CREDITO D’IMPOSTA SPESE PUBBLICITARIE. Bonus pubblicità per le spese sostenute/da sostenere nel 2022

di Vincenzo Pollastrini

Articolo 57-bis, D.L. n.50/2017 modificato dall’articolo 67, comma 10, D. L.73/2021

È attivo il canale dove è possibile trasmettere la comunicazione per il credito d’imposta in investimenti pubblicitari 2022. C’è tempo fino al 31 marzo (come da istruzioni sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per inviare la “prenotazione” tramite l’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, riguardante le spese sostenute e che si ipotizza di sostenere nel 2022.

Si raccomanda la lettura delle nostre precedenti informative sull’argomento, del 20 ottobre 2021, 13 marzo 2021, 1° settembre 2020, 4 ottobre 2018, e comunque di contattare lo Studio, dal momento che per alcune casistiche sono stati forniti chiarimenti in via ufficiale da parte degli organi preposti

NOVITÀ 2022

Per gli anni 2021 e 2022 era stato inizialmente previsto un criterio “ibrido” tra la modalità di calcolo del 2020 e quella del 2019, differenziando gli investimenti su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (credito di imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti – senza necessità di rispettare l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello dell’anno precedente), dagli investimenti in emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (credito pari al 75 % del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% rispetto agli investimenti effettuati in emittenti nell’anno precedente).

Per effetto delle più recenti modifiche, entrambe le tipologie di spese pubblicitarie consentono la maturazione di un credito di imposta pari al 50% dei costi sostenuti, senza necessità di rispettare un coefficiente di incremento rispetto all’investimento dell’anno precedente. 

SPESE AGEVOLATE, SOGGETTI AMMESSI, ESCLUSIONI, PROCEDURE

Si invita a leggere le informative citate, per comprendere i potenziali beneficiari, il calcolo e le spese agevolabili, contattando comunque lo Studio (dal momento che il sovrapporsi di molteplici discipline può generare errori di valutazione).

Entro la fine del mese di marzo occorre quantificare (e comunicare) i costi sostenuti nel periodo gennaio – marzo 2022 e stimare quelli che si sosteranno da aprile a dicembre 2022.

In entrambi i casi, resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Come gli anni precedenti, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023, occorrerà inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente posti in essere. 

Si invitano i clienti interessati (che non abbiano già provveduto a seguito della precedente informativa) a contattare tempestivamente lo Studio (entro il prossimo 25 marzo), per valutare costi e benefici. Si tenga presente che il provvedimento impone una certificazione (con assunzione di responsabilità) da parte di un revisore esterno, ovvero di un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità. Lo Studio può, se ne sussistono le condizioni di legge, certificare quanto richiesto. A tal fine occorre produrre tutte le fatture in originale, i relativi contratti e la prova dell’avvenuto pagamento.

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