ACQUISTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI PROVENIENTI DA STATI DELL’UNIONE EUROPEA

Gli adempimenti pre immatricolazione per gli acquisti auto Intra UE

ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE.

soggetti titolari di partita IVA (imprenditori e/o professionisti) che effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale i dati riepilogativi dell’operazione. Gli obblighi connessi alla procedura di immatricolazione di cui all’art.1, comma 9, D.L. n.262/2006 sono assolti mediante versamento (modello F24 – elementi identificativi) dell’imposta relativa alla prima cessione interna.

soggetti privi di partita IVA (privati) comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti effettuati, a qualsiasi titolo, di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi UE.

Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell’art.38, comma 3, lettera e, D.L. n.331/1993 (si tratta degli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto IVA ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni) assolvono l’obbligo del versamento dell’IVA mediante modello F24 – elementi identificativi.

La comunicazione in oggetto deve essere effettuata anche in caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

Una volta assolti gli adempimenti di comunicazione (la disposizione indica ulteriori regole per le case costruttrici), agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della necessaria documentazione tecnica (e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti).

I documenti relativi all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato dai soggetti privati (non titolari di partita IVA), ed alla eventuale cessione, devono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione di acquisto o di vendita.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI ACQUISTO (SOGGETTI CON PARTITA IVA)

La comunicazione, relativa a ciascun mezzo oggetto dell’acquisto intracomunitario, deve contenere:

– Codice fiscale e denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione.

– Numero di identificazione individuale (art.214 direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006) nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento di identità (qualora quest’ultimo non sia soggetto IVA).

– Numero del telaio del mezzo oggetto dell’acquisto, con l’indicazione se si tratta di nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero. Tali informazioni sono tratte (a seconda dei casi) dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel paese UE di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per “esportazione“.

– La data e il prezzo di acquisto del veicolo. Si tratta di informazioni tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI ACQUISTO (SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA).

La comunicazione, relativa a ciascun mezzo oggetto dell’acquisto, contiene:

– Codice fiscale, nome e cognome del soggetto non imprenditore / non professionista intestatario del documento di acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo.

– Numero di identificazione individuale (art.214 direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006) nonché la denominazione del soggetto IVA intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento di identità (qualora quest’ultimo non sia soggetto IVA).

– Numero del telaio del mezzo oggetto dell’acquisto, con l’indicazione se si tratta di nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero. Tali informazioni sono tratte (a seconda dei casi) dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel paese UE di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per “esportazione“.

– La data e il prezzo di acquisto del veicolo. Si tratta di informazioni tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.

– Codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non venga effettuata personalmente dal privato acquirente.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI VENDITA (SOGGETTI CON O SENZA PARTITA IVA)

I soggetti (privati o imprenditori/professionisti) che cedono a soggetti esteri i mezzi indicati, non immatricolati in Italia, devono produrre una comunicazione contenente:

– Codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione.

– Numero di telaio e codice di immatricolazione, ovvero il numero di omologazione del veicolo, con l’indicazione se si tratta di nuovo o usato.

– Data e prezzo di acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero.

– Data della cessione.

– Numero di fattura (per i soli titolari di partita IVA) e prezzo di cessione.

– Dati identificativi dell’acquirente straniero.

MODALITA’ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni possono essere effettuate (sia da soggetti privati che da imprenditori):

– Presso un ufficio della motorizzazione civile;

– Avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (ai sensi della legge n.264/1991) e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista (ai sensi del D.P.R. n.358/2000), nel rispetto delle competenze territoriali.

I soli titolari di partita IVA hanno anche una terza alternativa:

– Collegamento telematico diretto con il C.E.D. della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento, nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione.

La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati:

– Data di ricezione.

– Protocollo attribuito.

– Numero di telaio del veicolo.

TERMINE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE

E’ stabilito in 15 giorni successivi all’effettuazione dell’acquisto, e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione.

Lo stesso termine è previsto per la comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri dei veicoli non immatricolati in Italia.

IMMATRICOLAZIONE

L’immatricolazione dei veicoli indicati avviene previa verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti che:

– Risultino tutti i dati che devono essere contenuti nella comunicazione.

– Risultino trasmesse in via telematica dall’Agenzia delle Entrate le informazioni disponibili relative all’assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti istanti.

– Non risultino, al momento dell’istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all’introduzione sul territorio nazionale dell’autoveicolo.

Se la verifica dà esito negativo, non è possibile procedere all’immatricolazione.

Il blocco potrà essere rimosso soltanto laddove, a seguito di nuova verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti, risultino acquisiti per via telematica tutti i dati che devono essere contenuti nella comunicazione, e le informazioni dell’Agenzia delle Entrate relative all’assolvimento degli obblighi IVA, ovvero rimosse la cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all’introduzione sul territorio nazionale del veicolo.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista

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