IMPRESE, ASSOCIAZIONI, ONLUS in rapporti economici con la Pubblica Amministrazione

Aggiorniamo quanto già comunicato ai clienti in data 28 febbraio 2018

Se destinatarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute a specifici obblighi pubblicitari (se non adempiuti, la sanzione consiste nella restituzione di quanto ricevuto) – Legge n.124/2017, art. unico, co.125-128 – Circolare 11 gennaio 2019, n.2, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

GLI OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE. Consistono nella pubblicazione degli importi ricevuti (cumulativamente almeno pari ad € 10.000 nel periodo di riferimento) a titolo di sovvenzionicontributi

incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, nella nota integrativa del bilancio di esercizio (e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato).

Il riferimento alle imprese, ed alla pubblicazione della nota integrativa, cui sono tenute soltanto le società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., cooperative), sembra escludere dall’obbligo gli altri soggetti (professionisti, ditte individuali, società di persone). Sul punto si attendono comunque conferme ufficiali.

La pubblicazione è obbligatoria se l’ente erogante appartiene al perimetro della Pubblica Amministrazione, così come definito dalla normativa in oggetto. Senza pretesa di esaustività, e per citare soltanto i casi più frequenti, ricordiamo: tutte le amministrazioni statali, come istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, istituti universitari, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; autorità portuali; autorità amministrative indipendenti; enti pubblici economici; ordini professionali; associazioni di consumatori; associazioni di protezione ambientale individuate con decreto; associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, con bilancio superiore ad € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, con bilancio superiore ad € 500.000 che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici; società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate; società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e società da loro partecipate. 

La vastità dell’elenco, e la sua variabilità nel tempo, suggeriscono particolare attenzione prima di considerarsi esclusi dall’obbligo nei casi che possono prestarsi ad interpretazioni e valutazioni (es. identificazione degli enti che gestiscono servizi pubblici).

L’obbligo decorre dal 2018. I prossimi bilanci (presentazione 2019 per il 2018) dovranno pertanto tenerne conto. Tale aspetto è stato chiarito solo di recente (cfr. Consiglio di Stato, nonché Circolare 11 gennaio 2019, n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

La sanzione per gli inadempienti è pesante, poiché comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Invitiamo i clienti interessati a fornirci tempestivamente tutti i dati necessari per la pubblicazione nei prossimi bilanci.

GLI OBBLIGHI A CARICO DI ASSOCIAZIONI, ONLUS, FONDAZIONI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI ECONOMICI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate e le società da loro partecipate, nonché le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate.

Tali associazioni, onlus, fondazioni devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzionicontributiincarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere (almeno pari ad € 10.000 cumulativamente, nel periodo di riferimento) ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni (e dai soggetti sopra indicati) nell’anno precedente.

La sanzione per gli inadempienti comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. In verità la Circolare n.2/2019 del Ministero del Lavoro ritiene in via interpretativa che la sanzione restitutoria riguardi soltanto le imprese, e non gli enti del terzo settore, in quanto caratterizzati dall’assenza del fine di lucro. Si consiglia però di non sottovalutare il rischio di letture differenti da parte dei soggetti preposti ai controlli, anche perché la norma non pone eccezioni (e l’assenza del fine di lucro potrebbe essere in molti casi opinabile).

L’obbligo decorre dal 2018. Entro il 28 febbraio 2019 dovranno pertanto essere pubblicati i dati relativi al 2018. Tale aspetto è stato chiarito solo di recente (cfr. Consiglio di Stato, nonché Circolare 11 gennaio 2019, n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

In mancanza di sito, può essere utilizzata la pagina Facebook. Se l’ente non dispone di alcun portale digitale, può essere utilizzato il sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

LE COOPERATIVE SOCIALI rappresentano un ibrido. Da un lato sono Onlus di diritto, dall’altro (in quanto società) sono imprese. E’ dunque legittimo chiedersi se esse siano tenute all’obbligo di pubblicazione sul sito (come gli enti non commerciali), ovvero nella nota integrativa al bilancio (come le imprese). Secondo la citata Circolare del Ministero del Lavoro, per le cooperative sociali sarebbe necessaria e sufficiente la pubblicazione in bilancio (nota integrativa), pena l’integrale restituzione di quanto ricevuto. Consigliamo comunque, in via cautelativa, anche la pubblicazione sul sito istituzionale.

Si ricorda che le cooperative sociali sono inoltre tenute (se svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n.286/1998), a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

CHIARIMENTI SULLE SOMME DA INDICARE. Secondo il Ministero del Lavoro, non vanno indicati soltanto i contributi, le sovvenzioni e i sostegni a vario titolo ricevuti dalle pubbliche amministrazioni (tra cui anche il 5 per mille), ma anche i corrispettivi che rappresentano la controprestazione di un servizio prestato o un bene ceduto (come avviene negli ordinari rapporti contrattuali). Occorre inoltre porre attenzione non soltanto ai vantaggi immediatamente percepibili (denaro), ma anche a quelli in natura (es. concessione di un bene in comodato). In tal caso, per calcolare il vantaggio ricevuto, si dovrà verificare il valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

CHIARIMENTI SULL’ANNO DI RIFERIMENTO.Il Ministero del Lavoro indica un criterio di cassa, e non di competenza. Dovranno pertanto essere indicate le somme percepite nell’anno solare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

CHIARIMENTI SUL LIMITE DI 10.000 EURO. Si tratta di un limite spesso più teorico che reale, in quanto il Ministero del Lavoro ha chiarito che il tetto deve essere calcolato non per singola erogazione o per singolo contratto, ma sommando tutte le somme percepite nell’anno di riferimento, cosicché “andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000“.

CHIARIMENTI SULLE INFORMAZIONI DA INDICARE. Gli elementi da riportare (preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità) sono i seguenti:

– Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente

– Denominazione del soggetto erogante

– Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)

– Data di incasso

– Causale

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Anzio, 25 febbraio 2019

Vincenzo Pollastrini

Dottore commercialista

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