IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA Finanziamenti garantiti – prime istruzioni da parte di ISMEA

di Vincenzo Pollastrini

Le misure del Decreto Liquidità (art.13, D.L. 8 aprile 2020, n.23) a sostegno dei soggetti danneggiati dall’emergenza COVID-19, prevedono garanzie statali a sostegno dei finanziamenti alle imprese

Tali misure si applicano anche alle imprese agricole e della pesca 

Ad intervenire però non è il Fondo PMI, ma ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), con dotazione di 100 milioni di euro.

ISMEA ha pubblicato una circolare esplicativa (Circolare n.2/2020)

Anche l’ABI ha pubblicato una propria circolare (Prot. UCR/000738)

La normativa applicabile è quella prevista per le piccole e medie imprese

Si rinvia pertanto a quanto già trattato nel sito: 

Di seguito, una sintesi delle principali misure

Per accedere ai finanziamenti ISMEA è necessario rivolgersi alla propria banca

LIMITI

Per tutte le operazioni garantite da ISMEA i limiti massimi garantibili per singola impresa PMI ammontano a 5 milioni di euro.

La garanzia può raggiungere l’80% del finanziamento, salvo espresse deroghe.

La durata massima del finanziamento è pari a 6 anni, compreso il periodo di preammortamento (durante il quale il rimborso è limitato agli interessi).

Non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”, secondo la disciplina bancaria, e che erano “in difficoltà” al 31 dicembre 2019. Secondo il Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le imprese in difficoltà sono quelle per le quali si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

  • SRL (diverse dalle piccole e medie imprese costituite da meno di tre anni) che abbiano perso più della metà del capitale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo ad un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
  • SNC e SAS (diverse dalle piccole e medie imprese costituite da meno di tre anni) che abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  • L’impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dalla legge per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  • L’impresa ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta ad un piano per la ristrutturazione.

Potranno invece accedere le imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (paragrafo 2, parte B, Circolare 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, nella versione aggiornata), purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Per verificare tale condizione occorre necessariamente rapportarsi con il proprio istituto di credito.

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO – IMPORTI FINO A € 25.000

Per importi fino a € 25.000 si rinvia alla nostra precedente informativa (Finanziamenti fino a 25.000 euro).

Si tratta di nuovi finanziamenti per piccole e medie imprese operanti nei settori della pesca e dell’agricoltura danneggiate dall’emergenza COVID-19, come da autocertificazione.

La durata è fino a 72 mesi, e l’inizio del rimborso del capitale avviene non prima di 24 mesi (periodo inziale di preammortamento, durante il quale si rimborsano soltanto gli interessi).

Il tasso varia in relazione ad una serie di indicatori. Attualmente si stima intorno all’1,5%, ma occorre comunque confrontarsi con la propria banca. 

Non è detto che l’importo concesso raggiunga i 25.000 €, in quanto non deve comunque superare il 25% dei ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. Chi si è costituito dopo il 1° gennaio 2019, in assenza di bilancio, deve disporre di idonea documentazione, ed autocertificare i requisiti. 

La garanzia raggiunge il 100%, ed è concessa gratuitamente, automaticamente e senza valutazione da parte di ISMEA.

Tuttavia è possibile che le banche effettuino comunque l’istruttoria (con richiesta di documenti aggiuntivi rispetto alla modulistica ISMEA). Una eventuale inadempienza infatti farebbe scattare la garanzia di Stato, e non è escluso che poi lo Stato, tramite ISMEA, si rivalga nei confronti della banca in caso di incauto affidamento rispetto al finanziamento concesso. 

Occorre scaricare (dal sito L25.ismea.it), compilare e trasmettere alla banca l’apposito modulo, con cui la banca prenoterà la disponibilità dei fondi (limitati).

Una volta comunicata l’avvenuta erogazione del finanziamento, la garanzia è operativa sul 100% del valore del finanziamento.

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO – IMPORTI OLTRE € 25.000

Per importi oltre € 25.000 si rinvia alla nostra precedente informativa (Ulteriori finanziamenti per imprese e professionisti).

In particolare, le linee concesse sono di tre tipi:

  • Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti

La garanzia può raggiungere il 90%, per i finanziamenti di durata massima pari a 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a:

  1. Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 e per l’ultimo anno disponibile;
  2. Il 25 per cento del fatturato totale nel 2019;
  3. Il fabbisogno complessivo per capitale d’esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (nel caso di PMI attestato mediante autocertificazione).
  • Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito

La garanzia è pari all’80%. Il nuovo finanziamento deve prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo per almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

  • Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

TEMPISTICA

Benché la norma stabilisca il termine massimo del 31 dicembre 2020, si consiglia un rapido intervento, dal momento che i fondi sono limitati.

Anzio, 23 aprile 2020 

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