NUOVE INDENNITA’ INPS Professionisti iscritti alle casse obbligatorie di appartenenza

di Vincenzo Pollastrini

Art.81, decreto rilancio

La prima indennità, pari a 600 euro, era stata riconosciuta con riferimento al mese di marzo, anche se i requisiti stringenti avevano escluso molti professionisti

Il nuovo decreto prevede una seconda e una terza indennità, ciascuna pari a 600 euro, per il mese di aprile e per il mese di maggio

Chi è ammesso a queste indennità non può accedere ai contributi a fondo perduto parametrati ai cali di fatturato

PROFESSIONISTI 

Si tratta dei liberi professionisti appartenenti alle professioni regolamentate, ed iscritti alle relative casse di categoria, come: avvocati, notai, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, medici, biologi, psicologi, farmacisti, infermieri, dottori agronomi, forestali, attuari, chimici, geologi, agrotecnici e peri agrari, veterinari, periti industriali, giornalisti.

Sono esclusi, pur se appartenenti alle categorie indicate, i professionisti che alla data di presentazione della domanda sono:

  • Titolari di pensione.
  • Titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

ELIMINATE ALCUNE PRECEDENTI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Rispetto alla precedente versione, è stata eliminata una causa di incompatibilità molto criticata (e decisamente errata), che di fatto tagliava fuori molti professionisti, pur danneggiati dall’emergenza, e quindi meritevoli.

Ci riferiamo ai professionisti iscritti anche ad altre casse previdenziali. Pensiamo ad esempio ad un professionista titolare anche di rapporti di lavoro occasionali, o amministratore di società iscritto alla gestione separata INPS.

La nuova versione della norma elimina questa causa di incompatibilità, e richiede soltanto che il professionista non sia pensionato, e non sia titolare di un contrato di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Coerentemente, sono aumentati i fondi a disposizione (e non solo perché ora l’indennità riguarda due mesi): da 300 milioni di euro a 1.150 milioni di euro.

Resta da comprendere se coloro che a marzo sono stati esclusi, per via della causa di incompatibilità ora eliminata, possano essere in qualche modo “ripescati” ed ammessi anche per marzo.

ULTERIORI CONDIZIONI

Per il mese di marzo, il decreto applicativo aveva previsto una serie di condizioni, con onere di autocertificare i requisiti.

In sintesi:

  • Regolarità contributiva per il 2019.
  • Reddito complessivo (professionale più altri redditi) non superiore ad € 35.000.
  • Ovvero, reddito complessivo tra € 35.000 ed € 50.000, ma soltanto se, contemporaneamente era cessata l’attività, a causa dell’emergenza epidemiologica, tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 (o, in alternativa, l’attività era stata sospesa o ridotta, per la stessa ragione, con calo di almeno il 33 per cento del reddito professionale del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019).

Per maggiori dettagli rinviamo, su questo sito, al nostro precedente lavoro (Indennità per lavoratori autonomi e professionisti – iscritti a casse previdenziali autonome).

Ad oggi non è noto se il decreto applicativo (che dovrà essere nuovamente approvato) prevederà queste o altre condizioni.

Sul punto, forniremo tutte le informazioni necessarie al momento in cui il decreto verrà approvato.

INDENNITA’ DI MARZO (600 EURO)

E’ stata erogata a seguito di presentazione della domanda.

Resta da comprendere se le nuove, meno stringenti condizioni, consentiranno ai professionisti prima esclusi di rientrare tra gli ammessi (se le più recenti condizioni sono rispettate), dopo l’approvazione del nuovo decreto. 

INDENNITA’ DI APRILE (600 EURO) E INDENNITA’ DI MAGGIO (600 EURO)

Verranno erogate a chi presenta i requisiti indicati, oltre a quelli che verranno aggiunti con apposito decreto.

Una nuova domanda dovrà comunque essere presentata.

Si consiglia la massima tempestività in quanto i fondi, benché più consistenti, restano limitati.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN CASI RESIDUALI

Alcuni professionisti potrebbero risultare esclusi da tutte le indennità.

Immaginiamo ad esempio un professionista, iscritto alla relativa cassa di appartenenza, a cui non spetta l’indennità in esame (magari perché il decreto applicativo prevederà requisiti non posseduti da tutti).

In tal caso si potrà accedere ai contributi a fondo perduto che spettano alle imprese e ai professionisti (con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro) che hanno subito riduzioni di fatturato di oltre 1/3 tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020, da richiedere all’Agenzia delle Entrate (per maggiori dettagli, si veda la nostra precedente informativa, Contributi a fondo perduto – non per tutti i contribuenti danneggiati). 

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Anzio, 17 maggio 2020 

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