PROFESSIONISTI NON ISCRITTI IN ALBI. Ricordiamo, a seguito di alcuni quesiti posti, quali sono gli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n.4/2013

di Vincenzo Pollastrini 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI INTERESSATE

Si tratta di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Più in dettaglio, appartengono a questa categoria tutte le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Sono escluse le attività che la legge riserva a soggetti iscritti in albi od elenchi (es. commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, psicologi, biologi, chimici, ecc.) e le professioni sanitarie (es. medici e odontoiatri, infermieri, ecc.). 

Sono ovviamente escluse anche tutte le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative (anche perché si tratta comunque di attività non professionali). 

In sintesi, gli obblighi di trasparenza interessano in via prevalente i professionisti che non appartengono ad una delle categorie codificate per appartenenza ad albi o elenchi. Si pensi alle attività di consulenza professionale nei più svariati campi che vengono esercitate al di fuori di un’iscrizione ad albi o elenchi (es. consulenti in materia informatica, aziendale, gestionale, ovvero per marketing, immagine, comunicazione, grafici, fotografi, amministratori di condominio, ecc.).

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Tutti coloro che esercitano attività professionali non organizzate in ordini o collegi sono tenuti a contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento (quanto alla disciplina applicabile) agli estremi della Legge 14 gennaio 2013, n.4.

La norma non indica una specifica dicitura.

Riteniamo pertanto che la menzione della disciplina applicabile possa essere adattata a seconda del documento, fermo restando l’obbligo di indicare la legge citata.

Se in un biglietto da visita potrà bastare riportare esclusivamente la norma (es. “consulente informatico – Legge 14 gennaio 2013, n.4”), o su una fattura (oltre alla descrizione del servizio reso) una dicitura aggiuntiva (es. “attività esercitata ai sensi dell’art.1, Legge 14 gennaio 2013, n.4”, ovvero “professionista ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4”), sui contratti è preferibile garantire maggiore analiticità e trasparenza (es. “i servizi professionali oggetto del presente contratto sono resi ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n.4 che regola le attività non ordinistiche”).

DOCUMENTI CON RIFERIMENTI OBBLIGATORI ALLA LEGGE

La norma indica genericamente “ogni documento e rapporto scritto con il cliente”.

Senza pretesa di esaustività, riteniamo che il riferimento obbligatorio alla Legge n.4/2013 debba interessare:

  • Preventivi
  • Contratti
  • Fatture (sia cartacee, ove ancora consentite, che elettroniche)
  • Biglietti da visita
  • Pubblicità
  • Siti web
  • Corrispondenza (sia cartacea che via mail o Pec)

SANZIONI

La norma rinvia al titolo III della parte II del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206), che in verità prevede un ampio spettro di sanzioni amministrative e inibitorie, talora particolarmente ampie ed incisive, evidentemente tarate anche su fattispecie ben più gravi (es. pratiche ingannevoli).

Nonostante la norma sia in vigore da oltre dieci anni, non disponiamo di informazioni sul comportamento dell’autorità, chiamata ad applicare sanzioni in funzione della gravità della violazione.

Del resto è previsto che l’autorità competente possa ottenere dal professionista responsabile (ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità) l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione (eventualmente disponendo la pubblicazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista), salvo poi sanzionarlo in maniera estremamente rigorosa se gli impegni assunti non vengono rispettati.

Per quanto sia auspicabile che, prima di sanzionare, l’autorità si limiti ad ottenere l’impegno del professionista a porre fine all’infrazione, non è certo che ciò effettivamente avvenga. 

Si consiglia pertanto la massima attenzione al rispetto della disciplina indicata.

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