NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E ALTRI BENEFICI. Ampliata la platea dei beneficiari ed introdotte ulteriori forme di sostegno

di Vincenzo Pollastrini

Decreto legge 9 novembre 2020, n.149

Aggiorniamo quanto già riportato su questo sito il 29 ottobre, alla luce delle modifiche introdotte con il più recente decreto

I contributi a fondo perduto, che riguardano ora soltanto i settori direttamente danneggiati dalle misure restrittive, sono stati estesi ad attività prima non comprese, e differenziati per zone

Per alcuni settori sono aumentati gli importi dei ristori concessi

Per verificare se la propria attività è ammessa ai contributi occorre scorrere l’elenco di seguito riportato

Il decreto prevede un’estensione anche ad altre attività (non comprese nell’elenco) gravemente pregiudicate dalle misure restrittive. In tal caso però occorre attendere uno o più decreti applicativi (saranno il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze ad effettuare tale ulteriore valutazione)

Il decreto contiene ulteriori misure (es. credito di imposta sui canoni di locazione, cancellazione seconda rata IMU, sospensione di alcuni versamenti tributari) con differenze, a seconda dei casi, per zone e/o attività 

ECCO I SETTORI INTERESSATI E LE CONDIZIONI DI LEGGE (TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)

Occorre partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 con attività prevalente in uno dei seguenti codici.

Il contributo non spetta a chi ha attivato la partita IVA dal 25 ottobre 2020.

Non basta. 

E’ anche necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (ciò che equivale alla riduzione di oltre un terzo). Come già in passato, per collocare correttamente fatturato e corrispettivi nei mesi di competenza, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione (si rinvia al nostro precedente articolo).

Se la partita IVA è stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019 (sempre nell’ambito dei settori indicati) la condizione del calo di fatturato non è richiesta. 

Le percentuali riportate a fianco, rispetto ad ogni attività, come vedremo, vengono utilizzate per il calcolo del contributo.

Abbiamo sottolineato le attività prima non ammesse (e ora inserite).

493210 Trasporto con taxi 100% 

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100%

493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%

522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100%

551000 Alberghi 150% (200% con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa o arancione)

552010 Villaggi turistici 150%

552020 Ostelli della gioventù 150%

552030 Rifugi di montagna 150%

552040 Colonie marine e montane 150%

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150%

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150%

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150%

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150%

561011 Ristorazione con somministrazione 200%

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%

561030 Gelaterie e pasticcerie 150% (200% con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa o arancione)

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150% (200% con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa o arancione)

561042 Ristorazione ambulante 200%

561050 Ristorazione su treni e navi 200%

562100 Catering per eventi, banqueting 200%

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150% (200% con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa o arancione)

591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200%

591400 Attività di proiezione cinematografica 200%

749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200%

773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200%

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200%

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200%

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200%

823000 Organizzazione di convegni e fiere 200%

855209 Altra formazione culturale 200%

900101 Attività nel campo della recitazione 200%

900109 Altre rappresentazioni artistiche 200%

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200%

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200%

900309 Altre creazioni artistiche e letterarie 200%

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%

920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200%

931110 Gestione di stadi 200%

931120 Gestione di piscine 200%

931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200%

931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200%

931200 Attività di club sportivi 200%

931300 Gestione di palestre 200%

931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200%

931999 Altre attività sportive nca 200%

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200%

932910 Discoteche, sale da ballo night club e simili 400%

932930 Sale giochi e biliardi 200%

932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200%

949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200%

949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200%

960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200%

960420 Stabilimenti termali 200%

960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200%

493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100%

503000 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100%

619020 Posto telefonico pubblico ed internet point 50%

742011 Attività di fotoreporter 100%

742019 Altre attività di riprese fotografiche 100%

855100 Corsi sportivi e ricreativi 200%

855201 Corsi di danza 100%

920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100%

960110 Attività delle lavanderie industriali 100%

477835 Commercio al dettaglio di bomboniere 100%

522130 Gestione di stazioni per autobus 100%

931992 Attività delle guide alpine 200%

743000 Traduzione e interpretariato 100%

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50%

910100 Attività di biblioteche ed archivi 200%

910200 Attività di musei 200%

910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200%

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200%

205102 Fabbricazione di articoli esplosivi 100%

SOGGETTI CHE HANNO GIA’ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Si tratta del fondo perduto già erogato dall’Agenzia delle Entrate (e non restituito) secondo la domanda a suo tempo presentata ai sensi dell’art.25, D.L. n.34/2020. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere all’accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

La norma non spiega cosa accede se nel frattempo il precedente conto corrente è stato chiuso. Nel caso, si consiglia di verificare la situazione con lo Studio (eventualmente valutando la possibilità di inviare una nuova domanda). 

Il contributo si calcola applicando la percentuale riportata a fianco del proprio codice attività al contributo in precedenza ricevuto

In ogni caso il contributo non può superare il limite massimo di € 150.000. 

Se la partita IVA è stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019 (sempre nell’ambito dei settori indicati), circostanza che esclude la necessità di verificare il calo di fatturato, il contributo si calcola applicando detta percentuale agli importi di € 1.000 per le persone fisiche, e di € 2.000 per gli altri soggetti.

Esempio: un bar (con percentuale pari al 150%) che ha già ottenuto un contributo di € 2.000, attivo prima del 1° gennaio 2019, riceverà ora un contributo di € 3.000 (2000 x 150%).

Un bar (150%) aperto a partire dal 1° gennaio 2019 riceverà un contributo di € 1.500 (1000 x 150%) se si tratta di persona fisica (ditta individuale), di € 3.000 (2000 x 150%) se si tratta di società. 

SOGGETTI CHE NON HANNO GIA’ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.

L’accredito sul conto corrente non è automatico.

Occorre presentare domanda (stessa procedura dei contributi già erogati) all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità (web) che verranno prossimamente stabiliti con decreto.

Il contributo non spetta a coloro che hanno cessato la partita IVA alla data di presentazione dell’istanza. Attenzione dunque alle chiusure affrettate.

Ecco la procedura di calcolo.

Si determina la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (es. € 2.000) e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (es. € 10.000). Dunque, nell’esempio, € 10.000 – € 2.000 = € 8.000.

All’importo così ottenuto (nell’esempio, € 8.000) si applica una percentuale del:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso (solitamente, 2019).
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente.
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente. A differenza del precedente contributo, non esiste più il limite massimo di € 5.000.000 di ricavi relativi al periodo di imposta precedente. Comunque, il contributo non può superare l’importo di € 150.000.

Ma non è finita qui.

All’importo così ottenuto (che deve però essere prima aumentato ad € 1.000 per le persone fisiche/ditte individuali e ad € 2.000 per le società, se inferiore a detti importi minimi) si applica poi la percentuale indicata a fianco del proprio codice attività nell’elenco sopra riportato. 

Proseguiamo nell’esempio del bar. 

Avevamo calcolato la differenza dei fatturati, aprile su aprile, in € 8.000. Se nell’intero 2019 lo stesso bar ha fatturato, poniamo, € 150.000 (entro il limite di € 400.000), applichiamo la percentuale del 20%. Dunque € 8.000 x 20% = € 1.600. 

A tale somma applichiamo infine la percentuale del 150% (riportata a fianco in tabella, rispetto all’attività indicata), ottenendo l’importo del contributo da richiedere: € 1.600 x 150% = € 2.400.

I NUOVI SETTORI (attività prevalente dichiarata ai fini Iva) A CUI SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NELLE SOLE ZONE ROSSE (domicilio fiscale o sede operativa)

47.19.10 Grandi magazzini 200%

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%

47.51.50 Commercio al dettaglio di cappelli, guanti e cravatte 200%

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

ALTRE DISPOSIZIONI

Il nuovo contributo, per il resto, è soggetto alle stesse regole del precedente. Rinviamo a quanto già pubblicato sul nostro sito.

In estrema sintesi: il contributo non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; non concorre al plafond di interessi passivi/spese generali parzialmente deducibili; la domanda vale quale autocertificazione, con conseguenze penali in caso di falso (oltre alla restituzione del contributo e alla comminazione di interessi e sanzioni amministrative); si applicano i limiti e le condizioni per gli aiuti di Stato UE (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche). 

CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE (TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)

Per le attività indicate nel primo dei due elenchi (ora ampliate), per intenderci, l’elenco che termina con fabbricazione di articoli esplosivi, e indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, e ferme restando le altre condizioni (calo del fatturato, percentuali ammesse, ecc.) viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Riguarda i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art.28 del D.L. n.34/2020. Si rinvia pertanto, per la relativa disciplina (percentuali e condizioni) ad altro nostro articolo. Anche in tal caso si applicano i limiti stabiliti dalla normativa europea.

CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE (ZONE ROSSE)

L’estensione a ottobre, novembre e dicembre (alle solite condizioni, cfr. paragrafo precedente) spetta anche ad alcune attività o settori non compresi nell’elenco sopra riportato, ma a condizione che abbiano la sede operativa nelle zone rosse.

Ecco le attività (79.1, 79.11, 79.12):

– attività delle agenzie di viaggio 

– attività dei tour operator

Ecco i settori:

47.19.10 Grandi magazzini 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.51.50 Commercio al dettaglio di cappelli, guanti e cravatte 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (differenze per zone e/o attività) DI NOVEMBRE

La sospensione (IVA e ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, come meglio specificato più avanti) riguarda i seguenti contribuenti:

  • SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: coloro che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del DPCM 3 novembre 2020: parchi tematici e di divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; centri culturali, sociali, ricreativi; attività sportiva dilettantistica di base, scuole e attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; sale da ballo e discoteche e locali assimilati; convegni, congressi e altri eventi; mostre, musei (per citare le principali – esistono anche casistiche subordinate a specifiche condizioni comunque da valutare).
  • Nelle ZONE ROSSE e nelle ZONE ARANCIONI (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa): coloro che esercitano le attività dei servizi di ristorazione.
  • Nelle ZONE ROSSE (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa): coloro che operano nei settori economici individuati nella seconda lista (vedi paragrafi iniziali), ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

La sospensione riguarda (con riferimento ai versamenti in scadenza nelmese di novembre):

  • Versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n.600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta.
  • Versamenti relativi all’IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU in scadenza il 16 dicembre 2020

Il beneficio riguarda soltanto immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività sopra elencate, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività.

L’agevolazione dunque non spetta, per esempio, se il gestore è una società ed il proprietario uno dei soci, o altro soggetto (diverso dal gestore).

Attenzione però alle differenze territoriali:

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: occorre fare riferimento alla prima delle liste, per intenderci, quella che comincia con trasporto con taxi (il decreto non chiarisce se vanno ricomprese anche le attività inserite in un secondo momento – sottolineate). Riteniamo che in sede di conversione in legge debbano essere adottate le opportune modifiche.

SOLO PER GLI IMMOBILI UBICATI NELLE ZONE ROSSE: occorre fare riferimento alla seconda delle liste, per intenderci, quella che comincia con grandi magazzini.

SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE in scadenza 30 novembre 2020 – PROROGA PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA (con differenze per attività e zone)

Il differimento (per chi ne ha diritto) consiste nella proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo 2020 (periodo di imposta successivo al periodo in corso al 31 dicembre 2019 per gli infrannuali). Sebbene la norma non lo dica espressamente, si ritiene che possano rientrare nel differimento anche i versamenti di imposte che seguono le regole degli acconti IRPEF (es. cedolare secca, imposta sostitutiva dei forfetari, addizionali, IVIE e IVAFE, ecc.).

Chiariamo innanzitutto che si tratta dei soggetti che (contemporaneamente):

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (€ 5.164.569)

Sono ricompresi anche (sempre che svolgano attività per le quali sono stati approvati gli ISA) marginali, forfetari, esclusi per altri motivi (inizio o cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività, ecc.).

La norma interessa anche, di riflesso, chi, pur non applicando direttamente gli ISA, ne risulta condizionato: si pensi ai soci di società di persone soggette ad ISA (così come ai collaboratori delle imprese familiari, ai coniugi delle aziende coniugali, ai soci di società di capitali in trasparenza fiscale, ai componenti di studi associati). Dovrebbero restare esclusi coloro che dichiarano redditi agrari.

A questo punto però sorgono differenze per attività e zone.

PER TUTTE LE ATTIVITA’ E SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

NELLA ZONA ROSSA (domicilio fiscale o sede operativa): chi opera nei settori economici indicati nella prima lista e nella seconda lista (vedi paragrafi iniziali) può beneficiare del differimento anche in assenza del calo di fatturato.

NELLA ZONA ARANCIONE (domicilio fiscale o sede operativa): chi eserciti l’attività di gestione di ristorante può beneficiare del differimento anche in assenza del calo di fatturato.

OPERATORI NEI CENTRI COMMERCIALI – PRODUZIONI INDUSTRIALI DEL COMPARTO ALIMENTARE E DELLE BEVANDE (TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)

Parliamo di un contributo a fondo perduto spettante ai soggetti interessati dalle nuove misure restrittive, che siano:

  • operatori con sede operativa nei centri commerciali, ovvero
  • operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande

Tuttavia, per presentare l’istanza, occorre attendere un provvedimento applicativo (il contributo è riconosciuto nell’anno 2021).

I soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate nella prima lista, potranno ottenere un contributo a fondo perduto entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto previsto nel precedente decreto (n.137/2020).

I soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle non indicate nella prima lista (ciò che non sembra necessariamente comprendere soltanto chi è incluso nella seconda lista) potranno ottenere un contributo a fondo perduto alle condizioni stabilite nel precedente decreto: fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai due terzi di fatturato e corrispettivi di aprile 2019 (non occorre il calo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 – anche se, sul punto, la norma palesa alcune contraddizioni che andranno chiarite). Il contributo è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti nel primo decreto di concessione (n.34/2020, art.25, commi 4, 5, 6 – si veda, per quanto applicabile, il nostro articolo pubblicato sul sito il 14 giugno 2020).

ALTRE DISPOSIZIONI

Il decreto contiene altre disposizioni, che elenchiamo insieme alle disposizioni contenute nel decreto precedente.

Oltre a quelle in materia di lavoro (che verranno esaminate in successivo articolo), ricordiamo, in estrema sintesi:

  • Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure esecutive sull’abitazione principale.
  • Alcune estensioni temporali per il tax credit vacanze.
  • Proroga al 10 dicembre 2020 per la presentazione della dichiarazione dei sostituiti di imposta.
  • Bonus baby sitting.
  • Fondi ad alcune specifiche attività (per i quali occorrono però decreti applicativi): società e associazioni sportive dilettantistiche; terzo settore; imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura; attività culturali e turismo; export e sistema delle fiere internazionali.

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Anzio, 11 novembre 2020

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