LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Ancora obblighi (e sanzioni) a carico di artigiani, commercianti e in genere esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi

Agenzia delle Entrate – Provvedimento 739122 del 31 ottobre 2019

Articoli 19 e 20 del D.L. 26 ottobre 2019, n.124

Dal 1° gennaio l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri riguarda anche i soggetti con volumi d’affari 2018 entro i 400.000 euro

La lotteria degli scontrini obbliga all’adeguamento chi ha già in uso il registratore telematico

Obbliga inoltre chi lo attiverà dal 1° gennaio 2020 ad utilizzare apparecchiature già idonee alla gestione della lotteria degli scontrini

Dal 1° gennaio 2020 può partecipare alla lotteria degli scontrini ogni persona fisica maggiorenne, residente in Italia, che effettua acquisti o riceve prestazioni di servizi da soggetti tenuti alla certificazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (normalmente commercianti, artigiani, esercenti al dettaglio).

   Pertanto coloro che già oggi utilizzano registratori abilitati alla trasmissione telematica (ricordiamo che dal 1° luglio è partito l’obbligo per chi ha realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore ad € 400.000) sono tenuti all’adeguamento dei registratori telematici (RT).

   Tutti gli altri, ovvero i soggetti che ad oggi emettono scontrini e ricevute senza essere ancora obbligati alla trasmissione telematica (volume d’affari 2018 entro la soglia indicata), dovranno dal 1° gennaio 2020[1] dotarsi di misuratori fiscali abilitati alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in grado anche di gestire gli adempimenti connessi alla lotteria degli scontrini.

Esclusi

   Sono esclusi, fino al 30 giugno 2020, i registratori telematici (RT) utilizzati dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema TS (tessera sanitaria).

Codice lotteria

   Chi è interessato a partecipare alla lotteria (privati cittadini, consumatori) deve dotarsi di un codice lotteria, che può essere generato sul “portale della lotteria”, previa richiesta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

   Operativamente, il cliente che intende partecipare alla lotteria comunica il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Il RT legge tale codice e genera un file xml (documento commerciale ai fini lotteria). Il RT poi genera il tracciato record composto da tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria, al fine di trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate in orario casuale all’interno della giornata (per evitare una eccessiva concentrazione di trasmissioni a fine giornata[2]), e comunque non oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. I dati oggetto di trasmissione, oltre agli estremi identificativi del RT, sono la denominazione del cedente/prestatore, l’identificativo/progressivo completo del documento trasmesso, l’identificativo del punto cassa (in caso di server RT), data e ora del documento, corrispettivo, corrispettivo pagato in contanti, corrispettivo pagato con strumenti elettronici, corrispettivo non pagato, codice lotteria.

   Il reso o annullo di documenti già trasmessi deve essere a sua volta trasmesso all’Agenzia delle Entrate (per evidenti ragioni).

   Una volta attivato il dispositivo RT, il primo tracciato da trasmettere è quello ordinario dei dati dei corrispettivi giornalieri, successivamente possono essere trasmessi i documenti commerciali finalizzati alla lotteria. Il file generato non può contenere più di 100 documenti (evidentemente, in caso di eccedenza, occorre generare un altro file), e non può superare la dimensione massima di 60kb.

Premi

   I premi, per i quali occorre attendere i necessari decreti applicativi, non saranno tassati (a differenza di quanto accade in altre tipologie di lotterie), e verranno assegnati sia ai clienti-consumatori che agli esercenti[3] che rilasciano il documento commerciale (sostitutivo del vecchio scontrino o della ricevuta). Il cliente-consumatore che effettua pagamenti con mezzi elettronici partecipa anche ad estrazioni aggiuntive per l’assegnazione di premi speciali.

   Le criticità sono molteplici.

Costi e tempi

   Tutto deve essere pronto per il 1° gennaio 2020, ma acquistare/adeguare oggi un RT potrebbe richiedere ulteriori adeguamenti proprio in funzione delle descritte novità. Acquistarlo/adeguarlo a fine anno potrebbe comportare ritardi di consegna, anche perché i fornitori di RT si troveranno a fronteggiare un carico di richieste presumibilmente concentrato negli ultimi giorni dell’anno.  Si consiglia di pianificare tempi e costi con i propri fornitori di registratori telematici.

Sanzioni

   Sono previste sanzioni (da € 100 a € 500) per l’esercente che rifiuti il codice lotteria del cliente, o che non trasmetta i dati. In caso di plurime violazioni non si applicano le norme che consentono di aumentare la sanzione per la violazione-base (normalmente la più grave, aumentata da un quarto al doppio), anziché sommare matematicamente le sanzioni per ciascuna violazione commessa.

   Si raccomanda inoltre la massima attenzione quando, per qualsiasi ragione, la trasmissione viene scartata, in quanto tutti i documenti contenuti nel lotto scartato non parteciperanno alla lotteria. Vi è da chiedersi a quali conseguenze ulteriori vada incontro l’esercente (magari ignaro) nel caso in cui il lotto non trasmesso o scartato avrebbe consentito al cliente di ottenere cospicue somme.

Spese, rischi e incombenze burocratiche

   In definitiva, pur nel lodevole intento di contrastare l’evasione, ancora una volta resta la sgradevole sensazione che spese (per i necessari adeguamenti, per i tempi persi, ecc.), rischi (per le sanzioni, gli scarti, ecc.) e incombenze burocratiche vadano a colpire i soliti settori (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori), ormai il più delle volte già stremati da crisi, concorrenza sleale di ogni genere (dai soggetti abusivi, al commercio on line, ai grandi gruppi organizzati di dimensione internazionale), livelli di tassazione abnormi, norme in continuo mutamento e spesso di ardua interpretazione, sanzioni spropositate anche per comportamenti non direttamente ricollegati a fenomeni di evasione.

   Continua inoltre a percepirsi la consueta diffidenza nei confronti di categorie invariabilmente tacciate di evasione.

6 novembre 2019


[1] E’ prevista una moratoria di sei mesi per chi ancora non dispone dei misuratori fiscali idonei all’invio telematico. Questi soggetti (per i quali l’obbligo decorrerebbe dal 1° gennaio 2020) possono dunque fino al 30 giugno 2020 continuare ad emettere scontrino/ricevuta in modo tradizionale. Si sconsiglia comunque di ricorrere a tale deroga temporanea, in quanto l’assenza del RT obbliga comunque ad un adempimento che può rivelarsi ben più gravoso, ovvero la trasmissione telematica dei dati (in detto periodo) entro il mese successivo, utilizzando gli strumenti web messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

[2] La trasmissione dovrebbe comunque avvenire, in ogni caso e per quanto non ancora trasmesso, in concomitanza di eventi particolari, come la chiusura di cassa giornaliera, ovvero un guasto che compromette il regolare funzionamento del sistema.

[3] Non è ancora chiaro in quale proporzione.

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