MISURE DI CONTRASTO ALL’AUMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS. Crediti di imposta per il trimestre luglio-settembre e per i mesi di ottobre, novembre e dicembre

di Vincenzo Pollastrini

D.L. 23 settembre 2022, n.144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n.175 (Decreto Aiuti ter), art.1, commi da 1 a 11

D.L. 18 novembre 2022, n.176 (Decreto Aiuti quater), art.1

Circolare Agenzia delle Entate, n.36/E del 29 novembre 2022

Esaminiamo in questa sede i benefici spettanti alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore (caratterizzate da consumi particolarmente elevati di energia elettrica e gas, per la cui definizione cfr. paragrafo conclusivo)

Il credito di imposta spetta ove in determinati periodi del 2022 si siano registrati incrementi di costo delle componenti energia elettrica e gas, superiori a specifiche soglie, rispetto ai costi dei corrispondenti periodi del 2019

Il credito è calcolato come una percentuale delle spese sostenute per energia elettrica e gas nel periodo di riferimento

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre aumenta la misura percentuale del credito di imposta. Inoltre, per l’energia elettrica, l’abbassamento della potenza richiesta da 16,5kW a 4,5kW amplia la platea dei possibili beneficiari 

Regole e tempistiche stringenti disciplinano l’uso in compensazione del credito di imposta ed eventualmente la cessione a terzi soggetti

CREDITO DI IMPOSTA PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 (ENERGIA ELETTRICA)

Spetta alle imprese (sono pertanto esclusi i professionisti, e comprese le imprese agricole – un discorso a parte meritano gli enti commerciali e non, cfr. infra) diverse da quelle energivore, dotate di contatori di potenza disponibile pari ad almeno 16,5 kW (dunque contatori con potenza impegnata pari o superiore a 15 kW), se il prezzo della componente energetica, calcolato in base alla media riferita al secondo trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

Il requisito del possesso del contatore, con potenza pari o superiore a quella indicata, deve verificarsi nel trimestre di maturazione del credito (dunque, non necessariamente anche nei trimestri che si confrontano per verificare le condizioni di accesso).

CREDITO DI IMPOSTA PER CIASCUNO DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022 (ENERGIA ELETTRICA)

Spetta alle imprese (sono pertanto esclusi i professionisti, e comprese le imprese agricole – un discorso a parte meritano gli enti commerciali e non, cfr. infra) diverse da quelle energivore, dotate di contatori di potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW (pari ad una potenza impegnata di circa 4 kW), se il prezzo della componente energetica, calcolato in base alla media riferita al terzo trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al terzo trimestre del 2019.

Il credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto

Il requisito del possesso del contatore con potenza pari o superiore a quella indicata deve verificarsi nel mese di maturazione del credito (dunque, non necessariamente anche nei periodi che si confrontano per verificare le condizioni di accesso).

CREDITO DI IMPOSTA PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 (GAS NATURALE – anche se liquido – non è invece ammesso il GPL)

Spetta alle imprese (sono pertanto esclusi i professionisti, e comprese le imprese agricole – un discorso a parte meritano gli enti commerciali e non, cfr. infra) diverse da quelle gasivore (a forte consumo di gas naturale), se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre del 2019.

Il credito di imposta è pari al 25% della spesa sostenuta (comprovata dalla relativa documentazione) per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre del 2022 (per usi energetici differenti da quelli termoelettrici). 

Il beneficio spetta anche agli acquisti di gas per autotrasporto, poiché si tratta comunque di un uso energetico del gas (ovviamente è esclusa l’ipotesi in cui il gas venga rivenduto a terzi). 

CREDITO DI IMPOSTA PER CIASCUNO DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022 (GAS NATURALE – anche se liquido – non è invece ammesso il GPL)

Spetta alle imprese (sono pertanto esclusi i professionisti, e comprese le imprese agricole – un discorso a parte meritano gli enti commerciali e non, cfr. infra) diverse da quelle gasivore (a forte consumo di gas naturale), se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al terzo trimestre del 2019.

Il credito di imposta è pari al 40% della spesa sostenuta (comprovata dalla relativa documentazione) per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre, novembre, dicembre del 2022 (per usi energetici differenti da quelli termoelettrici). 

Il beneficio spetta anche agli acquisti di gas per autotrasporto, poiché si tratta comunque di un uso energetico del gas (ovviamente è esclusa l’ipotesi in cui il gas venga rivenduto a terzi). 

COMUNICAZIONE DEL VENDITORE PER IL TERZO TRIMESTRE

Anche per il terzo trimestre (come comunicato ai clienti interessati per i precedenti periodi) è attiva la procedura di calcolo semplificato, se l’impresa destinataria del contributo nel terzo trimestre si rifornisce nel secondo e terzo trimestre del 2022 dallo stesso venditore del secondo trimestre del 2019. In tal caso il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo, previa richiesta del cliente, comunica il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta per il trimestre di riferimento. Non tragga in inganno la circostanza che tale termine (29 novembre) sia ormai decorso. Si tratta infatti di un termine a tutela delle aziende interessate, che potranno richiedere ai propri fornitori il calcolo semplificato anche successivamente, ponendo attenzione soltanto al termine ultimo per la fruizione del credito mediante compensazione (30 giugno 2023). Si consiglia comunque di attivarsi con ampio anticipo, per i tempi necessari ai conteggi e per non trovarsi sprovvisti, al momento, di poste da compensare in F24. 

I venditori pertanto “sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente” (ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, comunicato del 7 ottobre 2022). In caso contrario, i venditori inadempienti potranno essere sanzionati per un importo fino al 2% del fatturato. 

COMUNICAZIONE DEL VENDITORE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE

Anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre è attiva la procedura di calcolo semplificato, se l’impresa destinataria del contributo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre si rifornisce nel terzo trimestre del 2022 e a ottobre, novembre, dicembre 2022 dallo stesso venditore del terzo trimestre del 2019. In tal caso il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo (29 gennaio per ottobre e novembre, 1° marzo per dicembre), previa richiesta del cliente, comunica il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta per i mesi di riferimento. Si tratta di un termine a tutela delle aziende interessate, che potranno richiedere ai propri fornitori il calcolo semplificato anche successivamente alle scadenze indicate, ponendo attenzione soltanto al termine ultimo per la fruizione del credito mediante compensazione (30 giugno 2023). Si consiglia comunque di attivarsi con ampio anticipo, per i tempi necessari ai conteggi e per non trovarsi sprovvisti, al momento, di poste da compensare in F24. 

I venditori pertanto “sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente” (ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, comunicato del 7 ottobre 2022). In caso contrario, i venditori inadempienti potranno essere sanzionati per un importo fino al 2% del fatturato. 

Ove tale procedura, anche per i periodi precedenti, non fosse praticabile (es. a causa del cambiamento del fornitore, nei termini sopra indicati), i calcoli dovranno essere effettuati estrapolando i dati dalle bollette disponibili.

I clienti che intendessero inviare al proprio fornitore la domanda per il calcolo del credito di imposta, ed i clienti che avessero bisogno di assistenza da parte dello Studio per quanto concerne la materia in oggetto, dovranno contattare lo Studio in tempo utile per i relativi adempimenti.  

CASISTICHE, CRITICITA’ NEI CALCOLI E RESPONSABILITA’

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, cui si rinvia, illustra alcune casistiche. Tra le ipotesi esaminate segnaliamo l’impresa che utilizza in qualità di locataria un immobile, senza aver volturato le utenze (rimaste dunque al locatore, che riaddebita analiticamente al conduttore i relativi costi). Il conduttore, ricorrendone le condizioni, accede al credito di imposta (pur non potendo beneficiare del calcolo semplificato da parte dei fornitori, mancando la coincidenza tra titolarità dell’utenza e del credito di imposta). Occorre tuttavia documentare la situazione con copia delle fatture di acquisto (in tale particolare caso intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse dal locatore al conduttore, del contratto di locazione o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese al conduttore, e infine delle prove degli avvenuti pagamenti da parte del conduttore. 

Non è detto che i conteggi, benché siano provenienti dai fornitori, siano sufficienti a determinare il credito con esattezza

Se l’impresa ha nella propria titolarità punti di prelievo dell’energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, la spettanza del credito deve essere ricalcolata, tenendo conto di tutti i punti di prelievo.

Quanto al gas, se l’impresa ha nella propria titolarità punti di riconsegna del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, la spettanza del credito si ritiene debba essere ricalcolata. 

Inoltre, anche se i conteggi provengono da fonti affidabili (fornitori), il contribuente rimane responsabile sia per l’insussistenza del credito di imposta, che per la sua fruizione in eccedenza rispetto al consentito. L’Agenzia delle entrate procederà in tal caso ai dovuti recuperi (imposte, interessi, sanzioni). 

UTILIZZO DEL CREDITO

Preliminarmente ricordiamo che le imprese titolari di analoghi crediti di imposta per i periodi precedenti rispetto a quelli esaminati in questa sede (dunque titolari dei relativi crediti di imposta a tutto il mese di giugno 2022) possono utilizzarli in compensazione (o cederli a terzi se sussistono le relative condizioni) non oltre il 31 dicembre 2022. 

I crediti di imposta maturati per il terzo trimestre 2022, e per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, possono essere utilizzati in compensazione (esclusivamente nel modello F24, ai sensi dell’art.17, D.Lgs. n.241/1997, e senza l’applicazione dei limiti annuali ex art.1, comma 53, Legge n.244/2007, e ex art. 34, Legge n.388/2000 – € 250.000 di esposizione nel quadro RU, € 2 milioni per le compensazioni orizzontali) entro il 30 giugno 2023, utilizzando i codici tributo 6970 (terzo trimestre energia elettrica), 6985 (ottobre, novembre e dicembre, energia elettrica), 6971 (terzo trimestre, gas), 6986 (ottobre, novembre, dicembre, gas). 

I crediti di imposta (che in ogni caso non danno mai luogo a rimborso) possono essere compensati anche prima della conclusione del periodo di riferimento, se le spese di acquisto (energia elettrica, gas naturale consumato) sono sostenute nel periodo stesso e documentate mediante il possesso delle relative fatture di acquisto. 

Regole specifiche disciplinano la cessione dei crediti in oggetto (prevista solo per l’intero – dunque chi ha compensato anche solo in parte non può poi cedere il credito residuo), a terzi soggetti, in parziale analogia con quanto accade per i bonus edilizi. Coloro che ritenessero di seguire tale strada (si pensi alle ipotesi in cui manchino imposte con cui compensare il credito entro i termini) potranno contattare lo Studio per le informazioni necessarie (riguardanti gli aspetti giuridici). 

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

I beneficiari dei crediti di imposta energia elettrica e gas naturale devono trasmettere all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione (in corso di approvazione), pena la perdita dell’agevolazione. La scadenza, inizialmente fissata al 16 febbraio del 2023, è stata prorogata per i crediti oggetto della presente trattazione (terzo trimestre, ottobre, novembre, dicembre) al 16 marzo 2023. 

FISCALITA’ E PRESENZA DI ALTRE AGEVOLAZIONI

I crediti di imposta energia elettrica e gas naturale non sono tassabili ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e dell’IRAP, e non rilevano ai fini del pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali. 

Sono inoltre cumulabili con altre eventuali agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione però che la somma dei benefici (tenuto conto anche della non tassabilità) non sia tale da eccedere il costo sostenuto. 

ENTI COMMERCIALI (E NON)

In mancanza di una espressa esclusione, possono accedere ai benefici anche gli enti commerciali e non commerciali, e le Onlus, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale. Ad enti non commerciali ed Onlus l’agevolazione spetta soltanto per l’attività commerciale eventualmente esercitata. In mancanza di contatori separati, individuano i consumi mediante criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, per una corretta imputazione delle spese (es. cubatura per il gas e metratura delle superfici per l’energia elettrica, in relazione agli spazi adibiti ad attività commerciali, rispetto a quelli complessivamente utilizzati).

IMPRESE PRIVE DI TERMINI DI CONFRONTO IN QUANTO NON ANCORA COSTITUITE AL 1° APRILE 2019 (CREDITI DI IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022)

Il costo medio della componente energia è calcolato secondo specifici criteri indicati nella Circolare n.36/E dell’Agenzia delle Entrate, del 29 novembre 2022. 

E’ ipotizzabile (ma occorrerebbe una conferma ufficiale) che tali criteri possano essere estesi alle aziende non ancora costituite al 1° luglio 2019, per i crediti di imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre.

RATEIZZAZIONE ALTERNATIVA

E’ consentita per i corrispettivi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. 

L’accesso a tale piano di rateizzazione non può essere cumulato (è dunque ad essi alternativo) con i crediti d’imposta afferenti i mesi di ottobre, novembre, dicembre. 

Si raccomanda di porre la massima attenzione a questo aspetto, per evitare recuperi di imposta, interessi e sanzioni. 

IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Lo Studio resta a disposizione, ove si intendano conoscere le specifiche regole per esse vigenti in materia di crediti di imposta (energia elettrica e gas naturale). 

Ricordiamo che sono energivore (a forte consumo di energia) le imprese iscritte nel relativo elenco CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) del 2022, per le quali il consumo medio di energia elettrica nel periodo di riferimento è pari ad almeno 1 GWh/anno, e che rispettano, inoltre, uno dei requisiti che seguono: operatività nei settori in Allegato 3, comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (attività estrattive, produzione oli e grassi, produzione di cemento, tessitura, specifiche attività di fabbricazione, ecc.), ovvero (se caratterizzate da un indice di intensità elettrica superiore a determinati parametri nel periodo di riferimento) in Allegato 5 (altri specifici settori minerari e produttivi); inclusione negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla CSEA per il 2013 e il 2014.

Sono imprese gasivore (a forte consumo di gas naturale) le imprese che, congiuntamente, operano in uno dei settori (estrattivo, produttivo, di fabbricazione, ecc.) di cui all’allegato 1 al DM 21 dicembre 2021, n.541, ed hanno consumato, nel primo trimestre del 2022, gas naturale per uso energetico in quantitativi non inferiori al 25% del volume di cui all’art.3, comma 1, DM citato (1GWh/anno). 

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