DECRETO SOSTEGNI -TER Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio

di Vincenzo Pollastrini

D.L. n.4/2022, art.2

Decreto MISE del 24 marzo 2022

Contributi a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio (individuate con codici Ateco) che hanno registrato riduzioni di ricavi del 2021 rispetto al 2019 (almeno il 30%).

Presentazione delle domande dalle ore 12.00 del 3 maggio 2022 alle ore 12.00 del 24 maggio 2022

Occorre essere muniti di CNS (carta nazionale dei servizi) per autenticarsi ed accedere alla procedura

Per l’assegnazione delle risorse disponibili non conta l’ordine di presentazione delle domande. In caso di fondi insufficienti, la ripartizione avverrà in modo proporzionale

LE ATTIVITA’ AMMESSE AL CONTRIBUTO

Sono individuate secondo l’appartenenza ad uno dei seguenti codici ATECO. L’attività deve essere svolta in via prevalente, ed occorre che il codice risulti attivo presso la Camera di Commercio al momento di presentazione della domanda. 

47.19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati (47.19.10, 47.19.20, 47.19.90)

47.30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (47.30.00)

47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati (47.43.00)

47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati (47.51.10, 47.51.20)

47.52 – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati (47.52.10, 47.52.20, 47.52.30, 47.52.40)

47.53 – Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati (47.53.10, 47.53.11, 47.53.12, 47.53.20)

47.54 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati (47.54.00)

47.59 – Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati (47.59.10, 47.59.20, 47.59.30, 47.59.40, 47.59.50, 47.59.60, 47.59.90, 47.59.91, 47.59.99)

47.61 – Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati (47.61.00)

47.62 – Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati (47.62.10, 47.62.20)

47.63 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati  (47.63.00)

47.64 – Commercio al dettaglio di articoli sportivi  in esercizi specializzati (47.64.10, 47.64.20)

47.65 – Commercio al dettaglio di giochi  e giocattoli in esercizi specializzati (47.65.00)

47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (47.71.10, 47.71.20, 47.71.30, 47.71.40, 47.71.50)

47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (47.72.10, 47.72.20)

47.75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati (47.75.10, 47.75.20)

47.76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati (47.76.10, 47.76.20)

47.77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati (47.77.00)

47.78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati (47.78.10, 47.78.20, 47.78.30, 47.78.31, 47.78.32, 47.78.33, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.78.37, 47.78.40, 47.78.50, 47.78.60, 47.78.90, 47.78.91, 47.78.92, 47.78.93, 47.78.94, 47.78.99)

47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi (47.79.10, 47.79.20, 47.79.30, 47.79.40)

47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature (47.82.01, 47.82.02)

47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti (47.89.01, 47.89.02, 47.89.03, 47.89.04, 47.89.05, 47.89.09)

47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati (47.99.10, 47.99.20)  

LE ALTRE CONDIZIONI NECESSARIE

L’ammontare dei ricavi, riferito al 2019, non deve superare il limite massimo di 2 milioni di euro.

Occorre inoltre una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Come di consueto, si consiglia la massima attenzione nella lettura dei termini (la nozione di ricavi non va confusa con quella – estranea al contributo in oggetto – di fatturato, sebbene la norma sia scritta in modo ambiguo). 

Inoltre, alla data di presentazione dell’istanza le imprese interessate devono rispettare i seguenti requisiti: 

  • sede legale od operativa nel territorio dello Stato 
  • regolare costituzione, iscrizione ed inizio attività nel Registro delle imprese
  • assenza di procedure di liquidazione volontaria (sono dunque escluse le aziende e società in liquidazione) o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie 
  • assenza di uno stato di difficoltà preesistente (al 31 dicembre 2019), come da definizione di matrice europea (art.2, punto 18, regolamento UE n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti di Stato – cfr. nostri articoli pubblicati in precedenza in relazione ad altri contributi)
  • assenza di sanzioni interdittive (art.9, comma 2, lettera d, D.Lgs. n.231/2001)  

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo si determina in questo modo.

1) si calcolano i ricavi mensili medi del 2021 (ricavi annui / 12)

2) si calcolano i ricavi mensili medi del 2019 (ricavi annui/12)

3) si determina la differenza tra i due ricavi mensili medi

4) a tale differenza si applica un coefficiente differenziato come segue:

60% per chi nel 2019 ha conseguito ricavi non superiori a € 400.000

50% per chi nel 2019 ha conseguito ricavi superiori a € 400.000 e fino ad € 1.000.000

40% per chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000

Attenzione ad attribuire i ricavi in modo corretto ai vari anni (criteri di cassa o di competenza, a seconda dei regimi contabili adottati). 

Per il calcolo della media, si conteggiano i mesi in cui la partita IVA è stata attiva (non necessariamente coincidenti con il numero di mesi in cui l’impresa risulta attiva in camera di commercio). 

Le somme erogate verranno proporzionalmente ridotte, in funzione delle richieste pervenute, qualora i fondi stanziati (200 milioni di euro) risultassero insufficienti.  

LA DOMANDA

Occorre presentare domanda utilizzando la piattaforma telematica del Ministero dello sviluppo economico, raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it, nel termine massimo delle ore 12.00 del 24 maggio 2022 (e non prima delle ore 12.00 del 3 maggio 2022).

Il modello di istanza e le relative istruzioni sono contenuti nel sito del Ministero dello sviluppo economico. 

Si tratta di autocertificazioni. Ne consegue che in caso di falso, oltre al consueto apparato sanzionatorio (che si aggiunge alla restituzione del contributo indebitamente percepito, maggiorata di interessi), si applicano anche sanzioni di natura penale

Gli allegati, disponibili in formato word, devono essere compilati, trasformati in pdf, firmati digitalmente (ovvero sottoscritti con firma autografa resa autentica allegando documento di identità in corso di validità), e successivamente caricati sulla piattaforma.

L’accesso alla procedura (anche solo per conferire eventualmente delega al commercialista) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS), scelta fortemente criticabile in quanto comporta un incomprensibile surplus di burocrazia e complicazioni di cui non si sentiva francamente il bisogno (vista anche la finalità del contributo: aiutare le piccole aziende colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia). Chi non ne è provvisto dovrà necessariamente adeguarsi.   

Si consiglia di verificare l’allineamento delle informazioni da caricare sulla domanda con le risultanze del Registro delle imprese, per evitare scarti o dinieghi. 

Attenzione in particolare all’indicazione del corretto codice IBAN su cui dovrà essere accreditato il contributo. 

Il contributo non è tassabile (né ai fini delle imposte dirette, né ai fini Irap).

Il contributo spetta nei limiti massimi relativi agli aiuti di Stato (da conteggiare insieme a tutti gli altri contributi soggetti a tale regola).

Anzio, 2 maggio 2022

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