FATTURA ELETTRONICA

Esonero per i contribuenti minimi e forfettari

Condizioni per usufruire dell’esonero dalla conservazione digitale delle fatture ricevute

NON comunicare ai fornitori, che ne facessero richiesta, il proprio indirizzo PEC o digitale

Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo generalizzato di:

– emissione della fattura elettronica;

– conservazione digitale delle fatture emesse e ricevute.

Al nuovo obbligo non sono soggetti i contribuenti che, in presenza di requisiti minimi dimensionali, hanno optato per specifici regimi totalmente o parzialmente forfettizzati di determinazione del reddito e/o dell’imposta (c.d. forfettari minimi).

Di seguito, i corretti comportamenti che dovranno essere adottati da tali contribuenti per la gestione delle fatture emesse e ricevute.

FATTURE EMESSE: potranno essere elaborate e trasmesse ancora in forma analogica (cartacea), così come è sempre avvenuto, indicando la norma di riferimento. Il cliente non potrà pretendere l’emissione di fattura digitale (che dovrà essere emessa, come in passato, soltanto nei confronti degli enti della pubblica amministrazione).

FATTURE RICEVUTE: le fatture ricevute da fornitori a loro volta forfettari o marginali continueranno ad essere cartacee.

Tutti gli altri fornitori invieranno fattura digitale, in formato Xml, ai clienti forfettari o marginali. Si consiglia di NON inviare ai propri fornitori che ne facessero richiesta il c.d. codice destinatario (o Pec) per la ricezione delle fatture digitali. L’Agenzia delle Entrate ha infatti spiegato (pur in assenza, ancora, di Circolari ufficiali) che l’invio dell’indirizzo telematico, abilitato alla ricezione di fatture digitali, obbliga poi anche i contribuenti forfettari o marginali alla conservazione digitale dei documenti ricevuti (e pertanto a dotarsi di un software in grado di gestire i relativi adempimenti a norma di legge).

Il fornitore, pur privo di Pec o codice destinatario, compilerà la fattura digitale con i consueti dati identificativi del cliente forfettario o marginale, indicando nel campo “codice destinatario” “0000000” (sette zeri). A questo punto il sistema di interscambio (SdI) “riconosce” che il cliente è un marginale/forfettario, e smista la fattura in un’area a questi appositamente riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il cliente marginale/forfettario potrà richiedere al fornitore copia cartacea di cortesia (anche via mail ordinaria) della fattura digitale originale (che è solo quella disponibile presso detta area riservata).

In sintesi: se si ricevono via Pec fatture digitali, poi si è obbligati anche alla conservazione digitale delle fatture ricevute via Pec. Pertanto tale circostanza va scongiurata.

Che succede se il fornitore, senza chiedere preventivamente il consenso al cliente forfettario/marginale, reperisce in altro modo la sua Pec (per esempio da visura camerale, o presso gli albi di appartenenza per i professionisti), e gli trasmette a tale indirizzo la fattura digitale? Occorre rispondere tempestivamente che l’indirizzo Pec in oggetto non è abilitato a tale ricezione, che la fattura dovrà essere trasmessa priva di indirizzo telematico (sarà poi problema del fornitore regolarizzare la propria posizione), e che si desidera ricevere copia cartacea (o via mail ordinaria) di cortesia. 

Contattare naturalmente lo Studio, per gestire al meglio situazioni del genere.

Nulla vieta al marginale/forfettario di gestire, facoltativamente, fatture emesse e ricevute in digitale, ma si tratta di complicazioni che riteniamo possano essere evitate.

Allo Studio verranno comunque consegnate, come di consueto, anche le fatture ricevute (pur in presenza di calcoli forfettari di imposta, che prescindono dai costi). Dovranno infatti essere opportunamente gestite per gli adempimenti dichiarativi, e per una serie di ulteriori adempimenti che inevitabilmente sorgono qualora, per qualsiasi ragione (modifica normativa, superamento delle soglie, ecc.) si debba uscire dal regime forfettario/marginale.

Incredibilmente, a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo, ancora non sono disponibili tutte le istruzioni operative per la corretta applicazione della riforma del sistema di fatturazione. L’Agenzia delle entrate, giorno per giorno, fornisce indicazioni e risposte ai quesiti degli operatori. Manca tuttavia una ufficiale guida organica, completa e (soprattutto) definitiva (almeno nelle intenzioni).

Non è escluso pertanto che, anche su quanto oggetto della presente trattazione, giungano ulteriori chiarimenti, che lo Studio provvederà a comunicare.

Anzio, 5 dicembre 2018

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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