POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORIE PER LE IMPRESE. Scadenze, sanzioni, chiarimenti in presenza di contratti di locazione

di Vincenzo Pollastrini

Legge 30 dicembre 2023, n.213, art.1, commi 101 e segg.; D.L. 27 dicembre 2024, n.202; DM 30 gennaio 2025, n.18 (G.U. n.48 del 27 febbraio 2025); D.L. 28 marzo 2025, n.39; D.M. 18 giugno 2025 (pubblicato il 25 luglio 2025)

Rispetto a quanto già comunicato (cfr., sul sito dello Studio: in data 27 febbraio 2025Polizze catastrofali obbligatorie per le imprese; in data 2 marzo 2025Polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Pubblicato il decreto attuativo), la normativa è stata modificata in alcuni punti 

Sono state inoltre stabilite le prime sanzioni a carico delle imprese inadempienti (esclusione da contributi, sovvenzioni, agevolazioni)

Le polizze già in essere dovranno essere adeguate e conformi ai nuovi provvedimenti

Un primo set di sanzioni è stato stabilito con il DM 18 giugno 2025 (Ministero delle Imprese e del made in Italy), secondo il quale per le domande di agevolazioni presentate dal 30 giugno 2025 (per le imprese di grandi dimensioni), ovvero dal 2 ottobre 2025 (per le imprese di medie dimensioni), ovvero dal 1° gennaio 2026 (per le imprese di micro e piccoladimensione, oltre che per le imprese della pesca e dell’acquacoltura), occorre aver adempiuto nei termini all’obbligo di stipula dei contratti assicurativi (poiché il decreto è stato pubblicato il 25 luglio 2025, per le grandi imprese – fermo restando l’obbligo di stipula al 30 giugno 2025 – il decreto va riferito alle domande di agevolazioni presentate successivamente alla pubblicazione).  Naturalmente l’adempimento deve sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione dei benefici concessi.

Queste sono le agevolazioni di competenza del MIMIT condizionate all’adempimento in oggetto:

a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; 

b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; 

c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; 

d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; 

e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020; 

f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni; 

g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024; 

h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015; 

i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024; 

l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022; 

m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

Attenzione: le imprese che utilizzano incentivi non compresi in questo elenco, ma altri tipi di benefici, non possono ritenersi escluse dall’obbligo. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha indicato le misure (di propria competenza) condizionate all’adempimento dell’obbligo, ma chiaramente non poteva esprimersi su agevolazioni e risorse pubbliche assegnate da altri enti o Pubbliche amministrazioni, per le quali occorrerà attendere successivi provvedimenti.   

30 giugno 2025: scadenza per le grandi imprese, ovvero quelle che alla data di chiusura del bilancio presentano i seguenti dati:

Numero medio di occupati: almeno 250;

Fatturato annuo superiore ad € 50.000.000 e totale di bilancio annuo – attivo patrimoniale superiore ad € 43.000.000.

1° ottobre 2025: scadenza per le medie imprese, ovvero quelle che alla data di chiusura del bilancio possiedono almeno due dei seguenti parametri (e non sono piccole o micro):

Numero medio di occupati: inferiore a 250;

Fatturato annuo: non superiore ad € 50.000.000 (in alternativa, totale di bilancio annuo – attivo patrimoniale – non superiore ad € 43.000.000).

31 dicembre 2025: scadenza per le piccole e micro imprese, ovvero quelle che alla data di chiusura del bilancio possiedono almeno due dei seguenti parametri:

Numero medio di occupati: inferiore a 50 (10 per le micro);

Fatturato annuo: non superiore ad € 10.000.000 (in alternativa, totale di bilancio annuo – attivo patrimoniale – non superiore ad € 10.000.000) – rispettivamente € 2.000.000 ed € 2.000.000 per le micro.

31 dicembre 2025: scadenza per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Occorre precisare che la classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese deve essere attentamente valutata (per il sovrapporsi di discipline interne ed europee, nonché per le definizioni normative delle grandezze economiche assunte come parametri).

Si era posto il problema di come dovesse ripartirsi l’obbligo assicurativo tra proprietario e locatario (o comodatario, o utilizzatore ad altro titolo). Le più recenti modifiche normative hanno chiarito che sono esclusi i beni già assistiti da analoga (dunque dalle stesse caratteristiche) copertura assicurativa, anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Pertanto un’impresa che utilizza l’immobile concesso in affitto, comodato (o per effetto di altre tipologie contrattuali) da altro soggetto può evitare l’obbligo assicurativo se ha correttamente adempiuto il proprietario. In caso contrario, se il proprietario non ha provveduto, l’affittuario (o comodatario, o comunque l’imprenditore che a qualsiasi titolo utilizza il bene) è tenuto a stipulare la polizza, comunicandolo al proprietario, e corrispondendo l’indennizzo al proprietario stesso, che dovrà destinare le somme al ripristino dei beni danneggiati o periti (o della loro funzionalità).

In caso di inadempimento da parte del proprietario, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, nonché per il lucro cessante, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’art.1891, quarto comma, Cod. Civ. 

Si consiglia di contattare tempestivamente la propria compagnia di assicurazione di fiducia per gli adempimenti del caso.

Anche le polizze già in essere all’entrata in vigore della prima disposizione dovranno essere adeguate, in modo tale da assicurarne la conformità ai nuovi provvedimenti. L’adeguamento dovrà in tal caso avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile. Il riferimento al quietanzamento lascia intendere che, in caso di premio pagato in modo frazionato, la polizza dovrà essere adeguata in occasione del prossimo pagamento, se questo precede la scadenza per il rinnovo della polizza. 

Anche le imprese di minori dimensioni (comprese quelle in regime forfetario e quelle caratterizzate da una dotazione minima di beni da assicurare), e quelle ubicate in aree caratterizzate da minori possibilità di eventi catastrofali, dovranno adeguarsi, se non intendono correre il rischio di restare tagliate fuori per il futuro da agevolazioni di vario tipo (es. fiscali, previdenziali, ecc.). E’ chiaro che per queste imprese i premi di assicurazione saranno di minore importo.

Più in generale, non inganni l’apparente assenza di sanzioni (salvo la perdita delle agevolazioni).

Gli amministratori di un’impresa che dovesse perdere benefici importanti per non aver a suo tempo stipulato la polizza catastrofale potrebbero trovarsi a dover rispondere personalmente secondo le regole ordinarie sulla responsabilità amministrativa (anche penalmente in casi estremi, come quelli che possono presentarsi in circostanze di fallimento e bancarotta fraudolenta).

                                                                                                                  

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