COMPENSAZIONI CON MODELLO F24. Introdotto dal 1° luglio 2024 un nuovo limite in presenza di iscrizioni a ruolo.

di Vincenzo Pollastrini

Decreto Legge 29 marzo 2024, n.39, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n.67 (art.4, comma 2)

Agenzia delle entrate – Risposta ad interpello n.136 del 20 giugno 2024

Il divieto di compensazione opera in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori) per importi scaduti e complessivamente superiori ad € 100.000 

Resta in vigore anche il precedente limite (€ 1.500)

Sono previste differenze applicative fra i due divieti (entrambi operativi)

In vigore dal 1° luglio 2024, il divieto riguarda i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali, come imposte dirette, Irap, addizionali, ritenute, imposte sostitutive, Iva e altre imposte indirette, ecc. (dunque sono escluse le iscrizioni a ruolo per imposte non erariali, come quelle locali, e per contributi) e relativi accessori (es. interessi, sanzioni, diritti), nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate (compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti o non esistenti) per importi complessivamente superiori ad € 100.000 con termini di pagamento scaduti.

Il blocco non opera se sono in essere provvedimenti di sospensione, e non si applica con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione non decaduti.

Per alcune tipologie di crediti da portare a compensazione il divieto in esame non sussiste:

  • Contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Il divieto sussiste per tutte le altre tipologie di crediti da portare a compensazione, compresi quelli da detrazioni edilizie (es. da cessione del credito e/o sconto in fattura). 

Il divieto riguarda le compensazioni tramite modello F24, quelle definite “orizzontali”, ovvero fra tributi e contributi di diversa specie (es. Ires e Iva). Nessun problema, come sempre, per le “compensazioni verticali”, ovvero fra tributi e contributi della medesima specie per compensare i quali non occorre utilizzare il modello F24 (es. acconto Ires e saldo Ires).

Non sono previste sanzioni, ma è chiaro che il sistema respingerà la compensazione, e anche ove la accettasse, il pagamento non sarà considerato valido. In tal caso, se non si provvede nei termini ad effettuare il versamento del dovuto, la sanzione amministrativa verrà irrogata. 

Già in vigore da molti anni, riguarda sempre le compensazioni in F24 (dunque le compensazioni orizzontali), ma soltanto quando si stanno compensando crediti per imposte erariali e relativi accessori (prima differenza rispetto alla fattispecie che entra in vigore il 1° luglio).

Questo divieto opera fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore ad € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. 

A differenza della fattispecie che entra in vigore il 1° luglio, il pagamento viene acquisito, ma si applica una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato. La sanzione non si applica fino al momento in cui sulla iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa, e non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

E’ inoltre consentito (nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti) il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori con la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Questa possibilità non è esplicitamente ammessa (né vietata) con riferimento alla nuova fattispecie in vigore dal 1° luglio: è quanto mai opportuno pertanto un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate sul punto. 

Altra differenza si rileva sulla compensazione dell’eccedenza, ammessa per la fattispecie con limite 1.500 (es. ruoli scaduti per 3.000, crediti compensabili per 5.000, il divieto opera solo fino a 3.000), non ammessa (salvo chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle entrate) per la fattispecie con limite 100.000 (es. ruoli scaduti per 110.000, crediti compensabili per 120.000, il divieto opera per tutti i 120.000). Si ritiene tuttavia che sia possibile pagare le imposte iscritte a ruolo per portarle sotto soglia (dunque sotto i 100.000) e così compensare senza incorrere in divieti. 

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