CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA’ CHIUSE per effetto delle misure anti-Covid (D.L. n.19/2020) 

di Vincenzo Pollastrini

Articolo 2, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n.73  –   D.M. 9 settembre 2021 – Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n.336230 del 29 novembre 2021

È attivo il canale telematico attraverso il quale può essere richiesto il contributo a fondo perduto da parte delle imprese (individuali o societarie) e dei professionisti che hanno subito determinate chiusure per effetto dei provvedimenti diretti a contrastare la pandemia

La domanda può essere presentata fino al 21 dicembre 2021

Di seguito, le condizioni per verificare i requisiti di ammissibilità

I SOGGETTI INTERESSATI

Oltre alle discoteche, o più precisamente, soggetti che svolgono come attività prevalente comunicata all’Agenzia delle entrate con modello AA7/AA9 quella individuata dal codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili, che risulta chiusa alla data del 23 luglio 2021 per effetto delle misure di prevenzione adottate dagli artt.1 e 2, D.L n.19/2020, possono beneficiare dell’aiuto i seguenti soggetti, purché alla data del 26 maggio 2021 esercitino una delle seguenti attività (attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9), rispetto alla quale dichiarano di aver registrato, per effetto della norma citata, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 Corsi di danza 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.13 Gestione di palestre 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

E’ necessario che, alla data di presentazione dell’istanza, siano titolari di partita IVA attiva:

prima del 23 luglio 2021, in relazione al codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili. Questo requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 22 luglio 2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;

prima del 26 maggio 2021, in relazione agli altri codici ATECO. Tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 25 maggio 2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data.

Inoltre, deve trattarsi di soggetti che non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo i parametri di cui al regolamento UE n.651/2014 (art.2, punto18), ferma restando tuttavia la deroga per le microimprese e le piccole imprese (punto 23, lettera c, sezione 3.1 “aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020). 

Sono esclusi enti pubblici (art.74, D.P.R. n.917/1986), intermediari finanziari e holding (art.162-bis, D.P.R. n.917/1986). 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Ferma restando una prioritaria riserva (20 milioni di euro) a favore dei soggetti di cui al codice ATECO 93.29.10Discoteche, sale da ballo, night club e simili (ripartizione in egual misura tra tutti gli aventi diritto, per le risorse stanziate, e con un massimo di € 25.000 a soggetto), le residue risorse disponibili (120 milioni di euro) sono ripartite tra gli altri soggetti aventi diritto (cfr. lista codici ATECO, in presenza di tutte le ulteriori condizioni), secondo le seguenti modalità:

  • € 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi fino ad € 400.000
  • € 7.500 per i soggetti con ricavi e compensi superiori ad € 400.000, e fino ad € 1.000.000
  • € 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori ad € 1.000.000

Si tratta di ricavi/compensi relativi al periodo di imposta 2019. Chi nel 2019 non ha dichiarato ricavi/compensi, in quanto di nuova costituzione (apertura partita IVA dopo il 31 dicembre 2019), rientra comunque nella fascia più bassa.

I soggetti di cui al codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili, se presentano tutti i requisiti, partecipano ad entrambe le misure.

Se la dotazione finanziaria si rivela insufficiente, viene attribuito in misura uguale un contributo fino ad € 3.000 per tutti gli aventi diritto. Le risorse eccedenti verranno ripartite secondo una proporzione che terrà conto del numero delle istanze ammissibili pervenute, e delle relative fasce di ricavi/compensi. 

Come di consueto per i benefici anti Covid, il contributo non è tassabile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, e non decurta la quota di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi.

Il contributo viene accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nella domanda (intestato o cointestato al richiedente). 

I beneficiari devono ottemperare agli obblighi pubblicitari imposti in materia di contributi e sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni. 

LA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’

La domanda può essere presentata fino al 21 dicembre 2021, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario abilitato (es. dottore commercialista). 

Nella compilazione della domanda occorre porre particolare attenzione alla sezione destinata a monitorare anche gli altri contributi ricevuti, dal momento che la somma dei benefici non può superare il limite massimo previsto per gli aiuti di Stato. Nel caso, è necessario rideterminare il contributo, indicando soltanto la parte spettante.

In relazione a tale aspetto, il contribuente deve confrontare detto limite massimo con l’insieme dei contributi ricevuti, anche tenendo conto di eventuali altri soggetti (si pensi ai rapporti con società controllate) rispetto ai quali, secondo parametri di matrice europea, si configura di fatto un’impresa unica.

Sono ammesse, entro il termine massimo indicato, istanze correttive e rinunce.

Si consiglia come sempre la massima attenzione, in quanto la domanda è concepita come autocertificazione. Ne consegue il consueto apparato sanzionatorio e repressivo (anche di natura penale), qualora in sede di verifica venisse riscontrata l’assenza totale o parziale delle condizioni di legge. 

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