Legge di Bilancio 2026: le novità in materia di lavoro e previdenza

di Valerio Pollastrini

Con la presente Circolare si forniscono i primi chiarimenti in merito alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, riguardanti la disciplina della gestione dei rapporti di lavoro. Si tratta di una prima analisi dei provvedimenti, fermo restando che per la piena operatività di tutte le disposizioni normative sarà necessario attendere l’emanazione di ben 107 decreti attuativi, oltre alle indispensabili circolari applicative dei diversi Enti interessati.

La Legge di bilancio 2026 dispone il taglio di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF per i redditi da 28.000 a 50.000 euro, che passa dall’ attuale 35 % al 33%.

Gli scaglioni vengono così ridefiniti:

• fino a 28.000 euro annui 23%;

• da 28.000 euro a 50.000 euro annui 33% (35% nel 2025);

• oltre 50.000 euro annui 43%.

Dall’anno 2026 il limite di esenzione giornaliera del buono pasto elettronico passa da 8 euro a 10 euro,mentre resta invariata la soglia di 4 euro per i buoni in forma cartacea.

La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’ampliamento della platea dei datori di lavoro che obbligatoriamente dovranno destinare il Tfr maturando dei propri dipendenti, non iscritti alla previdenza complementare, al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps.

Nello specifico, a decorrere dal periodo di paga dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del Tfr all’Inps i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto a quello del periodo di paga considerato.

La nuova disposizione, tuttavia, prevede un periodotransitorio: per il biennio 2026-2027, infatti, l’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria Inps scatta per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60. Nel periodo tra il 01/01/2028 ed il 31/12/2031 saranno obbligati al versamento al Fondo di Tesoreria i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, sempre con riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato.

A decorrere, invece, dal periodo di paga dal 1° gennaio 2032 si amplia ulteriormente la platea dei datori di lavoro che obbligatoriamente dovranno versare il Tfr al Fondo Tesoreria Inps, con l’abbassamento del limite numerico di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungano tale limite dimensionale negli anni successivi a quello di inizio attività.

La manovra prevede una tassazione agevolata, con aliquota al 5%, per gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

La detassazione trova applicazione limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro e salvo espressa rinuncia con atto scritto del lavoratore.

Ai fini dell’applicazione della misura fiscale occorrerà attendere l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare il codice tributo relativo ed eventualmente fornire i chiarimenti operativi.

Per il periodo di imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’I.R.P.E.F. e delle addizionali, nella misura del 15%, le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti a titolo di: 

• maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi di legge e dei C.C.N.L.

• maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai C.C.N.L.

• indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai C.C.N.L.

I lavoratori beneficiari sono quelli del settore privato, che, nell’anno 2025, hanno prodotto un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.  Non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi, le indennità o le maggiorazioni che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.

In favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è previsto un trattamento integrativo speciale, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno rese nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. La disposizione trova applicazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025, e lo recupera mediante compensazione nel modello F24.

Applicazione del trattamento integrativo speciale nel turismo
La platea- lavoratori dipendenti del comparto turismo;- lavoratori dipendenti di esercizi di somministrazione alimenti e bevande (pubblici esercizi);
Misura e base di calcolo- trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite a:1 lavoro notturno;2 lavoro straordinario nei giorni festivi
Periodi di applicazione1° gennaio 2026 – 30 settembre 2026
Requisiti del lavoratore- reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (riferito all’anno precedente: 2025 per il 2026)
Procedura- richiesta del lavoratore: il dipendente presenta domanda scritta attestando il possesso del requisito reddituale;Erogazione:- il datore di lavoro riconosce l’importo in busta paga come sostituto d’imposta, calcolando il 15% sulle voci agevolabili (notturni/straordinari festivi) entro il conguaglio di fine anno;Recupero:- il datore di lavoro recupera l’importo tramite compensazione F24 con codice tributo 1702;

CCNL pubblici esercizi ristorazione e turismo 

Lavoro notturno Retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 120 ore durante il periodo notturno con la maggiorazione del 25%.  
CCNL Pubblici esercizi – 4 livello – Retribuzione mensile  Retribuzione per 120 ore di lavoro notturno  Maggiorazione lavoro notturno da CCNL 25% 288,26   Totale riconosciuto lordo per 120 ore di notturno  Trattamento Integrativo Speciale spettante 
1.652,69  1.153,04  288,26  1.441,30  216,19 
Lavoro straordinario festivo Retribuzione di un dipendente che ha effettuato, nel corso di più mesi, tra il 1/1/2026 ed il 30/09/2026, 50 ore di straordinario festivo con la maggiorazione del 30%.  
CCNL Pubblici esercizi – 4 livello – Retribuzione mensile  Retribuzione per 50 ore di lavoro  Maggiorazione di lavoro straordinario da CCNL 30%  Totale riconosciuto lordo per 50 ore di straordinario nei giorni festivi  Trattamento Integrativo Speciale spettante 
1.652,69  480,43  144,13  624,56  93,68 

A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il requisito di un impiego regolarmente retribuito è soddisfatto dalla lavoratrice che, nei sei mesi precedenti:

– Non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;

– Abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. In particolare, in caso di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il reddito non deve essere superiore ad euro 8.500; in caso di lavoro autonomo, non deve essere superiore ad euro 5.500.

Per quanto concerne la durata dell’esonero, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto a tempo determinato. Se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni.

L’esonero in commento, tuttavia, è limitato al limite di spesa stanziato annualmente. Al raggiungimento di tale limite l’Inps non accoglierà le ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo.

Per la operatività del nuovo sgravio sarà necessario attendere la circolare applicativa dell’Istituto Previdenziale.

La modifica riguarda l’estensione del congedo parentale dai 12 ai 14 anni del figlio o 14 dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, secondo le modalità stabilite dall’ art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.   

Congedi parentali per ogni figlio nei primi 14 anni di vita
Genitore Durata del congedo parentale Decorrenza
Madre Periodo continuativo o frazionato (anche ad ore) non superiore a 6 mesi Dall’astensione obbligatoria
Padre Periodo continuativo o frazionato (anche ad ore) non superiore a 6 mesi, elevato a 7 se fruito per un periodo continuativo o frazionato superiore a 3 mesi Dalla nascita del figlio
Madre + padre Limite complessivo 10 mesi (anche ad ore), fermi i limiti individuali di cui sopra  
Madre + padre Limite complessivo 11 mesi (anche ad ore), fermi i limiti individuali di cui sopra, solo se il padre fruisce un periodo continuativo o frazionato superiore a 3 mesi  
Unico genitore Periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi (anche ad ore)  

Si ricorda che il trattamento economico per i congedi parentali è a carico dell’Inps ed è pari al 30% della retribuzione ed all’80% per soli 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, è prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 – per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.

Per l’anno 2026 alle lavoratrici madri con due figli, dipendenti a tempo determinato e indeterminato, o autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, viene riconosciuta una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma. Tale somma è riconosciuta dall’INPS fino al decimo anno di età del figlio più piccolo su richiesta dell’interessata.  

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome, con tre o più figli fino al mese del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio più piccolo. In questo caso però il Bonus spetta solamente nel caso in cui la lavoratrice risulti occupata a tempo indeterminato. Il bonus viene erogato in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026.

Per ottenere il Bonus le lavoratrici interessate dovranno inoltrare la domanda direttamente all’Inps, che provvederà al pagamento diretto della prestazione.

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