta per la definizione (31 luglio 2026), in quanto la precedente dilazione viene a questo punto definitivamente revocata, e non può più essere nuovamente accordata;
  • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • Non possono essere proseguite le procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure esecutive che non possono essere proseguite si estinguono con il pagamento della prima o unica rata;
  • Il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle disposizioni fiscali che, in caso contrario, limitano l’accesso ai rimborsi fiscali (prevedendo una prioritaria proposta di compensazione con il debito), e prevedono il blocco nei pagamenti dei crediti verso la Pubblica amministrazione (articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. n.602/1973);
  • Può essere rilasciato il DURC, a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata (se questa però in futuro decade, decade anche la validità dei DURC rilasciati – la norma continua inoltre a prevedere la decadenza dal DURC anche in caso di mancato pagamento di una singola rata). 

Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la domanda l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna rata. Chi ha presentato la domanda mediante l’area riservata non riceverà alcuna comunicazione (potrà trovarla esclusivamente nell’area riservata).

A seconda dell’opzione prescelta in sede di domanda, il pagamento può avvenire in unica soluzione, con scadenza 31 luglio 2026, ovvero in un numero di rate bimestrali di pari ammontare non superiore a 54, secondo la seguente tempistica:

  • Prima rata: 31 luglio 2026;
  • Seconda rata: 30 settembre 2026;
  • Terza rata: 30 novembre 2026;
  • Rate dalla quarta alla cinquantunesima: 31 gennaio31 marzo31 maggio31 luglio, 30 settembre, 30 novembredi ciascun anno, a decorrere dal 2027.
  • Rate dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima: 31 gennaio31 marzo31 maggio 2035.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti, dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

Il pagamento può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, con le modalità determinate dall’Agente della riscossione nella comunicazione di liquidazione delle somme dovute, ovvero mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili nel proprio sito istituzionale, o infine presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. 

CONSEGUENZE DEL MANCATO, TARDIVO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL’UNICA RATA O DI DUE DELLE RATE (ANCHE NON CONSECUTIVE) IN CUI E’ STATO DILAZIONATO L’IMPORTO DOVUTO. O DELL’ULTIMA RATA – NON E’ PIU’ AMMESSA LA TOLLERANZA DI 5 GIORNI

Sono particolarmente gravi, in quanto determinano la decadenza della definizione agevolata. A differenza della precedente rottamazione, la decadenza è generata dal mancato o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive), o dell’ultima rata, fermo restando che, in assenza di rateizzazione, il mancato pagamento della prima e unica rata fa decadere la rottamazione.

Non esiste più il salvagente dei 5 giorni di ritardo tollerati: si raccomanda pertanto la massima attenzione alle scadenze(anche un solo giorno di ritardo può comportare la decadenza). 

Per riepilogare, la decadenza si verifica in ciascuna delle seguenti situazioni:

a) mancato (anche per un solo giorno) o insufficiente (anche per un solo centesimo) pagamento dell’unica rata;

b) mancato (anche per un solo giorno) o insufficiente (anche per un solo centesimo) pagamento di due rate, anche non consecutive;

c) mancato (anche per un solo giorno) o insufficiente (anche per un solo centesimo) pagamento dell’ultima rata.

Naturalmente riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza (che la domanda aveva sospeso) per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, e l’Agente della riscossione prosegue nell’attività di recupero. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto che, per effetto della perdita di efficacia della definizione agevolata, tornerà a comprendere anche interessi, sanzioni e aggio. 

Lo Studio resta a disposizione dei clienti che intendessero valutare di accedere alla rottamazione. 

                                                                                                                      

                                                                                                             

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