COOPERATIVE, LE NUOVE MISURE INTRODOTTE NELLA LEGGE PER IL BILANCIO 2018

Non più amministratori unici e nomine a tempo indeterminato, limiti ai finanziamenti dei soci, potenziamento dell’attività di vigilanza, inasprimento delle sanzioni

Le misure introdotte con la Legge di Bilancio per il 2018 intendono contrastare il fenomeno delle false cooperative – eventuali difformità rispetto alle nuove regole dovranno essere prontamente rimosse

Art.1, comma 238 e segg., art.1, comma 936, Legge 27 dicembre 2017, n.205

ABOLITA LA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE UNICO. LIMITI ALLA DURATA DELLA CARICA. L’amministrazione della società cooperativa deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Non è più possibile pertanto nominare amministratori unici. Come già disposto dall’art.2542, secondo comma, Cod. Civ., “la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche“.

Le cooperative che applicano per disposizione statutaria le norme delle s.r.l. (quelle con un numero di soci cooperatori inferiore a 20, ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro) non possono nominare gli amministratori per più di 3 esercizi. La scadenza dovrà coincidere con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. In caso di nomina nel 2018, i tre esercizi coincideranno con il 2018, il 2019 e il 2020, e le cariche scadranno con la data dell’assemblea (es. 30 aprile 2021) convocata per l’approvazione del bilancio 2020.

Nel rispetto dei limiti statutari e delle disposizioni speciali, si ritiene che non sia impedita la rieleggibilità.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero per lo Sviluppo Economico (linee guida 2018) ha chiarito che non si deve ritenere regolare la situazione della cooperativa che continui ad essere amministrata da un organo monocratico (amministratore unico) o da un organo collegiale nominato per più di tre esercizi (o fino alla revoca). Occorre pertanto procedere tempestivamente agli adeguamenti, per evitare la diffida da parte dei revisori preposti all’ispezione.

Ci si chiede se occorra anche modificare gli statuti. La questione non è di poco conto, visti gli oneri che ogni modifica statutaria comporta. La formula utilizzata dal Ministero non chiarisce del tutto. Da un lato si afferma che le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche“: ciò lascia intendere che sia legittimo non cambiare le clausole che prevedono sia l’amministratore unico che il collegio di tre membri, e le clausole che contemplano sia la durata a tre esercizi che quella a tempo indeterminato (sarà poi la cooperativa, se non vuole incorrere nell’irregolarità, ad adottare soltanto l’alternativa conforme alla disposizione di legge). Dall’altro il Ministero stesso raccomanda la “tempestiva modifica” delle clausole contra legem. E’ quanto mai auspicabile, sul punto, un chiarimento definitivo, anche in ordine alla tempistica. Prevale però ad oggi l’opinione di chi ritiene necessario adeguare al più presto gli statuti, anche nelle ipotesi in cui contengano, oltre alle alternative ora vietate, quelle consentite dalla legge.

ATTIVITA’ DI VIGILANZA E SANZIONI. Ferma restando la già vigente sanzione penale (reclusione da uno a quattro anni) prevista per l’ostacolo consapevole alle funzioni di vigilanza (anche mediante omissione delle comunicazioni dovute), gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati dall’albo nazionale. Lo scioglimento (che verrà comunicato anche all’Agenzia delle Entrate per quanto di competenza, e con le immaginabili conseguenze) determina l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai 

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (dedotto soltanto il capitale e, nei ristrettissimi limiti di legge, i dividendi eventualmente maturati).

Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano alla diffida impartita in sede di vigilanza, ovvero non ottemperano agli obblighi di cui all’art.2545-octies del Codice Civile (si tratta dei vari adempimenti connessi alla vigilanza sulla permanenza/perdita della mutualità prevalente, che possono comportare anche specifici obblighi di comunicazione) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto.

La revoca degli amministratori e dei sindaci, con nomina di un commissario, prima prevista per l’irregolare funzionamento, necessita ora di vere e proprie “gravi irregolarità” di funzionamento. Si tratta di un’attenuazione, che eviterà la drastica misura per lievi inadempimenti. D’altro canto la nomina del commissario è ora possibile anche in presenza di “fondati indizi di crisi“. La gestione pertanto dovrà sempre conseguire l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

La nomina del commissario, già prevista anche se la cooperativa non si adegua alla diffida dell’autorità di vigilanza che ha accertato irregolarità nelle procedure di ammissione ai nuovi soci, viene ora estesa anche alle situazioni di irregolarità (sempre previa diffida) suscettibili di specifico adempimento (fosse anche una sola irregolarità). Si tratta in tal caso di un inasprimento delle misure preesistenti, mitigato dalla possibilità che l’autorità di vigilanza nomini quale commissario il legale rappresentante o un componente dell’organo di controllo, con il compito specifico di portare a compimento gli adempimenti indicati (la sostituzione degli organi dell’ente è pertanto soltanto parziale e limitata).

Viene specificato che la documentazione antimafia (cooperative, consorzi di cooperative, ecc.) deve riferirsi al legale rappresentante e agli altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili, detenga (anche in via indiretta) una partecipazione pari almeno al 5 per cento.

COOPERATIVE CHE RICORRONO AL FINANZIAMENTO DEI SOCI. LIMITI. Le somme raccolte dovranno essere impiegate in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo della società cooperativa.

differenza delle s.r.l però non vi è obbligo di postergazione, rispetto agli altri creditori, nella restituzione del prestito ai soci che lo hanno erogato.

I seguenti criteri non sono ad oggi applicabili (occorre una delibera del CICR, Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, da adottare entro il mese di giugno 2018), ma è chiaro che non potranno essere disattesi. Si consiglia pertanto di cominciare a valutarne l’applicazione, per non trovarsi impreparati:

a) L’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà eccedere, a regime, il triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato (un regime transitorio prevederà il graduale adeguamento, nel termine di tre anni, con facoltà di proroga in casi eccezionali, comunque motivati in funzione dell’interesse dei soci prestatori).

b) Il rispetto del limite, durante il periodo transitorio, costituirà condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 1° gennaio 2018.

c) Se l’indebitamento nei confronti dei soci eccede l’ammontare di € 300.000, e risulta superiore al patrimonio netto, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati (es. banche), o con la costituzione di un patrimonio separato (previa delibera straordinaria iscritta con le regole stabilite per le modifiche statutarie), oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito. Un regime transitorio prevederà il graduale adeguamento nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera.

d) Le cooperative che ricorrono al prestito sociale, in misura eccedente i limiti di cui al punto precedente, saranno tenute a maggiori obblighi di informazione e pubblicità, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.

e) Nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma rilievo significativo in valore assoluto, o comunque ecceda il doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, le cooperative dovranno adottare modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio.

Naturalmente la revisione cooperativa verificherà anche il rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale.

Si consiglia un rapido adeguamento alle disposizioni esaminate (specie quelle relative agli amministratori, di immediata applicazione), e una verifica della tenuta della cooperativa rispetto a tutte le prescrizioni emanate, anche in considerazione dell’ingente apparato sanzionatorio.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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