SOVVENZIONI, SUSSIDI, VANTAGGI, CONTRIBUTI, AIUTI EROGATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Obbligo di informativa 

di Vincenzo Pollastrini

Art.1, comma 125 e segg. L. 4 agosto 2017, n.124 

In vista dell’imminente scadenza, si riepiloga quanto già più volte illustrato (cfr. su questo sito gli articoli pubblicati in data 22 gennaio 2018 e in data 25 febbraio 2019) e comunicato 

L’adempimento riguarda tutte le imprese (sia in forma individuale che societaria) e gli enti non commerciali

L’obbligo di informativa riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell’esercizio finanziario precedente

E’ possibile (a determinate condizioni) evitare l’informativa al di sotto dei 10.000 euro

I dati vanno esposti nella nota integrativa al bilancio da depositare

Coloro che non sono tenuti al deposito del bilancio, e/o alla redazione della nota integrativa, pubblicano i dati obbligatoriamente sul sito aziendale entro il 30 giugno (nei termini che seguono)

Sono previste sanzioni

QUALI SONO I CONTRIBUTI CHE FANNO SORGERE L’OBBLIGO

Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Possono essere erogati in denaro, o in natura (es. quando una pubblica amministrazione concede gratuitamente un proprio locale).

Sono esclusi:

  • Risarcimenti
  • Contributi di carattere generale. Si tratta dei vantaggi ottenuti nell’ambito di un regime generale, come avviene quando un contributo è concesso a tutti coloro che posseggono determinati requisiti, e non in modo particolare ad un determinato soggetto.Secondo questa definizione, le varie agevolazioni fiscali (es. cinque per mille – che tuttavia è soggetto a propri obblighi di informativa – o aiuti e contributi anti-Covid, crediti di imposta, detrazioni fiscali, ecc.) non dovrebbero essere pubblicate
  • Contributi di natura corrispettiva o retributiva. Quando il contributo è erogato per retribuire o pagare un servizio reso (o una cessione), dunque in presenza di un rapporto sinallagmatico (di uno scambio) è possibile evitare la pubblicazione. Attenzione però: può accadere che lo scambio non sia equo (es. immobili concessi a canoni inferiori rispetto a quelli di mercato). Nel caso, si ritiene che la differenza debba essere indicata, poiché rappresenta un plus rispetto allo scambio
  • Contributi di importo inferiore a € 10.000. Ad oggi mancano certezze sul calcolo del limite. Secondo alcune interpretazioni, si ritiene che la soglia vada calcolata contributo per contributo (ricevuto dallo stesso soggetto) e periodo per periodo. Es. se l’azienda X riceve nel 2021 dal comune Y l’importo di € 6.000, e dal comune W l’importo di € 7.000, la soglia non sarebbe superata. Ancora, se l’azienda X riceve nel 2021, dallo stesso comune Y, un giorno l’importo di € 6.000 e un altro giorno l’importo di € 7.000, la soglia sarebbe superata. 

Secondo il Ministero del lavoro invece occorre sommare tutti i contributi ricevuti (anche da soggetti differenti) nello stesso periodo di imposta, con la conseguenza che i casi in cui scatterebbe l’obbligo sarebbero molti di più.

Da parte nostra invitiamo alla cautela, non solo per il calcolo del limite (10.000). Pensiamo ad esempio agli aiuti anti-Covid: trattandosi di contributi spettanti a tutti coloro che ne hanno diritto, si ritiene che siano generali e dunque esclusi. Manca tuttavia una indicazione ufficiale in tal senso, e peraltro in alcune norme istitutive di tali contributi si rinviava agli obblighi di pubblicazione.

Nel dubbio è meglio procedere alla pubblicazione, visto anche l’importo elevato delle sanzioni. D’altro canto, almeno per chi presenta il bilancio, esiste l’obbligo di fornire in nota integrativa una informativa adeguata su importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza “eccezionali” (rientrando nell’ ”eccezionale” anche ciò che non è ricorrente, ma sporadico, occasionale, quali sono i contributi ricevuti a qualsiasi titolo). 

Esiste anche la possibilità, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di limitarsi a dichiarare l’esistenza di tali aiuti in detto Registro, senza entrare nei particolari (cfr. infra). Ma anche in tale ipotesi occorre prima identificare con esattezza gli aiuti, e poi constatarne l’effettiva pubblicazione nel Registro. Nel dubbio, meglio procedere con la pubblicazione di tutti i dati in nota integrativa o (a seconda dei casi, come vedremo) nel sito aziendale.

QUALI SONO I SOGGETTI EROGANTI (PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) CHE FANNO SORGERE L’OBBLIGO

La pubblicazione riguarda contributi, aiuti, ecc. erogati da un elenco ampio di pubbliche amministrazioni. 

Si tratta delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, e dei soggetti di cui all’art.2-bis, D.Lgs. n.33/2013. 

Senza pretesa di esaustività, citiamo i casi più frequenti:  tutte le amministrazioni statali, come istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, istituti universitari, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; autorità portuali; autorità amministrative indipendenti; enti pubblici economici; ordini professionali; agenzie di cui al D.Lgs. n.300/1999; ARAN; associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, con bilancio superiore ad € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, con bilancio superiore ad € 500.000 che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici; società in controllo pubblico, escluse le quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano (non tramite società quotate) controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.

La vastità dell’elenco, e la sua variabilità nel tempo, suggeriscono particolare attenzione prima di considerarsi esclusi dall’obbligo nei casi che possono prestarsi ad interpretazioni e valutazioni (es. identificazione degli enti che gestiscono servizi pubblici).

DOVE VANNO RIPORTATE LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

La pubblicazione segue modalità differenti, a seconda dei soggetti che vi sono tenuti. La norma è in realtà lacunosa sotto vari profili, soprattutto per quanto attiene le imprese di minori dimensioni, che in qualche caso si troveranno a gestire adempimenti più gravosi rispetto alle aziende di maggiori dimensioni. 

Non ci occupiamo in questa sede di enti particolari (es. cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri, associazioni di promozione ambientale, di consumatori, enti e società controllati dalle amministrazioni dello Stato, ecc.).

SOCIETA’ CHE PRESENTANO IL BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

La pubblicazione avviene nella nota integrativa al bilancio da depositare (e dell’eventuale bilancio consolidato), entro i relativi termini di scadenza.

SOCIETA’ CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

La pubblicazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno (con riferimento ai contributi del periodo di imposta precedente) sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico (chi non ha il sito internet è costretto a rivolgersi al portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza).

Il legislatore sembra non essersi reso conto (!) che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono comunque tenute a depositare il bilancio e (con esso) la nota integrativa (sebbene in forma ridotta). Perché dunque non consentire a tali soggetti (di norma di minori dimensioni) di pubblicare le informazioni direttamente in nota integrativa, insieme al bilancio, costringendole invece a dotarsi di un sito internet (o a rivolgersi ad un’associazione di categoria?).

A parere di chi scrive la finalità della norma è rispettata utilizzando la nota integrativa, e sussistono argomenti per contrastare l’applicazione di eventuali sanzioni nel caso contrario. Tuttavia non è mai auspicabile ritrovarsi a dover gestire un contenzioso con lo Stato (dall’esito comunque incerto). Pertanto è consigliabile adottare un comportamento prudenziale e utilizzare il proprio sito internet.

SOCIETA’ CHE DEPOSITANO IL BILANCIO SENZA NOTA INTEGRATIVA (MICRO IMPRESE)

La pubblicazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno (con riferimento ai contributi del periodo di imposta precedente) sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico (chi non ha il sito internet è costretto a rivolgersi al portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza).

Il legislatore sembra non essersi reso conto (!) che le società in esame sono comunque tenute a depositare il bilancio. Pur mancando la nota integrativa, in cui accogliere le informazioni richieste, esistono comunque campi testuali in cui è possibile riportare informazioni e commenti. Perché dunque non consentire a tali soggetti (di norma di minori dimensioni) di pubblicare le informazioni direttamente a corredo del bilancio, costringendole invece a dotarsi di un sito internet (o a rivolgersi ad un’associazione di categoria?).

Anche in tal caso, come nel precedente, è preferibile evitare possibili contenziosi, adottare un comportamento prudenziale e utilizzare il proprio sito internet.

IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE (SOGGETTI NON TENUTI AL DEPOSITO DEL BILANCIO)

La pubblicazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno (con riferimento ai contributi del periodo di imposta precedente) sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico (chi non ha il sito internet è costretto a rivolgersi al portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza).

ENTI NON COMMERCIALI (ONLUS, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI)

La pubblicazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno (con riferimento ai contributi del periodo di imposta precedente) sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico. In passato il Ministero del lavoro aveva ritenuto possibile utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Nell’ambito dell’attuale formulazione della norma, tuttavia, questa indicazione non è presente. 

LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

La pubblicazione, da parte delle imprese, preferibilmente in forma tabellare (e in apposita sezione, meglio in chiusura se si tratta di nota integrativa), riguarda:

  • Soggetto erogante
  • Contributo ricevuto (secondo criteri di cassa per i contributi in denaro)
  • Breve descrizione (causale)

Per gli enti non commerciali, secondo il Ministero del lavoro, va indicata anche la data dell’incasso.

SANZIONI

La sanzione è pari all’1% degli importi ricevuti, ma con un minimo di € 2.000.

Qualora, entro 90 giorni dalla contestazione, il contravventore non abbia pagato la sanzione e non abbia pubblicato le informazioni in modo corretto, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Anzio, 16 giugno 2022 

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