PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA – ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE – Requisiti, importo e modalità di presentazione della domanda Scadenza 31 ottobre 2021

di Vincenzo Pollastrini

Provvedimento Ministro del lavoro e Ministro dell’economia n.82/2021

Art.1, comma 20 e segg. della Legge n.178/2020

Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. LGS. n. 509 del 30/06/1994 e D.lgs. n. 103 del 10/02/1996 (medici, avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri, agronomi, geologi, biologi, farmacisti, psicologi, chimici, infermieri, veterinari, periti industriali, ecc.) le domande per l’ottenimento dell’esonero parziale contributivo dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2021, a pena di inammissibilità.

Le domande dovranno essere presentate direttamente alla cassa di previdenza cui ciascun professionista è iscritto, secondo le modalità stabilite dagli stessi enti. Sono diverse le casse che ad oggi hanno già enunciato le modalità di presentazione (CASSA FORENSE, ENPAM, INARCASSA, ENPACL, ecc.).

Sono esonerabili, fino ad un massimo di € 3.000 per iscritto, i contributi da versare nell’anno 2021 di competenza 2021. Restano esclusi dall’esonero i contributi integrativi (quelli da calcolare con riferimento al volume d’affari). 

Per coloro che si sono iscritti alla cassa prima del 2020, il reddito del 2019 non dovrà superare € 50.000 e dovrà sussistere un calo di fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% (confronto 2020/2019). Per i soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020 non è richiesto il requisito del calo del fatturato e del reddito complessivo.

L’esonero non inciderà sulla futura pensione in quanto i contributi utili alle prestazioni pensionistiche verranno computati integralmente, nonostante il minore esborso contributivo degli assicurati.

Sono esclusi i titolari (nel periodo oggetto di esonero) di contratto di lavoro subordinato o di pensione diretta (salvo alcune eccezioni) e coloro non in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria.

Si invitano i clienti interessati a contattare lo Studio per gli adempimenti necessari.

Si invitano inoltre i possibili destinatari del beneficio, privi di regolarità contributiva, a regolarizzare la propria posizione entro il 31 ottobre 2021 (per non perdere il beneficio).

SOGGETTI DESTINATARI DEL PARZIALE ESONERO CONTRIBUTIVO

Se possiedono i requisiti di seguito indicati, sono destinatari del beneficio:

  • Professionisti iscritti alla casse previdenziali private.
  • Sanitari e operatori in quiescenza richiamati per contenere l’emergenza epidemiologica (a determinate condizioni e con regole parzialmente differenti – di non ci occupiamo in questa sede).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’analisi è diretta agli iscritti alle casse previdenziali di categoria, ovvero medici, avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri, agronomi, geologi, biologi, farmacisti, psicologi, chimici, infermieri, veterinari, periti industriali, ecc.

I REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO

Devono sussistere contemporaneamente. In assenza di uno solo dei seguenti requisiti il contributo non spetta.

  • Iscrizione da data antecedente al 2021.
  • Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019 (questo requisito non è necessario per i soggetti iscritti nel corso del 2020 e con inizio attività nel medesimo anno).
  • Percezione nel periodo di imposta 2019 di un reddito professionale non superiore ad € 50.000 (questo requisito non è necessario per chi ha avviato l’attività nel corso del 2020). Il reddito professionale è quantificato secondo il criterio di cassa e corrisponde al risultato della differenza tra ricavi e costi dell’attività professionale.
  • Regolarità contributiva, verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021, ed assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
  • Per il periodo oggetto di esonero (2021) il richiedente (titolare della posizione) non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). L’esonero non spetta per i mesi di coincidenza dei periodi di attività autonoma che dà diritto all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato.
  • Per il periodo oggetto di esonero (2021) il richiedente (titolare della posizione) non deve essere titolare di pensione diretta (diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno). Sono incompatibili anche gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà, l’indennizzo per cessazione di attività commerciale, gli assegni vitalizi erogati dagli enti disciolti (Enpas, Istituto Postelegrafonici, Inadel), le rendite facoltative, la c.d. APE sociale. L’esonero è invece compatibile con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.  L’esonero non spetta per i mesi di coincidenza dei periodi di attività autonoma che dà diritto all’esonero con periodi di prestazioni pensionistiche.
  • L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

LA QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

L’importo dell’esonero riguarda i contributi per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini del rispetto del limite di spesa (per i professionisti pari a 1.000 milioni di euro) gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza dei professionisti hanno l’onere di comunicare, con cadenza mensile, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle domande ammesse.

Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto saranno definiti i criteri e le modalità alle quali le casse dovranno attenersi per riconoscere la misura dell’agevolazione, riproporzionata alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

I contributi oggetto dell’esonero sono quelli in scadenza entro la fine del 2021 sia nel caso di contribuzione minima soggettiva del 2021 (contributi fissi, indipendenti dal reddito professionale), sia nel caso di contributi soggettivi, parametrati ai redditi del 2020 dichiarati nell’anno in corso, a condizione che le rate da versare siano di competenza del 2021 (scadenza versamento entro il 31 dicembre).

Sono esclusi i contributi integrativi (parametrati al volume d’affari – ma l’esclusione dovrebbe riguardare anche i contributi minimi integrativi).

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ALLE RISPETTIVE CASSE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità predisposte dai singoli enti previdenziali, congiuntamente ad autocertificazione nella quale il professionista dichiara sotto la propria responsabilità (anche penale in caso di falso):

  1. Di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
  3. Di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
  4. Di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro.
  5. Di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto all’anno 2019.
  6. Di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

I punti 4 e 5 non riguardano i soggetti che hanno aperto la partita iva nel corso del 2020.

Alla domanda andranno allegati copia del documento identità e del codice fiscale.

Dal momento che ciascuna cassa segue le proprie regole (nell’ambito del quadro sopra delineato), si consiglia di accedere alle piattaforme informatiche rese disponibili presso i relativi siti web istituzionali.

PRECISAZIONI SUL REQUISITO DEL CALO DI FATTURATO DAL 2019 AL 2020

Può accadere che i professionisti con inizio attività nel corso del 2019 restino esclusi per effetto di un confronto non omogeneo tra i due periodi.

Immaginiamo un professionista che ha intrapreso l’attività a settembre 2019. E’ probabile che il calo del fatturato non inferiore al 33 per cento tra il 2019 e il 2020 non si verifichi, in quanto andremo a confrontare un periodo di 4 mesi (2019) con un periodo di 12 mesi (2020).

Per altre categorie (es. imprese e professionisti in gestione separata), l’INPS ha ritenuto di dover interpretare la norma in senso favorevole al contribuente: il confronto dunque avviene tra la media mensile del 2019 e la media mensile del 2020.

Si ritiene che questa lettura conservi la propria validità anche per i professionisti con cassa. Consigliamo comunque di verificare le istruzioni contenute nei rispettivi siti ed eventualmente di contattare lo Studio, vista la delicatezza della materia ed il rischio (anche di natura penale) in caso di falsa attestazione.

COME SI REALIZZA L’ESONERO (TOTALE O PARZIALE) DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Mancano ancora alcuni tasselli per comprendere in pieno la portata dell’esonero.

E’ ipotizzabile che ogni cassa richieda la presentazione della domanda di esonero contributivo, prima di inserire i dati della dichiarazione dei redditi 2021.

In questo modo, sarà possibile applicare la riduzione in sede di calcolo della contribuzione soggettiva dovuta.

Non essendo in grado, allo stato dei fatti, di stabilire l’importo esatto dell’esonero, che dipenderà dal numero delle domande presentate presso tutti gli enti di previdenza, le casse applicheranno l’esonero dal versamento del contributo soggettivo per l’importo massimo di € 3.000.

Successivamente, quando il Ministero competente renderà noti gli importi effettivi, se inferiore a € 3.000, l’eventuale differenza dovrà essere riversata senza sanzioni ed interessi.

Nel caso in cui il pagamento della contribuzione soggettiva dovuta per l’anno 2021, sia stato già effettuato in tutto o in parte, potrà essere presentata domanda di rimborso entro il 30/11/2021.

Ad oggi pare pertanto azzardato calcolare la riduzione spettante sottraendola ai contributi da versare alle prossime scadenze (che in ogni caso alcune casse hanno provveduto a prorogare).

Invitiamo pertanto i professionisti interessati a consultare il sito internet della rispettive casse di riferimento, per acquisire le informazioni del caso e seguire la procedura online dedicata alla compilazione della domanda di esonero.

Lo Studio resta a disposizione per il supporto che eventualmente occorra.

Anzio, 13 ottobre 2021

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