CREDITO DI IMPOSTA DEL 60% PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

di Vincenzo Pollastrini

Art.120, D.L. 19 maggio 2020, n.34

Provvedimento Agenzia Entrate 10 luglio 2020

Circolare Agenzia Entrate 10 luglio 2020

Finalmente approvate le regole per la fruizione del credito di imposta

E’ concesso fino ad una spesa massima di € 80.000

L’importo massimo del bonus (60% della spesa) è dunque pari ad € 48.000

Beneficiari sono imprese e professionisti che esercitano attività aperte al pubblico, compresi in una lista selettiva di codici attività

Associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore possono acquisire il bonus anche se non compresi nella lista

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione di tributi e contributi, o ceduto ad altri soggetti

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON ATTIVITA’ ESERCITATA IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO

Il bonus compete ai seguenti soggetti, solo per le attività esercitate in luoghi aperti al pubblico:

  • Imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, che producono reddito di impresa.
  • Società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative, residenti in Italia.
  • Enti e trust residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
  • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
  • Persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (es. studi associati).

Sono dunque esclusi i percettori di redditi diversi da quelli di impresa o di lavoro autonomo (es. chi effettua prestazioni occasionali).

Nessuna preclusione per soggetti con regimi contabili particolari (forfetari, regimi di vantaggio, agricoli in regime catastale o di impresa).

ATTIVITA’ AMMESSE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Mentre, come vedremo, per gli enti del terzo settore non esistono limiti in relazione all’attività esercitata, imprese e professionisti possono accedere al beneficio soltanto se esercitano una delle seguenti attività (indicate per codice ATECO e descrizione):

551000 Alberghi

552010 villaggi turistici

552020 ostelli della gioventù

552030 rifugi di montagna

552040 colonie marine e montane

552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 gestione di vagoni letto

559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 ristorazione con somministrazione

561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 gelaterie e pasticcerie

561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 ristorazione ambulante

561050 ristorazione su treni e navi

562100 catering per eventi, banqueting

562910 mense

562920 catering continuativo su base contrattuale

563000 bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 attività di proiezione cinematografica

791100 attività delle agenzie di viaggio

791200 attività dei tour operator

799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA

799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici

823000 organizzazione di convegni e fiere

900101 attività nel campo della recitazione

900109 altre rappresentazioni artistiche

900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202 attività nel campo della regia

900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100 attività di biblioteche ed archivi

910200 attività di musei

910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100 parchi di divertimento e parchi tematici

932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420 stabilimenti termali

NESSUN LIMITE DI ATTIVITA’ PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, nonché Onlus, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri L. n.266/1991, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (art.7, L. n.383/2000), accedono ai benefici anche se non esercitano alcuna delle attività sopra indicate.

Parliamo naturalmente degli enti diversi da quelli che esercitano, in via esclusiva o principale, un’attività in regime di impresa in base ai criteri fiscali.

Gli enti che, al contrario, sono dediti in via prevalente ad un’attività commerciale, rientrano nella casistica dei soggetti tenuti a esercitare almeno una delle attività ammesse, e sopra elencate.

PER QUALI SPESE SPETTA IL BONUS

Le spese devono essere finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, e ricomprendono:

INTERVENTI AGEVOLABILI necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui:

  • Interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, nel rispetto della disciplina urbanistica. A titolo esemplificativo, rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni.
  • Interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (c.d. “arredi di sicurezza”). 

E’ necessario che tali interventi siano stati prescritti da disposizioni normative, o da linee guida per le riaperture delle varie attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi ad acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa. Le nozioni di innovazione e sviluppo rinviano ad investimenti che permettono di acquisire (mediante sviluppo interno o acquisto esterno) strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolare, soci, dipendenti, collaboratori, ecc.). Esemplificando:

  • Apparecchiature di controllo della temperatura (termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
  • Programmi software.
  • Sistemi di videoconferenza.
  • Sistemi per la sicurezza della connessione.
  • Investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

LIMITI DI IMPORTO

Il credito di imposta corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili, sostenute nel 2020, per un massimo (di spesa) di € 80.000.

Ne consegue che l’importo massimo di credito conseguibile ammonta ad € 48.000, in presenza di una spesa di € 80.000 o superiore.

Il calcolo va effettuato al netto dell’IVA. E’ possibile includere l’IVA soltanto se indetraibile.

Stesso discorso per gli oneri accessori, che possono essere ricompresi soltanto se capitalizzabili in base alle norme fiscali.

LIMITI TEMPORALI

Deve trattarsi di spese sostenute nel 2020, dunque anche prima del 10 luglio (data di attuazione della norma) o anche prima del 19 maggio (data della norma iniziale), purché, ribadiamo, nel 2020.

Per comprendere quando una spesa si considera sostenuta in un determinato periodo, occorre applicare le norme fiscali, differenziate per tipologia di contribuente.

Di norma, queste sono le casistiche più ricorrenti.

Criterio di cassa (professionisti, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata di cassa, forfetari): conta la data del pagamento, a prescindere dalla data di avvio o di conclusione degli interventi o degli investimenti. Un intervento realizzato a giugno 2020, ma pagato in parte a giugno 2020, in parte a gennaio 2021, è agevolato solo per gli importi pagati a giugno 2020. 

Criterio di registrazione (contribuenti semplificati che vi hanno optato): la data del pagamento convenzionalmente viene individuata nella registrazione del documento contabile.

Criterio di competenza economica (imprese individuali, società, enti commerciali, enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria): non conta la data del pagamento o di avvio degli interventi, ma la competenza economica degli interventi stessi. Es. acconti effettivamente pagati nel 2020 per interventi di competenza 2021 non potranno essere ammessi. 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA DAL 2021

Come sempre, la compensazione avviene mediante modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La compensazione può essere adottata soltanto dopo il sostenimento delle spese agevolabili.

La compensazione deve avvenire tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021

Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati successivamente, né ceduti o chiesti a rimborso.

Non si applica il tetto massimo (di norma € 700.000, ampliato a € 1.000.000 per il 2020) previsto dalle disposizioni vigenti per il cumulo di tutte le compensazioni annue, né il tetto massimo (€ 250.000) dei crediti riportabili nel quadro RU delle dichiarazioni fiscali.

Il credito di imposta dovrà tuttavia essere riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, distinguendo la quota compensata in F24 e la quota ceduta. 

LA CESSIONE DEL CREDITO

Rappresenta un’alternativa, in tutto o in parte, rispetto alla compensazione.

La cessione, se scelta, deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

Può riguardare anche soltanto una parte del credito, ed essere rivolta ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, che a loro volta possono ulteriormente cedere il credito stesso.

Anche la cessione del credito, così come il suo utilizzo in compensazione, può avvenire soltanto dopo il sostenimento effettivo della spesa.

Anche il cessionario del credito non può a sua volta compensare al di fuori del periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Eventuali crediti residui sono persi, in quanto non utilizzabili negli anni successivi, né ulteriormente cedibili o ammessi a rimborso.

A DIFFERENZA DI ALTRI CREDITI DI IMPOSTA, QUESTO BONUS E’ TASSABILE

La tassazione, previa evidenza contabile, riguarda sia le imposte sui redditi che l’IRAP.

LIMITI EUROPEI E SOCIETA’ IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA

L’Agenzia delle Entrate continua a richiamare i vincoli europei, che escluderebbero molti soggetti dal beneficio.

Si pensi alle società che, per effetto di perdite cumulate, e tenendo conto delle riserve in bilancio, al 31 dicembre 2019 hanno perso oltre la metà del capitale iniziale.

Si auspica che l’Agenzia delle Entrate corregga al più presto la propria posizione, dal momento che la Commissione UE, da pochi giorni, ha rimosso molti di questi vincoli.

Le imprese con meno di 50 dipendenti e fino a 10 milioni di euro di fatturato e/o di attivo infatti possono ora accedere ai vari benefici recentemente introdotti, anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza (es. fallimento, liquidazione giudiziale, ecc.) e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non hanno rimborsato, o aiuti per la ristrutturazione ancora oggetto di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Vanno inoltre rispettati i regolamenti vigenti per il cumulo con gli aiuti de minimis o di esenzione per categoria. Su punto, lo Studio pubblicherà sul sito, prossimamente, una serie di indicazioni.

LA PROCEDURA PER OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello di Comunicazione delle spese, con le relative istruzioni

La comunicazione comprende l’ammontare delle spese ammissibili, sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione, e l’importo che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

L’invio deve avvenire dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Si ricorda che il beneficio è concesso sino ad esaurimento fondi.

L’invio avviene esclusivamente mediante i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ivi compreso lo specifico servizio web), direttamente dal contribuente, o mediante un intermediario abilitato (es. dottore commercialista).

Entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta che attesta presa in carico o scarto (con le relative motivazioni). Un motivo di scarto è dato per esempio dalla mancata coincidenza del codice attività indicato nella Comunicazione, rispetto a quello presente in anagrafe tributaria.

E’ possibile trasmettere una Comunicazione che sostituisce integralmente quella precedente, così come una rinuncia integrale. Queste rettifiche non sono però possibili se il credito è stato ceduto.

LA PROCEDURA PER CEDERE IL CREDITO DI IMPOSTA

Il cedente deve comunicare l’avvenuta cessione, mediante le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° ottobre 2020, e non anteriormente al giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione delle spese (cfr. paragrafo precedente) all’Agenzia delle Entrate.

A sua volta, mediante le funzionalità rese disponibili nel’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito.

Dopo questo passaggio, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito di imposta in compensazione, o a sua volta lo cede (innescando una procedura analoga a quella descritta tra secondo cedente e secondo cessionario).

La responsabilità del cessionario è limitata all’utilizzo dei crediti di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

Per quanto concerne invece presupposti, condizioni, corretta determinazione ed esatto utilizzo, la responsabilità riguarda il cedente.

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Anzio, 11 luglio 2020 

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