FATTURA ELETTRONICA- NUOVE SPECIFICHE TECNICHE Dal 1° Gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica

di Sara Scarponi – Studio Pollastrini 

Provvedimento del 28.02.2020 n. 99922, aggiornato con Provvedimento del 20.04.2020 n. 166579

L’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti indicati, oggetto di proroghe varie, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, che devono essere adottate obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021

I software di gestione della fatturazione elettronica, se correttamente aggiornati ed utilizzati, sono normalmente strutturati in modo tale da assorbire in automatico le novità (tramite menu a tendina o campi guidati evitano o limitano fortemente le possibilità di errore). Tuttavia ci vengono segnalate alcune criticità. Riteniamo dunque utile pubblicare una breve guida 

ATTENZIONE: una mancata applicazione comporta lo scarto del file della fattura, che dovrà quindi essere riemessa correttamente nei termini

Si tratta di aspetti, spesso molto particolari (es. esportazioni), che non riguardano tutti. Segnaliamo comunque, tra tanti, casi che possono verificarsi con una certa frequenza: es. reverse charge e fatture differite

Si tratta, in breve, di un’implementazione dei già esistenti codici generici previsti per la compilazione della fattura: N2, N3, N6 ecc. per la Natura dell’operazione, TD16, TD17 ecc. per il Tipo di Documento e Tipo Ritenuta

L’Agenzia delle Entrate ha poi provveduto a pubblicare una Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro

NUOVI CODICI “NATURA DELL’OPERAZIONE”

Nella tabella seguente è indicato il dettaglio delle variazioni delle specifiche tecniche rispetto alle precedenti.

Tracciati validi fino al 31.12.2020 Nuovi tracciati dal 01.01.2021 Riferimenti normativi
N1 OPERAZIONI ESCLUSE Rimasto invariato anche a seguito dei nuovi tracciati. Quindi si continuerà ad indicare N1 per le operazioni escluse Escluse art. 15 DPR 633/72
N2 OPERAZIONI NON SOGGETTE N2.1 Operazioni non soggette ad imposta Ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies DPR. 633/1972
N2.2 Altre operazioni non soggette Ad esempio regime “Forfettario” o “monofase” che non sono obbligati ad emettere fattura elettronica



N3 OPERAZIONI NON IMPONIBILI
























N3 OPERAZIONI NON IMPONIBILI





N3.1 Operazioni non imponibiliEsportazioni -art. 8 co. 1 lett. a) e b) DPR 633/72: cessione all’esportazione –art. 8 co. 1 lett. b-bis) DPR 633/72: le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea -art.50-bis co. 4 lett. g) Dl 331/93: le cessioni di beni prelevati da un deposito Ivacon trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE
N3.2 Operazioni non imponibili- Cessioni intracomunitarie art. 41 DL 331/93: Cessioni intra EU –art. 58 DL 331/93: le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale –art. 50-bis co.4 lett f) DL 331/93: le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE
N3.3 Operazioni non imponibili- Cessioni verso San Marino -art. 71 DPR 633/72: cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi
N3.4 Operazioni non imponibili- assimilate alle cessioni all’esportazione -art. 8-bis DPR 633/72: esempio cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare –art. 9 DPR 633/72: servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali -le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano
N3.5 Operazioni non imponibilinon imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento -Art. 8 co. 1 lett c) e co. 2 DPR 633/72: operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.
N3.6 Operazioni non imponibili-altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond -art. 50-bis co. 4 lett c) DL 331/93: le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA –art. 50-bis co. 4 lett e) e h) DL 331/93: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA –art- 50-bis co. 4 lett i) DL 331/93: i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro
N4 OPERAZIONI ESENTI Rimasto invariato anche a seguito dei nuovi tracciati. Quindi si continuerà ad indicare N4 per le operazioni esenti Esenti art. 10 DPR 633/72
N5 REGIME DEL MARGINE/ IVA NON ESPOSTA IN FATTURA Rimasto invariato anche a seguito dei nuovi tracciati. Quindi si continuerà ad indicare N5 per le operazioni in Regime del margine Articolo 36 DL 41/1995

N6.1-inversione contabile– cessione di rottami e altri materiali di recupero art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72: cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero
N6.2- inversione contabile – cessione di oro e argento puro Art. 17 co. 5 DPR 633/72: cessioni oro e argento puro
N6.3- inversione contabile – subappalto nel settore edile Art. 17 co. 6 lett a) DPR 633/72: prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta
N6.4- inversione contabile – cessione di fabbricati Art. 17 co. 6 lett. a-bis) DPR 633/72: cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario
N6.5- inversione contabile – cessione di telefoni cellulari Art. 17 co. 6 lett. b) DPR 633/72: cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario
N6.6- inversione contabile – cessione di prodotti elettronici Art. 17 co. 6 lett. c) DPR 633/72: cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario
N6.7- inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi Art. 17 co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario
N6.8- inversione contabile – operazioni settore energetico
Art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter), d-quater DPR 633/72: operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario
N6.9- inversione contabile – altri casi Altri casi rispetto a quelli elencati negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1. Powered by
N7 IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE Rimasto invariato anche a seguito dei nuovi tracciati art. 41 co. 1 lett. b) DL 331/93: vendite a distanza –art. 74 sexies DPR 633/72: servizi di telecomunicazione

NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”

Per quanto riguarda il “Tipo di Documento” sono state introdotte nuove codifiche: Integrazione della fattura, autofattura e fattura differita.

Questo significa che tutte le altre sono rimaste invariate, quindi ancora valide: 

  • TD01 Fattura 
  • TD02 Acconto/anticipo Fattura
  • TD03 Acconto/anticipo parcella
  • TD04 Nota di credito
  • TD05 Nota di debito
  • TD06 Parcella
  • TD20 Autofattura (art 6 co. 8 DLGS 471/97 autofattura per fattura irregolare e art. 46 co. 5 DL 331/93 autofattura per mancato ricevimento della fattura)

INTEGRAZIONE FATTURA


TD16 INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO
Acquisti (operazioni interne) effettuati in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 DPR 633/72

TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI ALL’ESTERO
Acquisti di servizi da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 DPR 633/72 (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano)

TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
Acquisti beni da altro paese UE, ai sensi dell’art. 46 DL 331/93

TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX. ART. 17 CO. 2 DPR 633/72
Acquisti di beni da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 DPR 633/72 (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano)

AUTOFATTURA


TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONDAMENTO
L’esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile, può sanare con emissione autofattura (Risoluzione n. 16/E del 06/02/2017)

TD22 ESTRAZIONE BENI DEPOSITO IVA
Art. 50-bis, comma 6, del DL 331/1993 il soggetto IVA procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica

TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO IVA
Autofattura ai sensi dell’art. 17 co. 2 DPR 633/72 per l’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del DL 331/1993 

FATTURA DIFFERITA


TD24 FATTURA DIFFERITA DI CUI ART. 21 CO. 4 LETT A) DPR 633/72
Cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT che accompagni la merce

TD25 FATTURA DIFFERITA DI CUI ART. 21 CO. 4 LETT B) DPR 633/72
Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72

I codici per integrare le fatture ricevute in reverse charge interno ed esterno per ora possono non essere utilizzati, in quanto il cliente (o lo Studio se richiesto) può provvedere alle dovute integrazioni sul documento cartaceo. 

NUOVI CODICI “TIPO RITENUTA”

Con le nuove specifiche, oltre alle ritenute d’acconto è possibile (non obbligatorio) indicare le ritenute previdenziali:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

ULTERIORI NOVITÀ

I nuovi tracciati hanno rivisto anche il campo relativo al bollo. Infatti, nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, si dovrà indicare “bollo virtuale” con l’apposito flag, ma è diventata facoltativa l’indicazione del relativo importo. 

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