CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO. Fattura elettronica da luglio 2022

di Vincenzo Pollastrini

D.L. 30 aprile 2022, n.36, art.18

Dal 1° luglio 2022 anche i contribuenti in regime forfetario, i soggetti in regime c.d. di vantaggio, e le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime speciale ex L. 398/91 sono tenuti all’obbligo di emissione della fattura elettronica

L’esonero resta per coloro che, nell’anno precedente (2021), hanno conseguito ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) non superiori ad euro 25.000

La fattura elettronica non deve essere emessa (divieto) da coloro che (pur avendo superato detta soglia) sono tenuti ad inviare i dati al sistema TS (tessera sanitaria), ovvero   effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche

In attesa che l’Agenzia delle entrate dirami la consueta Circolare, forniamo una serie di indicazioni utili per gestire il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica

LIMITE DI EURO 25.000 PER L’ESONERO

Come anticipato, se nel 2021 (e così di anno in anno) i ricavi / compensi conseguiti non superano la soglia di euro 25.000, sarà ancora possibile emettere fatture in formato cartaceo.

Il limite tuttavia deve essere ragguagliato ad anno.

Pertanto un contribuente che ha aperto partita IVA il 1° settembre del 2021 (esercitando dunque la propria attività per 4 mesi nel 2021, pari ad 1/3 del 2021), ed ha realizzato nel 2021 ricavi per euro 10.000, sarà tenuto già dal 2022 alla fatturazione elettronica, dovendo moltiplicare i ricavi conseguiti in 4 mesi, ovvero un terzo di anno, per 3: 10.000 x 3 = 30.000, superiore ad euro 25.000.

Non è chiaro cosa accada al contribuente in regime forfetario che apre la partita IVA nel 2022, e non ha pertanto un anno precedente a cui riferire il limite. Riteniamo che in tal caso non sussista l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, anche se potrebbe essere consigliabile iniziare subito secondo questa modalità, dal momento che il limite dei 25.000 euro è destinato ben presto a cadere. 

DIVIETO NEL SETTORE SANITARIO (ANCHE OLTRE IL LIMITE DI EURO 25.000)

Per ragioni di privacy, ancora irrisolte, nel settore sanitario continua ad applicarsi un vero e proprio divieto dall’emissione della fattura in formato elettronico.

Pertanto se un forfetario (in ambito non sanitario) che rientra nella soglia è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica (ma può facoltativamente emetterla in formato elettronico), nel settore sanitario invece esiste un vero e proprio divieto, dunque un obbligo di emissione della fattura in formato cartaceo, nei termini che seguono. 

In sintesi:

  • Prestazioni sanitarie che obbligano alla trasmissione al sistema TS: divieto di emissione della fattura in formato elettronico
  • Prestazioni sanitarie rese alla persona fisica (anche se manca la trasmissione al sistema TS, per opposizione da parte del paziente): divieto di emissione della fattura in formato elettronico
  • Prestazioni miste, ovvero contenenti (insieme a prestazioni sanitarie rese al paziente) anche prestazioni di natura diversa: divieto di emissione della fattura in formato elettronico

Il forfetario che opera nel settore sanitario è invece tenuto all’emissione della fattura in formato elettronico, dal prossimo mese di luglio, se nel 2021 ha superato la soglia indicata, nei casi diversi dai precedenti (es. fattura emessa verso un soggetto dotato di partita IVA, come un collega o un’azienda, fermo restando che i nominativi dei pazienti non vanno indicati nel documento; ovvero fattura per operazioni diverse dalle prestazioni sanitarie, come la vendita di un’attrezzatura). 

DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2022, MA CON POSSIBILITA’ DI SPOSTARE LA PRIMA SCADENZA AL 31 AGOSTO

In caso di violazione, per i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio, in assenza di addebito IVA al proprio cliente, si applica di norma la sanzione di cui all’art.6, comma 2, D.Lgs. n.471/1997, ovvero dal 5% al 10% dell’imponibile (o in misura fissa da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini reddituali). 

Queste sanzioni (parliamo dunque dei forfetari e dei contribuenti in regime di vantaggio) non si applicano nel trimestre luglio-settembre 2022, se la fattura elettronica viene emessa entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (termine più ampio rispetto ai 12 giorni di norma previsti per le fatture elettroniche).

Si delinea pertanto il quadro seguente:

  • Operazioni effettuate a luglio 2022: fattura elettronica da emettere entro il 31 agosto 2022
  • Operazioni effettuate ad agosto 2022: fattura elettronica da emettere entro il 30 settembre 2022
  • Operazioni effettuate a settembre 2022: fattura elettronica da emettere entro il 31 ottobre 2022
  • Operazioni effettuate da ottobre 2022 in poi: fattura elettronica da emettere entro 12 giorni

Per le eccezioni a tale tempistica, si veda il paragrafo dedicato ai rapporti con soggetti esteri. 

IN CHE COSA CONSISTE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

E’ ormai noto che emettere una fattura elettronica non ha nulla a che vedere con l’invio di un documento via mail.

Si tratta di un processo caratterizzato da una serie di regole che occorre seguire con attenzione, per evitare addebiti e sanzioni di omessa fatturazione (con tutto ciò che ne consegue), o di omessa conservazione dei documenti contabili.

La fattura elettronica è un documento informatico emesso in formato XML (eXtensible Markup Language), dunque non agevolmente leggibile a colpo d’occhio, conforme a particolari specifiche tecniche.

Il documento, una volta generato nel rispetto di parametri fissati, viene trasmesso per via telematica allo SdI (Sistema di Interscambio), ovvero una piattaforma accessibile all’Agenzia delle entrate, e dallo SdI poi trasmesso al cliente finale.

Detto in altro modo, l’Agenzia delle entrate “intercetta” tutte le fatture emesse, in un formato elettronico che le consente verifiche anche in via immediata, nonché trattamenti di dati, analisi, riscontri, ecc. 

CONTENUTO E GENERAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il contenuto è lo stesso delle fatture precedentemente emesse in formato cartaceo. Tuttavia un eventuale errore rimarrebbe indelebilmente tracciato e registrato, vista la trasmissione allo SdI. Naturalmente è sempre possibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, emendare errori commessi e rettificare fatturazioni errate. 

La fattura deve contenere, come di consueto, le informazioni previste dalla legge, ovvero data, numero progressivo, dati del cedente o del prestatore di servizi, dati del cessionario o del committente, natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione, aliquota IVA, imponibile e imposta (se dovuta, circostanza del tutto rara per i forfetari). 

A queste informazioni, nella modalità elettronica, vanno aggiunte alcune codifiche: es. TD01 se si tratta di fattura, TD04 se si tratta di nota di credito, ecc. (lo Studio è a disposizione per l’assistenza nell’uso delle necessarie codifiche). Occorre poi inserire il codice natura, se non deve essere indicata l’imposta in fattura (ad oggi e salvo modifiche, N2 per i forfetari). 

Per generare la fattura elettronica è possibile avvalersi delle procedure accessibili dal sito web dell’Agenzia delle entrate, ovvero di piattaforme disponibili sul mercato.

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Attenzione intanto a non confondere la data dell’operazione con la data dell’emissione (trasmissione) della fattura elettronica. E’ un errore abbastanza frequente, che può comportare l’applicazione di sanzioni.

La data dell’operazione è quella corrispondente alla cessione (consegna o spedizione) del bene (ma tale data è anticipata al pagamento se questo è precedente, come nel caso della corresponsione di acconti). Nelle prestazioni di servizi la data dell’operazione coincide con il pagamento.

La data della trasmissione (emissione) è invece quella (differibile sino a 12 giorni) in cui la fattura elettronica viene inviata.

Se vendo un bene il 10 ottobre, posso trasmettere la fattura fino al 22 ottobre, ma nei campi appositi  (campo “data” della sezione “dati generali”) occorre indicare che la vendita è avvenuta il 10 ottobre (data operazione).

Se la data dell’operazione (data della fattura) è il 10 ottobre, e trasmetto la fattura il 23 ottobre (oltre 12 giorni), l’emissione/trasmissione è tardiva e sanzionabile (difficilmente sfuggirà all’Agenzia delle entrate, essendo tutto tracciato).  

I canali di trasmissione sono molteplici (PEC, servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, piattaforme gestite da software disponibili sul mercato), ma è chiaro che una PEC inviata direttamente al cliente non è ammissibile (occorre sempre il passaggio tramite SdI). 

Occorre accreditarsi, ottenendo un codice destinatario di 7 cifre da inviare ai propri fornitori, i quali lo inseriranno nelle fatture da emettere. Allo stesso modo, occorre richiedere ai propri clienti (diversi dai privati consumatori, per i quali si usa il codice convenzionale 0000000) il rispettivo codice destinatario, per inserirlo nelle fatture da emettere nei loro confronti.

Questo sistema consente a tutti gli operatori di ricevere le fatture all’indirizzo telematico prescelto. In ogni caso, se tale indirizzo telematico viene registrato tramite servizio web disponibile sul portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate, lo SdI recapiterà le fatture all’indirizzo esatto anche se non viene indicato in fattura il codice di 7 cifre (e al suo posto inserito il codice convenzionale 0000000).

Pertanto se un cliente non fornisce il codice identificativo, è possibile utilizzare il codice convenzionale 0000000. Se questo cliente ha pre-registrato il proprio canale di ricezione (PEC o altro), automaticamente lo SdI trasmetterà la fattura su detto canale. Altrimenti la fattura sarà disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (portale “fatture e corrispettivi”).  

Al cliente occorre comunicare la disponibilità della fattura elettronica in apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, consegnando copia di cortesia della fattura stessa (cartacea o via mail).

L’Agenzia delle entrate fornisce servizi di consultazione e servizi (essenziali) di conservazione a norma di legge, in alternativa a quelli disponibili sul mercato. Occorre verificare con attenzione la rispondenza di questi servizi ai canoni di legge, per evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo (es. addebito di mancata conservazione a norma), in quanto la conservazione deve avvenire secondo parametri e requisiti tecnici del tutto differenti da quelli a cui siamo ordinariamente abituati (stampa). In tal senso, l’adesione al servizio dell’Agenzia delle entrate è ritenuta attualmente la soluzione più idonea. Occorre sottoscrivere un accordo di servizio (lo Studio è a disposizione per i rispettivi adempimenti).

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERI

Le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia (UE o extraUE) sono ancora esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia i relativi dati devono essere periodicamente comunicati mediante il c.d. esterometro (dal 1° luglio 2022, utilizzando il formato XML della fattura elettronica). In alternativa, per evitare questa comunicazione, si invia al cliente estero la fattura in formato analogico, e la stessa fattura va inviata allo SdI in formato elettronico (codice convenzionale XXXXXXX). 

Per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, una volta ricevuta la fattura, questa va integrata e trasmessa in formato elettronico via SdI (emettendo apposita autofattura elettronica, e utilizzando, a seconda dei casi, i codici TD17, TD18 o TD19).

Lo scopo di questa procedura è quello di rendere noti immediatamente all’Agenzia delle entrate i rapporti con l’estero.

Attenzione: quando si utilizza il canale SdI per assolvere agli obblighi dell’esterometro, non opera la moratoria prevista per il trimestre luglio-settembre (visto che l’esterometro ha proprie scadenze). Si pensi agli acquisti da soggetti esteri, la cui trasmissione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che attesta la trasmissione (o di effettuazione dell’operazione). 

La sanzione in caso di violazione, per questa tipologia, è pari ad euro 2 per ciascuna fattura i cui dati non sono stati comunicati (o sono stati erroneamente comunicati), entro il massimo di euro 400 per ogni mese (200 se la trasmissione avviene correttamente entro 15 giorni dalla scadenza). 

RECAPITO DELLA FATTURA

Se i primi controlli hanno esito positivo, e la fattura viene correttamente trasmessa, lo SdI rilascia entro 5 giorni una ricevuta di consegna.

In caso contrario, viene notificato lo scarto. Dal momento dello scarto sono disponibili soltanto 5 giorni per ritrasmettere correttamente la fattura (possibilmente con data e numero fattura originario). 

ALCUNI CONSIGLI

Di seguito, alcune indicazioni operative, fermo restando che lo Studio fornirà l’assistenza necessaria per quanto di sua competenza, nelle varie fasi di seguito indicate.

  • Valutare il software da utilizzare per la gestione del processo di fatturazione elettronica
  • Dotarsi del codice univoco e provvedere alla sua registrazione, in modo tale che le fatture emesse dai propri fornitori giungeranno sempre presso la piattaforma acquistata o il canale di ricezione prescelto
  • Richiedere il codice univoco ai propri clienti dotati di partita IVA (se non viene fornito, si utilizza, come per i clienti privati, il codice convenzionale di sette zeri 0000000)
  • Stipulare con l’Agenzia delle entrate tutti gli accordi necessari per gestire la fase della consultazione e della conservazione a norma delle fatture elettroniche
  • Per la numerazione, non ricominciare da uno, ma seguire quella già in corso (quindi proseguire dall’ultimo numero stampato sull’ultima fattura cartacea)
  • Fare attenzione a non confondere la data dell’operazione con quella della trasmissione
  • Rispettare i tempi di trasmissione (massimo 12 giorni dalla data dell’operazione, salve le deroghe indicate per il trimestre luglio – settembre 2022)
  • Attenzione agli acconti, devono essere fatturati non oltre 12 giorni (salve le deroghe indicate per il trimestre luglio – settembre 2022)
  • Attenzione alle fatture ricevute dai propri fornitori oltre 4 mesi dalla data dell’operazione: si diventa corresponsabili ove non si provveda all’autofatturazione (chiedere allo Studio)
  • Attenzione ai rapporti con l’estero (si veda l’apposito paragrafo)
  • Consegnare sempre copia di cortesia al proprio cliente, con le indicazioni necessarie (tra cui quella che si tratta di copia analogica di fattura elettronicamente trasmessa)
  • Trattandosi di fatture elettroniche, le marche da bollo non vanno più acquistate. La relativa imposta di bollo deve essere versata cumulativamente a cadenze periodiche ed assolta telematicamente (chiedere assistenza allo Studio)
  • Se si deve emettere una nota di credito, anche per fatture emesse prima del mese di luglio 2022 in formato cartaceo, occorre comunque utilizzare la modalità elettronica

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