Rottamazione dei ruoli. Disponibile la procedura per la presentazione della domanda

di Vincenzo Pollastrini 

Art.1, commi 231 – 251, Legge 29 dicembre 2022, n.197

Agenzia delle entrate – Circolare n.2/E del 27 gennaio 2023

La definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

I debiti potranno essere estinti senza corrispondere sanzioni, interessi, aggio. 

Restano dovute le somme dovute a titolo di capitale (imposte, contributi), e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento

La domanda deve essere presentata per via telematica entro il 30 aprile 2023, indicando anche il numero delle rate (nei limiti consentiti)

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione comunica il piano di pagamento sulla base delle informazioni contenute nella domanda

Il primo versamento (intera somma o prima rata) deve essere effettuato entro il 31 luglio 2023 

QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE

Si tratta dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

La data di affidamento del carico coincide con quella di consegna del ruolo (o di trasmissione del flusso di carico per l’Inps), è indicata in un’apposita sezione della cartella di pagamento, e ovviamente precede la data di notifica della cartella. Pertanto se una cartella di pagamento è stata notificata, poniamo, a dicembre 2022, ma reca impressa come data di consegna del ruolo il 30 giugno 2022 (o precedente, fino al 1° gennaio 2000), la sanatoria è ammessa. 

La definizione riguarda prevalentemente sanzioni e interessi relativi ad imposte, tasse (compresi, tra gli altri, i tributi comunali) e contributi. E’ consentita anche per quanto è stato affidato all’agente della riscossione nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore (indicate nel comma 245), pagando il debito (anche falcidiato) secondo tempi e modalità previsti nel decreto di omologazione. 

Sono ammessi al beneficio della nuova rottamazione anche i ruoli oggetto di precedenti rottamazioni (espressamente indicate nel comma 249), anche se decadute per il mancato o tardivo pagamento di una o più rate. Naturalmente gli importi già pagati, nei termini che diremo, non andranno persi, e saranno detratti nell’ambito del nuovo conteggio. Il transito dalla vecchia alla nuova rottamazione non è automatico, ma prevede comunque la presentazione della domanda.

Per le sanzioni amministrative (comprese quelle relative al Codice della strada) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, la sanatoria riguarda soltanto gli interessi (comunque denominati, compresi gli interessi di mora) e l’aggio spettante all’esattore. Le sanzioni restano pertanto in questi casi interamente dovute. 

I debiti previdenziali dei professionisti aderenti alle casse previdenziali di categoria rientrano nella sanatoria (interessi, sanzioni, aggio) soltanto in presenza di apposite delibere dei relativi enti (da adottare entro il 31 gennaio 2023, salve proroghe in corso di valutazione). Per esempio, le casse di commercialisti e geometri hanno deciso di non consentire ai loro iscritti di aderire, mentre consulenti del lavoro, medici, psicologi e periti industriali non possono comunque aderire in quanto non affidano i loro crediti agli agenti della riscossione. Per avvocati e biologi la rottamazione è invece consentita, mentre per i ragionieri lo è solo con riferimento al 2014 (anno affidato all’Agente della riscossione).   

Sono sempre esclusi dalla definizione:

  • L’IVA riscossa all’importazione e le risorse proprie tradizionali di cui all’art.2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;
  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art.16 regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 

QUALI SONO I BENEFICI DELLA ROTTAMAZIONE

E’ concesso, per ogni singolo carico, lo sgravio delle sanzioni (comprese le somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali), degli interessi (sia quelli inclusi nel carico iniziale affidato all’esattore, sia quelli di mora maturati successivamente), e dell’aggio spettante all’esattore. 

Restano dovuti i debiti (somme dovute a titolo di capitale), che nella maggior parte dei casi riguarderanno imposte, tasse e contributi, e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

Per individuare i carichi definibili è possibile accedere all’area riservata del sito istituzionale dell’Agente della riscossione. 

Può capitare che siano state già versate somme imputabili ai carichi che si andranno a definire (es. per effetto di precedenti pagamenti, rottamazioni o rateizzazioni). In tal caso non tutte queste somme verranno scomputate dal totale dovuto per la nuova rottamazione, ma soltanto la parte che è stata versata a titolo di capitale (es. imposta, o tributo o contributo), a titolo di rimborso per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non verrà scomputata la parte versata a titolo di sanzioni, interessi, aggio. 

Se dal conteggio emerge che nulla è dovuto per la nuova rottamazione (perché quanto già versato è sufficiente a coprire l’importo dovuto per la nuova rottamazione), è comunque necessario presentare la domanda, pena la perdita dei benefici. Una eventuale eccedenza a favore del contribuente non verrà rimborsata. 

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Deve essere effettuata entro il 30 aprile 2023, utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate – Riscossione. Anche chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni, ed intende ricomprendere il residuo dovuto nella nuova rottamazione (con le relative regole), è tenuto a presentare domanda, in quanto non è previsto un transito automatico. 

E’ possibile accedere anche senza transitare per l’area riservata. Occorre in ogni caso seguire le relative istruzioni (es. dichiarazione sostitutiva, documento di identità, ecc.). La presenza di appositi campi lascia spazio alla possibilità di farsi assistere da un professionista, riportando il suo recapito PEC, presso il quale giungerà la liquidazione delle somme dovute. 

Se una cartella di pagamento contiene più ruoli, è possibile optare per la definizione di uno o più ruoli contenuti nella stessa cartella, indicando i relativi numeri.

Occorre specificare anche il numero di rate (massimo 18).

E’ possibile integrare una domanda già presentata (es. aggiungendo altri carichi), o sostituirla (sempre entro il termine del 30 aprile 2023). 

Si raccomanda la massima attenzione (fermo restando che è sempre consigliabile farsi assistere dal proprio Studio professionale), dal momento che alcuni aspetti ancora non sono stati ufficialmente chiariti dall’Amministrazione finanziaria. Si pensi alla domanda contenente due o più ruoli, che verrà presumibilmente liquidata in modo unitario (rateizzazione unica) dall’Agenzia delle entrate – riscossione, con la conseguenza che il mancato pagamento di una sola rata potrebbe far decadere la rottamazione per entrambi (o tutti) i ruoli. Sul punto si attendono conferme (o smentite) da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Nella domanda è necessario indicare l’eventuale pendenza di giudizi (es. ricorsi tributari) aventi ad oggetto i carichi che in essa sono ricompresi, ed assumere l’impegno a rinunciarvi. Tali contenziosi, nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione. L’estinzione del giudizio avverrà soltanto quando la definizione si sarà perfezionata con l’integrale e tempestivo versamento del dovuto. La relativa documentazione (pagamenti effettuati) dovrà essere documentata nel giudizio. In caso contrario, su istanza di una delle parti, il giudice revoca la sospensione.  

La procedura si estrinseca fondamentalmente nei seguenti passaggi:

  • Presentazione della domanda entro il 30 aprile 2023;
  • Ricezione di un link da convalidare entro 72 ore;
  • Ricezione di una seconda mail che attesta la presa in carico della domanda (comprendente il numero che identifica la pratica e i dati essenziali);
  • Ricezione di una terza mail (se tutto è corretto) con la ricevuta di presentazione;
  • Ricezione di una quarta comunicazione (entro il 30 giugno 2023) nella quale l’Agente della riscossione riporta l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è contenuta anche nell’area riservata del sito internet dell’Agente della riscossione. 

EFFETTI IMMEDIATI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La regolare e tempestiva presentazione della domanda produce alcuni effetti immediati sui carichi definibili oggetto della domanda:

  • Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Naturalmente la sospensione ha termine con la scadenza della prima o unica rata dovuta per la definizione, in quanto la precedente dilazione viene a questo punto definitivamente revocata;
  • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • Non possono essere proseguite le procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure esecutive che non possono essere proseguite si estinguono con il pagamento della prima o unica rata;
  • Il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle disposizioni fiscali che, in caso contrario, limitano l’accesso ai rimborsi fiscali (prevedendo una prioritaria proposta di compensazione con il debito), e prevedono il blocco nei pagamenti dei crediti verso la Pubblica amministrazione superiori a 5.000 euro (articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. n.602/1973);
  • Può essere rilasciato il DURC, a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata (se questa però in futuro decade, decade anche la validità dei DURC rilasciati). 

IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

A seconda dell’opzione prescelta in sede di domanda, il pagamento può avvenire in unica soluzione, con scadenza 31 luglio 2023, ovvero in un numero di rate non superiore a 18, secondo la seguente tempistica:

  • Prima rata: 31 luglio 2023 (10% delle somme dovute);
  • Seconda rata: 30 novembre 2023 (10% delle somme dovute);
  • Rate restanti (di pari ammontare): 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti, dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Il pagamento può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, con le modalità determinate dall’Agente della riscossione nella comunicazione di liquidazione delle somme dovute, ovvero mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della riscossione allega alla comunicazione, o infine presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. 

CONSEGUENZE DEL MANCATO, TARDIVO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL’UNICA RATA O DI UNA DELLE RATE IN CUI E’ STATO DILAZIONATO L’IMPORTO DOVUTO

Sono particolarmente gravi, in quanto determinano la decadenza della definizione agevolata. L’unica tolleranza ammessa è per il tardivo versamento non superiore a cinque giorni.

Naturalmente riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza (che la domanda aveva sospeso) per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, e l’Agente della riscossione prosegue nell’attività di recupero. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto che, per effetto della perdita di efficacia della definizione agevolata, tornerà a comprendere anche interessi, sanzioni e aggio. 

A differenza delle precedenti rottamazioni, sarà comunque possibile chiedere una nuova dilazione, in presenza di tutti i presupposti e nel rispetto delle relative regole. Ricordiamo che attualmente la soglia per potere accedere alla massima rateizzazione (72 rate mensili), senza dover dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria (quindi con procedure meno complesse), è fissata in 120.000 euro. Per questi ordinari piani di dilazione (più gravosi rispetto alla rottamazione, in quanto comprensivi anche di interessi, sanzioni e aggio), la decadenza (a differenza della rottamazione, per la quale a provocare la decadenza basta un solo omesso, insufficiente o tardivo versamento) avviene con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive (e le somme residue non possono essere più rateizzate); inoltre possono essere gestiti differentemente per ruoli diversi (es. una dilazione per l’iscrizione a ruolo dell’Irpef, ed una differente dilazione per l’iscrizione a ruolo di un altro tributo), così che l’eventuale decadenza di un piano di rateizzazione non travolga anche l’altro piano.

MAGGIORE CONVENIENZA RISPETTO ALLE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

Si profila principalmente per tre ragioni:

  • Non sono stralciati soltanto gli interessi di mora (successivi all’iscrizione a ruolo), ma anche quelli maturati in precedenza (es. nell’avviso di accertamento che precede l’iscrizione a ruolo);
  • Vengono stralciati tutti gli aggi (e non soltanto quelli calcolati sulle sanzioni);
  • L’eventuale decadenza da questa rottamazione non impedisce di rateizzare nuovamente il carico (pur se più gravoso rispetto a quello della rottamazione, per il ripristino di sanzioni, interessi ed aggio). 

UN CASO PARTICOLARE: IL SALDO E STRALCIO

Consiste nell’azzeramento di partite (di norma per capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) di importo residuo (al 1° gennaio 2023) non superiore a 1.000 euro, affidate all’Agente della riscossione (ruoli) dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015 (art.1, commi 222-230, Legge n.197/2022), anche se già incluse in precedenti rottamazioni.

Valgono le medesime esclusioni (es. iva riscossa all’importazione, crediti da pronuncia di condanna della Corte dei conti, ecc.) sopra indicate.

A differenza della rottamazione dei ruoli oggetto dei precedenti paragrafi, non occorre domanda. Lo sgravio in tal caso avviene infatti automaticamente. 

Il c.d. saldo e stralcio è limitato alle entrate delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali, degli enti pubblici previdenziali. 

I ruoli per sanzioni amministrative non tributarie e per sanzioni diverse da quelle afferenti i contributi e i premi dovuti agli enti previdenziali (es. violazione del codice della strada) sono stralciabili soltanto per gli interessi (comunque denominati, e compresi gli interessi di mora). 

Gli altri enti (es. enti locali e casse professionali autonome) possono deliberare di non aderire a questa particolare tipologia di sanatoria entro il 31 gennaio 2023, ed in ogni caso per loro lo stralcio non riguarda, ove ammesso, il capitale (e neanche le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento), ma soltanto interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e sanzioni. Su questo punto tuttavia è possibile che la norma venga modificata, estendendo sia l’ambito temporale a disposizione di tali enti, sia la tipologia di partite stralciabili (anche il capitale).

E’ chiaramente ipotizzabile una combinazione delle due sanatorie, nei casi in cui si acceda (previa domanda) alla rottamazione (cfr. paragrafi precedenti), dopo che per effetto del saldo e stralcio (ove applicabile) sono state automaticamente eliminate le partite di importo residuo non superiore a 1.000 euro. 

Lo Studio resta a disposizione dei clienti che intendessero valutare di accedere alla rottamazione. 

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