Art.1, comma 860, Legge 30 dicembre 2024, n.207
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 43836 del 12 marzo 2025
Gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria devono dotarsi di un proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata – PEC), da comunicare al registro delle imprese
Quest’obbligo, in vigore dal 2025, investe anche gli amministratori delle società già costituite prima del 1° gennaio 2025, i quali dovranno provvedere entro il 30 giugno 2025
Sono previste sanzioni pecuniarie per gli inadempienti
SOCIETA’ INTERESSATE DAL NUOVO OBBLIGO
Si tratta delle società di ogni tipo, di persone e di capitali, pertanto: S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. (sia ordinarie che semplificate), S.n.c., S.a.s.
Sono esclusi gli enti e le società a cui non è consentito esercitare attività di impresa (es. consorzi, società consortili, società semplici – tranne quelle che esercitano attività agricola).
Sono invece obbligate le reti di impresa che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed acquisiscono personalità giuridica.
Tra le società già costituite prima del 1° gennaio 2025 (obbligate all’adeguamento entro il prossimo 30 giugno) sono comprese anche quelle che, pur sulla base di un precedente atto costitutivo, presentano domanda di iscrizione presso il registro delle imprese dopo la data indicata.
La comunicazione deve essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore (o del liquidatore) anche nel caso in cui, per dette società già costituite, tale comunicazione avvenga prima del prossimo 30 giugno.
SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE
Tutti gli amministratori delle società indicate devono dotarsi di domicilio digitale e comunicarlo al registro delle imprese competente entro il prossimo 30 giugno
In presenza di più amministratori (con amministrazione congiunta o disgiunta) o di organi collegiali, tutti gli amministratori dovranno comunicare il proprio domicilio digitale.
L’obbligo riguarda anche i liquidatori.
Nelle società di persone (esclusi ovviamente gli accomandanti delle S.a.s., che non possono rivestire ruoli di amministrazione) tutti i soci sono potenzialmente da iscrivere (tranne quelli che per effetto di disposizioni statutarie non assumono la qualifica di amministratori).
Ciascun amministratore deve essere dotato di una propria PEC personale, che non può coincidere con quella della società. Alcune camere di commercio potrebbero aver accettato amministratori con PEC societarie: in tal caso è necessario che i relativi amministratori comunichino in sostituzione un proprio indirizzo digitale (entro il prossimo 30 giugno).
Un soggetto che amministra più società può dotarsi di una propria PEC per ciascuna società o di una propria PEC unica(fermo restando che la comunicazione al registro delle imprese va effettuata per ciascuna società).
DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLO E SANZIONI
Si ritiene che la comunicazione e la variazione degli indirizzi PEC degli amministratori possa essere effettuata in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria, salvo il caso in cui sia presentata in uno con una domanda di iscrizione o il deposito di un atto (es. nomina o rinnovo dell’amministratore).
SANZIONI
Secondo il Ministero competente, per l’omessa, errata o tardiva comunicazione si applica la sanzione di cui all’art.2630, Cod. Civ., ovvero da € 103 a € 1032 (ridotta ad un terzo se l’adempimento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza).
E’ inoltre prevista la sospensione della pratica (con rigetto definitivo dopo una diffida non superiore a 30 giorni) se la comunicazione viene effettuata in relazione a domande di iscrizione ovvero atti di nomina o rinnovo di un amministratore.
CONCLUSIONI
Si consiglia di monitorare la scadenza del periodo di validità della PEC, al fine di tenere sempre aggiornate le informazioni comunicate al registro delle imprese (anche per evitare l’applicazione di sanzioni).
Occorre inoltre presidiare costantemente gli indirizzi PEC, presso i quali potrebbero giungere comunicazioni o atti di vitale importanza (es. con scadenze o termini da rispettare), che legalmente, una volta recapitati presso la casella PEC, si considerano ricevuti (anche se non letti). E’ agevole immaginare le gravi conseguenze che possono derivare dalla mancata lettura di un atto che si dà per notificato.