AGEVOLAZIONI FISCALI PER NUOVI INVESTIMENTI dal 2026

Deduzioni maggiorate per le imprese (iper ammortamenti)

di Vincenzo Pollastrini

Art.1commi 427 – 436Legge 30 dicembre 2025, n.199

Le imprese che tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 investiranno in alcune specifiche categorie di beni strumentali nuovi potranno beneficiare di deduzioni maggiorate (tra il 50% e il 180%) dal reddito di impresa

L’accesso al beneficio non è automatico: occorre trasmettere comunicazioni e certificazioni, in via telematica, al Gestore dei servizi energetici (GSE)

Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno stabilite le modalità attuative

Riguarda soltanto i titolari di reddito di impresa (sia in forma individuale che societaria).

Sono dunque esclusi i professionisti e gli esercenti attività agricole che non dichiarano redditi di impresa.

La particolare modalità di fruizione dell’agevolazione (deduzione maggiorata e non, come in passato, credito di imposta) porta ad escludere anche i contribuenti in regime forfetario, i quali calcolano il reddito tassabile applicando una percentuale ai ricavi e non possono dedurre costi per investimenti.

Sono inoltre escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. n.267/1942, al D.Lgs.n.14/2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), o ad altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Sono infine escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittivesecondo il D.Lgs. n.231/2001.

Le imprese teoricamente ammesse dovranno porre particolare attenzione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il mancato rispetto di tale normativa o il non corretto adempimento dei citati obblighi comporta infatti la non spettanza del beneficio.

Occorre pertanto un monitoraggio costante (il controllodocumentato del DURC è assolutamente necessario ma non sufficiente) prima della fruizione del beneficio. In caso di verificacon accertate violazioni, anche dopo molti anni rispetto alla deduzione indebitamente applicata, il beneficio verrà revocato, con il recupero delle imposte, e le maggiorazioni a titolo di sanzioni (penali nei casi più gravi) ed interessi. Gli accertamenti possono ordinariamente essere effettuati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (con possibilità di estensione in casi particolari, cfr. ad esempio la normativa in materia di concordato preventivo biennale e regime del ravvedimento).

Possono essere classificati fondamentalmente in tre categorie:

– Beni materiali strumentali nuovi ricompresi nell’Allegato IValla legge n.199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

– Beni immateriali strumentali nuovi ricompresi nell’Allegato V alla legge n.199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

– Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art.30, comma 1, lettera a, numero 2, D.Lgs. n.199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Sono i seguenti.

Da non sottovalutare l’obbligo di interconnessione, da documentare, anche in sede di verifica, e con riferimento a tutto il periodo di operatività.

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0»

I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
a) macchine utensili per asportazione;
b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
e) macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
f) macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robo;
i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);
o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
– controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller;
– interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
– interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
– sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).
Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).
II. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:
a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
b) altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
c) sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
d) dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification);
f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
g) strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;
l) sistemi basati sull’acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l’identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.
III. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »:
a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;
c) dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);
d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;
e) sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.
IV. Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:
a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing – HPC) per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati;
b) dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l’elaborazione locale dei dati, l’esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi gateway IoT intelligenti, edge server e dispositivi di elaborazione embedded;
c) macchine e sistemi per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine learning;
d) sistemi di storage enterprise ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.
2. Infrastrutture di connettività industriale:
a) reti 5G private (Non-Public Network – NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti core, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP;
b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;
c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP – IEEE 1588, TSN – Time Sensitive Networking) per applicazioni industriali real-time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary clock e switch TSN;
d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT, inclusi switch managed industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per ambienti produttivi;
e) piattaforme e infrastrutture di Multi-access Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l’erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.
3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:
a) appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention(IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443;
b) sistemi hardware per la protezione degli endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;
c) infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture ridondate per applicazioni mission-critical.
I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all’esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all’allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all’interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all’allegato V.
Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

Sono i seguenti.

Da non sottovalutare l’obbligo di interconnessione, da documentare, anche in sede di verifica, e con riferimento a tutto il periodo di operatività.

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelingand engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supplychain (cloud computing);
n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analyticsdedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificialintelligence & machine learning che consentono alle macchine di
mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori;
s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell’energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energydashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;
u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;
v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtualindustrialization e Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop-shipping per e-commerce;
aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;
bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);
cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response);
dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:
1) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;
2) software, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;
3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e deploymentin ambiente operativo;
4) software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;
5) software e piattaforme di Process Mining per l’analisi automatica, la mappatura e l’ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema.
ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:
1) software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l’analisi del ciclo di vita (LCA – Life CycleAssessment) e per la gestione delle prestazioni ESG;
2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;
3) software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l’economia circolare e l’ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line).
ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’interoperabilità e la gestione dei dati:
1) software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;
2) software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l’integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (OperationalTechnology);
gg) piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.

Deve trattarsi di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, ai sensi dell’art.30, comma 1, lettera a, numero 2, D.Lgs. n.199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Dunque la produzione e l’accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo può avvenire anche con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici ositi devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso.In tal caso occorre verificare le ulteriori condizioni poste dalla norma.

Per quanto riguarda l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili soltanto gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art.12, comma 1, lettere b e c, D.L. n.181/2023, dunque:

a) moduli fotovoltaici con celle (gli uni e le altre) prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

b) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandemprodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Devono essere inoltre prodotti in uno degli Stati membridell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (in più, rispetto agli Stati UE, troviamo pertanto Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Questo secondo vincolo potrebbe in realtà cadere con un apposito decreto, di cui è stata annunciata la prossima emanazione. 

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il costo (quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria, a seconda delle modalità di acquisizione) è maggiorato nelle seguenti misure:

– 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Ipotizziamo una SRL che investe in un macchinario agevolato del costo di € 100.000.

Senza benefici, deducendo il costo dal reddito di impresa, il risparmio ordinariamente ammonterebbe ad € 28.820 (in ipotesi di IRES 24% e IRAP 4,82%).

Con i benefici di cui al primo punto, deducendo il costo dal reddito di impresa, il risparmio ammonterebbe ad € 280.000 x 0,2882 = € 80.696 (in ipotesi di IRES 24% e IRAP 4,82%).

Il calcolo dell’acconto dovuto per il 2026 è effettuato senza tenere conto dell’agevolazione.

Naturalmente il risparmio è differente in altre realtà (es. ditte individuali e società di persone, con aliquota IRPEF non fissa ma progressiva in relazione al reddito).

Trattandosi di beni strumentali, deducibili per quote in un numero di anni variabile in funzione di una serie di parametri, il beneficio non è conseguito immediatamente, ma in parallelo con il piano di ammortamento fiscalmente riconosciuto.

Anche l’acquisizione mediante contratto di leasing (nel rispetto della durata contrattuale che garantisce la deduzione) comporta un vantaggio fiscale ripartito nel corso degli anni.

L’agevolazione è cumulabile con altre finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione, e non porti al superamento del costo sostenuto. 

La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti a qualunque titolo per i medesimi costi ammissibili. 

In ogni caso il beneficio non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art.1, comma 446, Legge n.207/2024 (industria 4.0). 

Non è al momento nota. Occorre infatti attendere un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in particolare per quanto riguarda contenuto, modi e tempi per la trasmissione al Gestore dei servizi energetici (GSE) delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio. 

Nonostante i meccanismi compensativi vigenti, non può essere escluso l’esaurimento dei fondi disponibili, anche se il comma 436 prevede il monitoraggio degli oneri, finalizzato a prevenire scostamenti.

L’auspicio (tuttavia non è una certezza) è che l’impresa in procinto di investire, contando sulla consistente deduzione, non si trovi poi privata dello sgravio fiscale per mancanza di adeguata e pubblica informativa preventiva. 

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo (durata del periodo di ammortamento – o delle deduzioni connesse ai canoni di leasing e al successivo ammortamento del riscatto) si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene (es. a seguito di vendita a terzi) o se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate.

Ciò tuttavia non accade, a beneficio del contribuente, se nello stesso periodo di imposta del realizzo l’impresa sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue, ma soltanto fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

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