RIMANENZE FINALI

Si invitano i clienti esercenti attività di impresa a fornire tempestivamente allo Studio i dati delle rimanenze finali (di beni e servizi) secondo le disposizioni vigenti

Al termine dell’esercizio devono essere rilevate, e riportate in apposito inventario, le rimanenze finali di beni e servizi, secondo i criteri di legge.

   L’adempimento è richiesto sia dalle disposizioni del Codice Civile, che presiedono la redazione del bilancio (art.2426, Cod. Civ.), sia dalle norme fiscali, finalizzate al calcolo dei redditi tassabili (artt.92 e segg., D.P.R. n.917/1986).

   Con l’approssimarsi del 31 dicembre 2019 (data che per la maggior parte delle imprese rappresenta il termine dell’esercizio), riteniamo opportuno ricordare ulteriormente quanto segue, già oggetto di informativa periodica da parte dello Studio:

  • La semplice indicazione ed esposizione dello stock e del valore finale complessivo esistente alla fine dell’esercizio (solitamente, 31 dicembre) non esaurisce affatto gli adempimenti previsti dalle disposizioni civilistiche e fiscali in materia.
  • La necessità di valutare le rimanenze non riguarda soltanto materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e prodotti finiti, ma anche semilavorati, servizi in corso di esecuzione / lavori in corso su ordinazione, attività finanziarie non immobilizzate. Eventuali omissioni o scostamenti rispetto alla situazione reale, che va rappresentata in aderenza ai principi civilistici che governano la formazione del bilancio ed ai principi contabili, possono causare gravi danni all’impresa (ad esempio inducendola in errore nella valutazione della gestione commerciale), ai soci, ai terzi (es. creditori), nonché attribuzione di responsabilità patrimoniali e penali.
  • Eventuali omissioni o scostamenti, rispetto alle regole a tutela della corretta gestione degli adempimenti fiscali, possono generare tipologie di accertamento particolarmente invasive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: di tipo analitico, presuntivo, da studi di settore / Isa o altri strumenti di ricostruzione del reddito, ma anche induttivo, con inversione dell’onere della prova), con probabili recuperi di imposta, interessi e sanzioni.

Perchè sono imposte le rimanenze finali?

   Per riassumere: il bilancio (e con esso le rimanenze) è imposto per due ordini di finalità:

  1. Il Codice Civile ne chiede la corretta redazione per funzioni informative (es. per consentire ai soci di valutare l’operato dell’amministratore, di misurare correttamente il proprio diritto agli utili, o il valore della quota societaria; per consentire ad un finanziatore di valutare la possibilità dell’azienda di restituire il prestito; per consentire ad un fornitore di valutare se l’azienda è meritevole di dilazioni di pagamento).
  2. Le norme fiscali ne chiedono la corretta redazione affinché il Fisco riceva la sua quota di utili, sotto forma di corretta imposizione tributaria.

   Pertanto nel nostro ordinamento troviamo norme civilistiche (Codice Civile) e norme fiscali (Testo Unico delle Imposte di Redditi) che dettano regole per il calcolo delle rimanenze.

Regole

   Tali regole non sempre sono identiche.

   Ne consegue che l’azienda deve innanzitutto predisporre il bilancio (previo calcolo delle rimanenze) secondo i criteri civilistici.

   Se i criteri fiscali dovessero differire e dare luogo a valori diversi di rimanenze (e di utile), rispetto ai criteri di bilancio (civilistici), se ne terrà conto con apposite variazioni in dichiarazione dei redditi.

   Sostanzialmente, ogni azienda predispone di fatto due bilanci: il primo secondo i criteri del Codice Civile; il secondo (condensato nella dichiarazione dei redditi) apportando al primo le modifiche imposte dalla legge per sole finalità fiscali.

Criteri del bilancio civilistico per il calcolo delle rimanenze

   I criteri del bilancio civilistico per il calcolo delle rimanenze sono indicati ai numeri 9, 10 e 11 dell’art.2426, Cod. Civ., tenendo conto dei principi di cui all’art.2423-bis, Cod. Civ. (es. prudenza, sostanza, competenza economica, immodificabilità dei criteri salvo deroghe in documentate ed eccezionali circostanze). In estrema sintesi, e rinviando allo Studio per eventuali chiarimenti, l’iscrizione in bilancio deve avvenire al minore tra il costo di acquisto o di produzione (senza computare i costi di distribuzione), e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei bilanci successivi se ne sono venuti meno i motivi. Il costo dei beni fungibili (beni di una stessa tipologia o genere, che possono essere agevolmente sostituiti gli uni con gli altri mantenendo la stessa utilità) può essere calcolato con il metodo della media ponderata o con quello FIFO (first in, first out – primo entrato, primo uscito), o con quello LIFO (last in, first out – ultimo entrato, primo uscito). In tal caso, se il valore ottenuto è significativamente differente rispetto ai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata per categorie di beni in nota integrativa. I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Criteri fiscali per il calcolo delle rimanenze

   I criteri fiscali per il calcolo delle rimanenze sono indicati negli artt.92 e segg., D.P.R. n.917/1986, che, in estrema sintesi, impongono, in alternativa alla valutazione a costi specifici, il valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore, attribuendo a ciascun gruppo un valore a sua volta non inferiore a quello determinato secondo specifiche disposizioni (nel primo esercizio, imputazione ad ogni unità del valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati per la loro quantità; negli esercizi successivi, le maggiori quantità vanno distinte per esercizi di formazione; le minori quantità si imputano agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente; è possibile applicare il metodo del bilancio civilistico se questo consiste in una variante del punto precedente, ovvero nel metodo della media ponderata o nel metodo FIFO; se in un esercizio il valore unitario dei beni come sopra calcolato è superiore al valore normale – di mercato – medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui sopra è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale). I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio (con possibili diverse metodologie per opere, forniture e servizi di durata ultrannuale). I commercianti al minuto possono utilizzare il metodo del prezzo al dettaglio se in apposito prospetto ne illustrano criteri e modalità di applicazione.

Imprese in contabilità semplificata

   Le imprese in contabilità semplificata, per effetto di recenti modifiche normative, non conteggiano più le rimanenze finali di esercizio tra i componenti positivi di reddito (così come non conteggiano più le rimanenze iniziali di esercizio tra i componenti negativi di reddito). Tuttavia sono pur sempre tenute, come le imprese in contabilità ordinaria, a redigere l’inventario e ad inserire in bilancio le rimanenze, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile che governano la redazione del bilancio (si pensi ai bilanci verificati dalle banche in occasione dell’erogazione di fidi o prestiti; si pensi anche ad eventuali conflitti tra soci per la ripartizione dell’utile di bilancio). Ma anche il legislatore fiscale, pur non conteggiando le rimanenze nel reddito dei semplificati, ne pretende il computo (sanzionando errori, ritardi e omissioni) per varie finalità, tra cui ricordiamo: verifica delle marginalità in sede di accertamento; verifica di regolarità della contabilità, e, più nello specifico, di eventuali acquisti e vendite in nero; calcolo del punteggio ISA; incidenza IVA in caso di entrata o fuoriuscita dal regime forfetario. 

   Si ribadisce pertanto la fondamentale importanza della corretta e tempestiva predisposizione dell’inventario di magazzino (materie prime e accessorie, semilavorati, merci, prodotti finiti, servizi e lavori in corso di esecuzione), e si invitano i clienti a predisporre gli inventari nel rispetto delle regole civilistiche e fiscali.

27 dicembre 2019

Condividi su:

Prenota una consulenza

Studio Pollastrini dal 1992 offre assistenza e consulenza in ambito tributario, aziendale, societario e del lavoro.