ACQUISTI DI MASCHERINE, DETERGENTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA Rimborso fino a 500 euro per addetto

di Vincenzo Pollastrini

Pubblicato il 30 aprile il bando per la presentazione delle domande

Dal prossimo 11 maggio, e fino al 18 maggio, potrà essere prenotato il rimborso delle spese sostenute per dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.), detergenti e disinfettanti, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea

Il rimborso massimo è pari ad € 500 per ogni addetto, e riguarda soltanto le imprese, compresi artigiani e commercianti ed esercenti attività di servizi rese in forma di impresa

Sono fondi già disponibili presso l’INAIL per incentivare la sicurezza nei luoghi di lavoro (50 milioni di euro)

L’art.43, comma 1, D.L. n.18/2020 (Decreto Cura Italia) trasferisce questi fondi a INVITALIA per la relativa gestione. 

SPESE AMMISSIBILI

Si tratta delle spese sostenute da imprese per l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale).

Occorre preliminarmente verificare che i DPI acquistati posseggano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Si raccomanda la massima attenzione, dal momento che risultano in circolazione DPI non adatti agli ambienti di lavoro.

Ecco le tipologie ammesse a rimborso:

  • Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3
  • Guanti in lattice, in vinile e in nitrile
  • Dispositivi per protezione oculare
  • Indumenti di protezione, quali tute e/o camici
  • Calzari e/o sovrascarpe
  • Cuffie e/o copricapi
  • Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea
  • Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

IMPORTO DELLA SPESA RIMBORSABILE

Le spese, nei limiti dei fondi disponibili, sono integralmente rimborsate, con il tetto massimo di 500 euro per addetto.

Dunque un’impresa con 10 addetti, ad esempio, può ricevere un rimborso massimo di € 5000, sempre che abbia sostenuto spese di € 500 ed oltre per ciascun addetto.

Deve trattarsi di addetti a cui sono destinati i DPI. Si consiglia pertanto di documentare tale circostanza, con riscontro puntuale e sottoscritto da parte di ciascun addetto. Nella domanda l’impresa deve indicare il numero degli addetti a cui sono destinati i DPI.

Ciascuna impresa non può ricevere un rimborso superiore ad € 150.000.

TEMPISTICA E LIMITI

Le spese devono essere state effettivamente sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda.

Dal momento che la prima data utile per presentare la domanda è fissata all’11 maggio 2020, si presume che la maggior parte degli acquisti avverrà nel corso della settimana tra il 4 e l’11 maggio (il bando è stato pubblicato nella giornata del 30 aprile). 

Le relative fatture devono essere emesse all’interno della fascia temporale indicata, tra il 17 marzo e la data di presentazione della domanda, che non può oltrepassare il 18 maggio, fermo restando che è preferibile terminare entro l’11 maggio, visto che i fondi sono limitati. Attenzione dunque alla data. Si consiglia di richiedere ai fornitori una immediata trasmissione allo SdI della fattura, senza attendere i 12 giorni massimi concessi dalla normativa fiscale. Il rischio è quello di non poter allegare le fatture, e dunque di essere esclusi dalla procedura di rimborso.

Il pagamento delle fatture deve avvenire entro la data di invio della domanda, attraverso conti correnti intestati all’impresa.

Le fatture di acconto sulle forniture sono ammesse soltanto a condizione che l’azienda presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura di saldo.

E’ necessario tracciare il pagamento e ricondurlo alla relativa fattura. Pertanto è fondamentale utilizzare canali adeguati: pensiamo ad esempio a bonifici bancari che indichino i dati dell’impresa e della specifica fattura cui il pagamento si riferisce. Le fatture devono contenere in modo estremamente accurato ed analitico tutte le indicazioni necessarie per far comprendere che si tratta di spese ammesse ai benefici. 

Le spese non devono essere inferiori a €500, e non devono essere oggetto di altre forme di rimborso o remunerazione erogate in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo.

Non sono rimborsabili imposte e tasse connesse, tra cui l’IVA

Si tratta di una scelta criticabile per quelle aziende che in tutto o in parte non possono detrarre l’IVA. Si pensi, tra le molte, alle aziende che operano nel campo della formazione, alle banche, ai centri medici.

DIFFERENZE CON IL CREDITO DI IMPOSTA

Ricordiamo che esiste anche un credito di imposta per le spese di sanificazione degli strumenti e degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di €20.000.

A differenza del rimborso oggetto della presente informativa:

  • Non si tratta di rimborso spese, ma di un credito da portare a compensazione con le imposte
  • Ammonta al 50% delle spese e non al 100%
  • Riguarda anche i professionisti
  • Le spese potrebbero essere differenti e non direttamente riferite al numero degli addetti

Purtroppo, al momento in cui si scrive, questo credito di imposta non risulta ancora attivato (per legge, doveva essere attivato entro il 16 aprile). Manca infatti il decreto applicativo che ne disciplini tempi e modalità.

Dovendo scegliere, per la stessa tipologia di spesa (poiché la stessa spesa non può cumulare due benefici), non si dispongono di tutti gli elementi di valutazione.

E’ pertanto auspicabile una rapida approvazione del decreto applicativo sul credito di imposta.

LE IMPRESE AMMESSE

Non sussistono limitazioni di forma giuridica (es. ditta individuale o società), né di settore economico. Sono esclusi i professionisti.

Deve trattarsi di imprese con sede principale o secondaria sul territorio nazionale, regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese.

Si consiglia pertanto di verificare la propria visura camerale, che deve contenere anche la specifica data di inizio attività.

Sono escluse le imprese che non sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, quelle in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

LA PROCEDURA

Ancora una volta ci troviamo a dover stigmatizzare la complessità della procedura, articolata in più passaggi, e non immediatamente praticabile, come vedremo, per tutte le imprese.

Il gestore è INVITALIA, ovvero l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

PRIMO PASSAGGIO: LA PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO

La domanda deve essere inviata telematicamente attraverso lo sportello informatico nella pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura” della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web di Invitalia.

L’invio telematico altro non è che una prenotazione del rimborso. Deve avvenire tra le ore 9.00 e le ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dal giorno 11 maggio 2020 al giorno 18 maggio 2020

E’ chiaro che lo stanziamento limitato di fondi indurrà molte aziende ad affollarsi alle ore 9.00 del primo giorno utile.  

Le istruzioni verranno pubblicate nella pagina indicata entro il 6 maggio, ma già è noto che dovranno essere riportati, tra l’altro:

  • Codice fiscale dell’impresa
  • Codice fiscale del legale rappresentante o del titolare
  • Importo da rimborsare
  • Numero di addetti a cui sono destinati i DPI

Un errore sul codice fiscale può costare caro, poiché rende irricevibile la domanda, o la fa decadere. Attenzione dunque: verificare la perfetta corrispondenza dei codici fiscali indicati (impresa e legale rappresentante) con quelli risultanti dal Registro delle imprese. 

Lo scarto infatti avverrà incrociando tali dati. 

Paradossalmente, se in Camera di Commercio il codice fiscale è errato, e nella domanda si inserisce il giusto codice, la richiesta verrebbe respinta. Così come è possibile che venga respinta, al contrario, una domanda con codice fiscale deliberatamente inserito come errato per farlo coincidere con quello erroneamente riportato al Registro delle imprese. 

Si consiglia di verificare la propria visura camerale e, se i tempi lo consentono, correggere preliminarmente i dati errati presso la Camera di Commercio.  

Al termine della prenotazione, l’impresa visualizza un messaggio che attesta l’orario di arrivo e il codice identificativo assegnato.

Non è possibile ripetere la prenotazione

In presenza di due o più prenotazioni, conta la prima. Come dire: non si può sbagliare.

SECONDO PASSAGGIO: ELENCO CRONOLOGICO

Entro il 21 maggio, nella pagina indicata è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate, secondo il criterio cronologico.

Le imprese verranno suddivise, in una sorta di giudizio universale, in:

  1. Posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso
  2. Non ammissibili alla successiva fase

Soltanto le imprese collocate nella posizione utile potranno accedere alla fase successiva.

TERZO PASSAGGIO: DOMANDA DI RIMBORSO

La compilazione, cui sono ammesse soltanto le imprese in posizione utile, deve avvenire attraverso la procedura informatica disponibile sulla pagina indicata del sito, dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020.

L’accesso è consentito soltanto al legale rappresentante / titolare dell’impresa, come risultante dal Registro delle imprese, identificato e autenticato tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS).

Si tratta di una non condivisibile complicazione, dal momento che non tutti i legali rappresentanti o titolari (soprattutto nelle imprese minori, e, dunque più deboli) dispongono di una CNS. 

Il titolare / rappresentante legale può anche delegare terzi soggetti, ma per farlo deve accedere tramite la CNS, e anche il soggetto delegato è tenuto ad accedere tramite CNS.

Occorre possedere una PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese. Nessun problema in questo caso, dal momento che si tratta di obbligo di legge. Si consiglia di verificare preliminarmente la corrispondenza tra la propria PEC e quella riportata nel Registro delle imprese, provvedendo alle dovute correzioni in caso di difformità, se si dispone del tempo necessario.

Ecco le fasi della domanda di rimborso:

  1. Accesso alla procedura informatica
  2. Inserimento di tutte le informazioni richieste (tra cui il conto corrente su sui ricevere il rimborso) e caricamento degli allegati (tra cui la documentazione di spesa, consistente nelle fatture e nelle evidenze di pagamento – ricevute dei bonifici)
  3. Generazione del modulo di domanda in “pdf, contenente tutte le informazioni richieste, e apposizione della firma digitale
  4. Caricamento della domanda firmata digitalmente

Al termine, controllare che venga rilasciata l’attestazione di avvenuta presentazione, con l’indicazione di data e ora.

L’ordine cronologico dei rimborsi avviene tuttavia sulla base del secondo passaggio (prenotazione). 

Entro il 21 giugno 2020 verrà pubblicato il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gi obblighi delle imprese ammesse, e le cause di revoca dei benefici.

Nel provvedimento sono indicate anche le imprese per cui si richiedono approfondimenti istruttori, e quelle non finanziabili per insufficienza di risorse. 

CONTROLLI

Una volta erogato il rimborso, INVITALIA effettuerà controlli su un campione significativo di imprese. In particolare, le verifiche riguarderanno:

  • Le autocertificazioni prodotte in sede di domanda (con rischi penali in caso di falso)
  • Fatture e pagamenti
  • Rispetto degli obblighi indicati nel provvedimento di rimborso

In caso di esito negativo, il rimborso verrà revocato.

CONSIGLI

La procedura, come si è visto, è tutt’altro che semplice. A quanto pare gli appelli del mondo produttivo al taglio della burocrazia cadono costantemente nel vuoto.

Come sempre, a rimetterci saranno le imprese meno strutturate, dunque le più deboli.

Inaccettabile poi l’esclusione, per legge, dei professionisti, considerati sempre e comunque contribuenti di serie B.

Altrettanto inaccettabile il ritardo (rispetto al 16 aprile!) con cui verrà emanato l’altro provvedimento, quello sul credito di imposta, impedendo alle imprese di poter disporre di tempi congrui per valutare a quale delle due procedure accedere, per le medesime spese.

Di seguito, una serie di consigli utili:

  • Se nel frattempo dovesse uscire il decreto applicativo del credito di imposta, per le spese ammesse ad entrambi i benefici dovrà essere effettuata una scelta, per probabilità di fruizione, importo, tempistica, rapporti costi-benefici
  • Controllare al più presto la propria visura camerale, in quanto i dati devono risultare corretti. In particolare:
    • Codice fiscale dell’impresa, e del legale rappresentante / titolare
    • PEC (che deve essere attiva, con memoria disponibile e funzionante)
    • Effettivo inizio attività
  • Munirsi di CNS e attivarla
  • Verificare che i DPI acquistati siano conformi all’ambiente di lavoro
  • Tracciare e documentare la destinazione dei DPI agli addetti
  • Programmare con attenzione, e tracciare adeguatamente, bonifici e relative fatturazioni, curando che vi siano riportate tutte le informazioni necessarie, ed atte a collegare tra loro i due tipi di documenti
  • Parlare con i propri fornitori, chiedendo loro di trasmettere le fatture allo SdI il giorno stesso, e di non attendere i 12 giorni di rito, altrimenti si rischia di non poter allegare le fatture, pregiudicando così la domanda
  • Accedere spesso al sito di Invitalia, per verificare se sono disponibili le istruzioni (con le quali potrebbero essere disposti ulteriori adempimenti)
  • Compilare prenotazione e domanda con la massima attenzione (anche il semplice errore di un codice fiscale, o un dato mancante, esclude dalla procedura)
  • Non dimenticare che si tratta il più delle volte di autocertificazioni, con rischi penali in caso di falso
  • Predisporsi per tempo all’invio, che deve avvenire possibilmente nel primo giorno e al primo secondo utile, per acquisire la massima priorità, dal momento che i fondi sono limitati
  • Dopo l’ottenimento del rimborso, attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate nel provvedimento di rimborso, per non incorrere in disposizioni di revoca.

Anzio, 3 maggio 2020 

Condividi su:

Prenota una consulenza

Studio Pollastrini dal 1992 offre assistenza e consulenza in ambito tributario, aziendale, societario e del lavoro.