BONUS IDRICO  –   ATTIVATA LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  Istanza dal 17 febbraio 2022 

di Vincenzo Pollastrini

Legge 178/2020, art.1, commi da 61 a 64

D.M. 395/2021

Il contributo, pari ad un massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario, riguarda le sole persone fisiche maggiorenni (sono escluse pertanto società e attività commerciali) residenti in Italia. 

Non è tassabile e non rileva ai fini del computo ISEE. 

Il bonus è riconosciuto sino ad esaurimento risorse (20 milioni di euro). La domanda può essere effettuata dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022, mediante apposita piattaforma sul sito web del Ministero della transizione ecologica, e deve essere completata entro 30 minuti. Una richiesta incompleta di informazioni o allegati non darà luogo a rimborso. 

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

  • Sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • Sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Trattandosi di sostituzione, l’intervento non deve riguardare fabbricati in costruzione, ma immobili già esistenti. 

Nello specifico, il bonus è concesso con riferimento alle spese sostenute nel 2021 per:

  • Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi opere idrauliche e murarie collegate, e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • Fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 

Il richiedente deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile (es. usufrutto), ovvero di diritti personali di godimento (es. contratto di locazione o comodato) già registrati alla data di presentazione dell’istanza. 

Attenzione: il contributo non è cumulabile con altri benefici fiscali concessi per le stesse spese di fornitura, posa in opera e installazione (es. detrazioni edilizie per ristrutturazione).

In caso di cointestatari (es. comproprietari), occorre allegare alla domanda da inserire nella piattaforma la dichiarazione di avvenuta comunicazione all’altro comproprietario della volontà di fruire del bonus (per evitare duplicazioni). 

Analoga dichiarazione (nei confronti del proprietario) va resa da parte del locatario o del comodatario.

La domanda può essere infatti presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento. 

L’identità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale) è accertata tramite SPID o carta di identità elettronica.

La domanda è concepita come autocertificazione. Ne consegue l’irrogazione di sanzioni anche di natura penale in caso di falso (oltre al recupero del bonus ed all’applicazione di sanzioni amministrative). In particolare, il richiedente autocertifica i seguenti dati:

a. nome, cognome, codice fiscale;
b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
c. quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
e. identificativo catastale dell’immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno);
f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
h. indicazione del titolo giuridico (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
i. autocertificazione del richiedente, ove non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
l. autocertificazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del bonus.

E’ necessario allegare copia della fattura elettronica o del documento commerciale (scontrino emesso con registratori telematici) in cui è riportato il codice fiscale del richiedente.

Se il fornitore non è tenuto ad emettere fattura elettronica (es. contribuenti forfetari), si considera valida anche l’emissione di fattura o documento commerciale, che attesti la spesa, copia del versamento bancario o postale (o altri sistemi tracciati, come carte di credito), accompagnata da idonea documentazione del venditore in conformità al modello disponibile sulla piattaforma.

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