OPERAZIONI CON IMPRESE O PROFESSIONISTI LOCALIZZATI IN PAESI BLACK LIST Tornano le restrizioni alla deducibilità

di Vincenzo Pollastrini

Art.1commi 84 – 86Legge 29 dicembre 2022, n.197

Consiglio UE – Comunicazione del 14 febbraio 2023

Come già indicato in altra informativa (cfr. su questo sito, LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2023 – Le principali novità fiscali, del 31.12.2022), gli operatori italiani dovranno verificare con attenzione eventuali rapporti con imprese o professionisti localizzati in determinati Paesi (black list)

Si tratta di Paesi o territori considerati a rischio in quanto non cooperativi ai fini fiscali

Tutte le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti localizzati nei Paesi e territori black list, sono deducibili soltanto in presenza di stringenti condizioni

QUALI SONO I PAESI BLACK LIST

Si tratta di una lista mutevole nel tempo, poiché determinata dal grado di cooperazione fiscale che i vari Paesi o territori instaurano con gli Stati dell’Unione europea. 

Attualmente la lista è composta da 16 Paesi:

– American Samoa

– Anguilla

– Bahamas

– British Virgin Islands

– Costa Rica

– Fiji

– Guam

– Marshall Islands

– Palau

– Panama

– Russia

– Samoa

– Trinidad and Tobago

– Turks and Caicos Islands

– US Virgin Islands

– Vanuatu

La decorrenza delle nuove regole è fissata al 1° gennaio 2023, ma occorre di volta in volta controllare l’eventuale inserimento in lista di nuovi Stati o territori (ovvero l’esclusione dalla lista di Stati o territori che in precedenza vi erano inseriti). Per esempio, tra i 16 casi indicati, possiamo individuarne 4 inizialmente non presenti in lista, ma inseriti soltanto dal 14 febbraio 2023 (British Virgin Islands, Costa Rica, Marshall Islands, Russia). 

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER LE IMPRESE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IMPRESE O PROFESSIONISTI LOCALIZZATI IN PAESI BLACK LIST

L’impresa italiana deve porsi il problema della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da: 

– operazioni (es. acquisto di beni e servizi) intercorse con imprese (solitamente imprese fornitrici) residenti o localizzate in Paesi o territori compresi nella black list;

– prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Paesi o territori  compresi nella black list

La prima condizione da verificare è la concreta esecuzione dell’operazione, in assenza della quale la deducibilità non è ammessa. A scanso di ogni equivoco, la concreta esecuzione è condizione di deducibilità anche nei rapporti con fornitori non inclusi nei Paesi o territori black list, ma è chiaro che potrebbe risultare più arduo per il contribuente raccogliere prove a proprio favore nell’ambito di rapporti contrattuali con soggetti esteri. 

Una volta dimostrata la (necessaria) concreta esecuzione, la deduzione non è comunque integrale, ma limitata al valore normale dell’operazione, così come declinato dall’art.9 del D.P.R. n.917/1986. Restringendo in questa sede l’analisi ai beni e servizi acquistati, il loro valore normale coincide con il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. Per quanto possibile si fa riferimento “ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”. 

Chiariamo con un esempio.

Un’impresa italiana acquista materiale presso un fornitore russo, spendendo 1000. Accertata la concreta esecuzione dell’operazione, ed applicati i criteri di calcolo per la determinazione del “valore normale” (es. riscontro con i listini della camera di commercio per il materiale acquistato), emerge un importo “normale” pari ad 800. L’impresa italiana, pur avendo speso 1000 potrà dedurre fiscalmente dal proprio reddito soltanto 800.

QUANDO E’ POSSIBILE DEDURRE SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO ECCEDENTI IL VALORE NORMALE

L’impresa italiana, fermo restando il requisito della concreta esecuzione dell’operazione (che deve essere provato dall’impresa stessa), può dedurre integralmente (dunque anche in eccedenza rispetto al valore normale) la spesa o gli altri componenti negativi di reddito (1000 nell’esempio), se dimostra che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico.

Per comprendere meglio quali siano le prove da addurre occorre consultare in primo luogo le Circolari dell’Agenzia delle entraten.51/E del 6 ottobre 2010, e n.39/E del 26 settembre 2016.

In altri termini, l’eccedenza del prezzo rispetto a quello ritenuto “normale” è fisiologica, e pertanto ammessa, in presenza di circostanze eccezionali che rendono il caso concreto non comparabile sul mercato. Si pensi alla presenza di costi di stoccaggio come componenti del prezzo, a migliori e determinanti tempi di consegna, alla sussistenza di vincoli di natura commerciale, produttiva, organizzativa, che renderebbero antieconomico rivolgersi ad altro fornitore, all’impossibilità di rivolgersi a fornitori in grado di praticare prezzi inferiori, ecc. Occorre in estrema sintesi valutare la peculiarità del contesto e le possibili soluzioni alternative. 

Si consiglia di rivolgersi allo Studio per un’analisi di questo tipo, vista la delicatezza della materia e la possibilità che gli enti preposti al controllo (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza) giungano a valutazioni di segno opposto. 

OBBLIGHI DICHIARATIVI

Per ovvie ragioni di monitoraggio, le spese e gli altri componenti negativi deducibili, secondo i criteri sopra indicati, devono essere riportati in apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Dal momento che la disciplina in oggetto decorre dal 1° gennaio del 2023 (riteniamo dal 14 febbraio 2023 per British Virgin Islands, Costa Rica, Marshall Islands, Russia, che sono state inserite in black list soltanto da tale data), la prima dichiarazione dei redditi destinata ad accogliere spese e componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi e territori black list è quella che si presenterà nel 2024 per il 2023. 

ACCERTAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI

L’Amministrazione finanziaria, prima di emettere l’avviso di accertamento, deve notificare al contribuente interessato un apposito avviso con il quale è concesso un termine di 90 giorni per fornire le prove della concreta esecuzione dell’operazione e dell’effettivo interesse economico. Se le prove non sono ritenute idonee, l’avviso di accertamento che seguirà deve darne specifica motivazione. 

Le disposizioni limitative descritte non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art.167 del D.P.R. n.917/1986, in materia di imprese estere controllate. 

La sanzione per l’omessa o incompleta indicazione in dichiarazione dei redditi è pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi che non sono stati indicati, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

A prescindere da tale circostanza, se in base ai criteri indicati le spese e i componenti negativi risultano in tutto o in parte non deducibili, si procede al recupero delle maggiori imposte dovute, oltre interessi, e sanzioni comprese tra il 90% e il 180%.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti o approfondimenti.

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